Corte di cassazione · Massimario

Sottovoce di Società

Di persone fisiche (nozione, caratteri, distinzioni)

Sottovoce della voce 159 nella classificazione del Massimario

11 massime, da pronunce dal 7 aprile 2025 al 29 maggio 2026

Massime della Corte di cassazione

11 massime classificate sotto questa sottovoce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 16844/2026

    Società in accomandita semplice (nozione, caratteri, distinzioni) › Norme applicabili › Soci accomandatari › Responsabilità per le obbligazioni sociali

    Società in accomandita semplice - Responsabilità limitata del socio accomandante - Rapporti interni - Limitazione - Conseguenze - Obbligazioni tributarie - Legittimazione passiva dell’accomandante - Esclusione.

    In tema di società in accomandita semplice, l'art. 2313 c.c., nel prevedere che i soci accomandanti rispondono limitatamente alla quota conferita, disciplina i rapporti interni alla società, obbligando gli accomandanti, nei soli confronti dell'ente, all'esecuzione dei conferimenti promessi e precludendo ai creditori sociali, ivi compresa l'Amministrazione finanziaria, la possibilità di agire direttamente nei loro confronti; ne consegue che, al di fuori delle ipotesi normativamente previste di perdita del beneficio della responsabilità limitata e di persistenza di crediti sociali insoddisfatti all'esito della liquidazione, il socio accomandante, in relazione alle obbligazioni tributarie della società, quali IVA e IRAP, non è responsabile in via solidale con l'ente ed è privo di legittimazione passiva.

    Classificata anche sotto: Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) › Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.)

    Rv. 679334-01Rassegna di maggio 2026, p. 274 ↗Art. 2313 c.c. · Art. 2314 c.c. · Art. 2320 c.c. · Art. 2324 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 10620/2026

    Società in accomandita semplice (nozione, caratteri, distinzioni) › Norme applicabili › Soci accomandatari › Responsabilità per le obbligazioni sociali

    Revocatoria ordinaria nei confronti del socio di società in accomandita semplice - Sufficienza della garanzia patrimoniale - Estraneità del patrimonio sociale - Effetti - Fattispecie.

    In tema di revocatoria ordinaria, quando il creditore agisce nei confronti del socio di una società in accomandita semplice per far dichiarare inefficace l'atto dispositivo da questi compiuto, la sufficienza della garanzia patrimoniale deve essere valutata con riguardo al solo patrimonio del debitore convenuto, senza tener conto del patrimonio sociale, il quale è autonomo anche nel caso in cui la società sia coobbligata in solido con i soci per il medesimo debito. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso con il quale i soci censuravano la sentenza di merito che, ai fini dell'eventus damni, aveva verificato la capienza del solo patrimonio del socio, senza tenere conto di quello della società coobbligata).

    Rv. 677639-01Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 269 ↗Art. 2270 c.c. · Art. 2271 c.c. · Art. 2740 c.c. · Art. 2901 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 7841/2026

    Società in nome collettivo (nozione, caratteri, distinzioni) › Norme applicabili › Scioglimento › Liquidazione › Liquidatori › Poteri › Bilancio finale e piano di riparto › Impugnazioni

    Art. 29 d.P.R. n. 581 del 1995 - Società di persone - Cancellazione a seguito di omessa regolarizzazione - Estinzione - Esclusione - Estensione del principio alle società di fatto - Conseguenze.

    In virtù dell'art. 29 del d.P.R. n. 581 del 1995 - secondo cui le società costituite con atto registrato, già iscritte o annotate nel registro delle ditte e non iscritte nel registro delle società alla data di entrata in vigore del regolamento restano iscritte nel registro delle ditte fino alla loro regolarizzazione, e comunque non oltre il 26 gennaio 1997 -, la cancellazione conseguente alla mancata regolarizzazione non determina l'estinzione della società di persone ma la permanenza della stessa in stato di irregolarità, atteso che tale cancellazione non è equiparabile a quella dal registro delle imprese, produttiva dell'estinzione dell'ente; il medesimo principio si applica all'ipotesi del mancato transito dal registro delle ditte al registro delle imprese di una società di fatto, con la conseguenza che quest'ultima non si estingue ma mantiene la sua natura irregolare, con applicazione della normativa sulla società semplice.

    Rv. 678441-01Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 371 ↗Art. 2188 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 4586/2026

    Società semplice › Scioglimento › Liquidazione

    Società di diritto estero - Estinzione - Beni immobili siti in Italia non ricompresi nella liquidazione - Trasferimento in capo ai soci in comunione indivisa - Fondamento - Fattispecie.

    A seguito dell'estinzione di una società di diritto estero, i beni immobili in proprietà della stessa siti in Italia, che risultino dai pubblici registri immobiliari e non siano stati oggetto di alcuna attività liquidatoria, divengono di proprietà comune indivisa dei soci superstiti, trovando applicazione l'art. 51 della l. 218 del 1995. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione non notificata agli ex soci, da considerarsi legittimati passivi rispetto all'azione revocatoria originariamente intentata nei confronti di una società di diritto inglese estinta, i cui beni immobili, situati in Italia, non erano stati inseriti nel bilancio finale di liquidazione).

    Rv. 678113-01Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 191 ↗Art. 51 Diritto internazionale privato · Art. 2312 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 28578/2025

    Società semplice › Scioglimento › Cause › Cause previste dal contratto sociale

    La cancellazione della società dal registro delle imprese, pendente il giudizio di appello, comporta la necessità della riassunzione dello stesso giudizio nei confronti dell'ex-socio, quale successore della società estinta, il quale è soggetto all'obbligo di restituire quanto percepito dalla società in esecuzione della sentenza di primo grado, per il riconoscimento di una somma minore in appello, a condizione dell'avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, per come previsto dall'art. 2495, comma 3, c.c., e nei limiti delle stesse. (Nella specie, la Suprema Corte ha accolto il ricorso dell'ex-socio nella parte in cui la Corte di appello, riducendo l'importo revocabile, ai sensi dell'art. 67 l. fall., rispetto alla pronuncia di primo grado, ha dichiarato l'appellato ex socio tenuto a restituire la differenza tra l'importo già corrisposto in primo grado e quanto riconosciuto con la sentenza di appello).

    Classificata anche sotto: Fallimento ed altre procedure concorsuali › Fallimento

    Rv. 676551-01Rassegna di ottobre 2025, p. 38 ↗Art. 2495 c.c. · Art. 110 c.p.c. · Art. 299 c.p.c. · Art. 67 fallimentoDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 27804/2025

    Società semplice › Scioglimento › Esclusione › Ad opera degli altri soci

    Diritto di esclusione del socio - Esercizio - Prescrizione quinquennale ex art. 2949 c.c. - Applicabilità - Fattispecie.

    Il diritto di esclusione del socio per gravi inadempienze si estingue per prescrizione nel termine quinquennale previsto dall'art. 2949 c.c.(Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la decisione che aveva annullato la delibera di esclusione del socio infedele per intervenuta prescrizione, escludendo che il contenzioso cautelare e poi di merito promosso dai soci e quello risarcitorio promosso dalla società potessero costituire atti interruttivi non coinvolgendo in alcun modo l'esercizio del diritto di esclusione del socio inadempiente).

    Rv. 676325-01Rassegna di ottobre 2025, p. 25 ↗Art. 2949 c.c. · Art. 2286 c.c. · Art. 2287 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 21554/2025

    Società in accomandita semplice (nozione, caratteri, distinzioni) › Norme applicabili › Soci accomandatari › Responsabilità per le obbligazioni sociali

    Credito dell'Amministrazione finanziaria - Responsabilità diretta del socio accomandante - Esclusione - Limiti - Fondamento - Fattispecie.

    In tema di società in accomandita, il socio accomandante è privo di legittimazione - attiva e passiva - rispetto alle obbligazioni tributarie (nella specie IVA e IRAP) riferibili alla società, salvo le deroghe alla regola di cui all'art. 2313 c.c., disposizione che, nel limitare la responsabilità dell'accomandante per le obbligazioni sociali alla quota conferita, non autorizza i creditori sociali, incluso l'erario, ad agire direttamente nei suoi confronti, disciplinando la citata disposizione i soli rapporti interni alla compagine sociale. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di accoglimento del ricorso del socio accomandante avverso l'atto di irrogazione delle sanzioni per omessi versamenti di imposte ex art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 472 del 1997, non contenente un accertamento di maggiori redditi tratti dalla società normalmente imputati per trasparenza ai soci, difettando un profilo di colpa dell'accomandante consistente nell'omesso o insufficiente esercizio del potere di controllo sull'esattezza dei bilanci della società, ex art. 2320, comma 3, c.c.).

    Rv. 675517-01Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 382 ↗Art. 2313 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 19750/2025

    Società semplice › Scioglimento › Liquidazione

    Cancellazione dal registro delle imprese - Estinzione della società - Conseguenze - Estinzione dei crediti - Esclusione - Trasferimento in favore dei soci - Sussistenza - Remissione del debito - Condizioni - Mancata iscrizione del credito nel bilancio di liquidazione - Sufficienza - Esclusione.

    L'estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non comporta anche quella dei relativi crediti, che costituiscono oggetto di trasferimento in favore dei soci, salvo che il creditore abbia manifestato in modo inequivoco, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito, comunicandola al debitore, e sempre che quest'ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare, non risultando, peraltro, sufficiente, a tal fine, la mancata iscrizione del credito nel bilancio di liquidazione, la quale non giustifica di per sé la presunzione dell'avvenuta rinunzia allo stesso, incombendo sul debitore convenuto in giudizio dall'ex-socio - o nei cui confronti quest'ultimo intenda proseguire un giudizio promosso dalla società - l'onere di allegare e provare la sussistenza dei presupposti necessari per l'estinzione del credito.

    Rv. 675633-02Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 9 ↗Art. 2490 c.c. · Art. 2495 c.c. · Art. 2312 c.c. · Art. 2729 c.c. e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 11076/2025

    Società in accomandita semplice (nozione, caratteri, distinzioni) › Norme applicabili › Quota di partecipazione › Trasferimento

    Oggetto immediato - Partecipazione sociale - Conseguenze ai fini della risoluzione del contratto ex art. 1497 cod. civ. - Mancanza di qualità inerente al patrimonio sociale - Rilevanza - Esclusione - Prestazione di garanzie contrattuali specifiche - Fattispecie.

    La cessione delle azioni o delle quote di una società di capitali o di persone fisiche ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta; pertanto, le carenze o i vizi relativi alle caratteristiche e al valore dei beni ricompresi nel patrimonio sociale e, di conseguenza, alla consistenza economica della partecipazione, possono giustificare la risoluzione del contratto di cessione per difetto di "qualità" della cosa venduta ai sensi dell'art.1497 c.c. solo se il cedente abbia fornito a tale riguardo specifiche garanzie contrattuali. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva respinto la domanda di risoluzione di un preliminare di vendita di quote sociali evidenziando che la garanzia di assenza di pesi riguardava la quota oggetto di contratto preliminare e non gli immobili della società).

    Classificata anche sotto: Vendita

    Rv. 674540-01Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 46 ↗Art. 1497 c.c. · Art. 2322 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 10429/2025

    Società in nome collettivo (nozione, caratteri, distinzioni) › Norme applicabili › Scioglimento › Liquidazione › Liquidatori › Cancellazione della società

    Il venir meno della fictio iuris di cui all'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014 - relativo alla sopravvivenza della società di persone o di capitali, dopo la sua cancellazione dal registro delle imprese - per decorrenza del termine quinquennale dalla richiesta di cancellazione da detto registro comporta il consolidamento di un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l'obbligazione della società non si estingue, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che - pendente societate - fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; tale effetto successorio elimina in radice ogni esigenza di litisconsorzio necessario originario con la società in ipotesi esistente, come si verifica, ad esempio, nel caso di opzione per il regime della trasparenza fiscale ex art. 116 del d.P.R. n. 917 del 1986.

    Classificata anche sotto: Tributi (in generale) › Contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972)

    Rv. 674953-01Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 340 ↗Art. 2495 c.c. · Art. 116 t.u.i.r.Dove leggere la sentenza

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, ottobre 2025 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Articoli più citati

Gli articoli che le massime di questa sottovoce indicano nei riferimenti normativi almeno due volte.

Corte costituzionale

Le pronunce che hanno deciso su questi articoli, dichiarandoli illegittimi o giudicando la questione. Il legame con la voce passa per gli articoli ed è ricavato da Iuspedia.

  • Ordinanza n. 53/2016Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 2495 c.c.

    Dispositivo: dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2495, secondo comma, del codice civile, sollevata - in riferimento agli artt. 3, 24 e 117, primo comma, della Costituzione - dal Giudice monocratico del Tribunale ordinario di Torino, in funzione di giudice del lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte co…

  • Ordinanza n. 198/2013Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 2495 c.c.

    Dispositivo: dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2495 del codice civile e 328 del codice di procedura civile, sollevata - in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione - dalla Corte d'appello di Milano, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 20…

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da Iuspedia. Le Rassegne raccolte sono 12, da gennaio 2025 a maggio 2026. Fonti e metodologia

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari