Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 16844/2026
Società in accomandita semplice - Responsabilità limitata del socio accomandante - Rapporti interni - Limitazione - Conseguenze - Obbligazioni tributarie - Legittimazione passiva dell’accomandante - Esclusione.
In tema di società in accomandita semplice, l'art. 2313 c.c., nel prevedere che i soci accomandanti rispondono limitatamente alla quota conferita, disciplina i rapporti interni alla società, obbligando gli accomandanti, nei soli confronti dell'ente, all'esecuzione dei conferimenti promessi e precludendo ai creditori sociali, ivi compresa l'Amministrazione finanziaria, la possibilità di agire direttamente nei loro confronti; ne consegue che, al di fuori delle ipotesi normativamente previste di perdita del beneficio della responsabilità limitata e di persistenza di crediti sociali insoddisfatti all'esito della liquidazione, il socio accomandante, in relazione alle obbligazioni tributarie della società, quali IVA e IRAP, non è responsabile in via solidale con l'ente ed è privo di legittimazione passiva.
Classificata anche sotto: Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) › Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.)
Rv. 679334-01Rassegna di maggio 2026, p. 274 ↗Art. 2313 c.c. · Art. 2314 c.c. · Art. 2320 c.c. · Art. 2324 c.c.Dove leggere la sentenza