Art. 1988 c.c. — Promessa di pagamento e ricognizione di debito

La promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale e' fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale. L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

6 pronunce che riguardano l’art. 1988 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 15889/2026

    23 maggio 2026

    La ricognizione di debito fatta con testamento, in quanto negozio unilaterale recettizio, può essere simulata in caso di accordo tra il testatore-dichiarante e il destinatario della ricognizione e, rispetto ad essa, i legittimari pretermessi che promuovono l'azione di simulazione, sono terzi e non aventi causa dal testatore, poiché la quota di riserva è un loro diritto personale riconosciuto dalla legge, cosicché, ai sensi dell'art. 1417 c.c., essi possono provare la simulazione senza limiti, anche mediante presunzioni, senza che nei loro riguardi valga la dispensa dall'onere probatorio prevista ex art. 1988 c.c. in favore del destinatario della ricognizione, a carico del quale grava, pertanto, l'onere di dimostrare l'esistenza del debito del testatore, al fine di poterlo opporre ai legittimari.

    Art. 1988 c.c. · Art. 1414 c.c. · Art. 1417 c.c. · Art. 536 c.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 107 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 9464/2026

    14 aprile 2026

    In tema di promessa di pagamento cd. pura o non titolata, qualora il promittente convenuto, costituendosi, abbia eccepito l'inesistenza o l'estinzione del debito relativo ad un determinato rapporto fondamentale, il promissario attore non è tenuto ad allegare l'esistenza di altro rapporto causale su cui la promessa effettivamente si fondi, ben potendo avvalersi della posizione di vantaggio derivantegli dalla stessa promessa e confidare nel mancato assolvimento dell'onere della prova da parte del convenuto, posto che, ai sensi dell'art. 1988 c.c., egli è dispensato dall'onere di provare il rapporto fondamentale, la cui esistenza si presume fino a prova contraria; tuttavia, al fine di evitare - qualora il giudice ritenga fondata l'eccezione del promittente convenuto - il rigetto della domanda, ha l'onere di allegare e provare tempestivamente, in replica all'eccezione stessa, secondo le ordinarie scansioni processuali sui termini assertivi ed istruttori del giudizio di primo grado in concreto applicabili, l'esistenza dell'effettivo rapporto fondamentale, pena la decadenza e l'impossibilità di porvi rimedio nel prosieguo, fatta salva l'eventuale rimessione in termini, ove ne sussistano i presupposti ex art. 153 c.p.c..

    Art. 1988 c.c. · Art. 2697 c.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 258 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 5785/2026

    13 marzo 2026

    L'emissione di un assegno in bianco o postdatato a scopo di garanzia è contraria alle norme imperative contenute negli artt. 1 e 2 del r.d. n. 1736 del 1933 e dà luogo ad un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, alla luce del criterio della conformità a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, enunciato dall'art. 1343 c.c., sicché non viola il principio dell'autonomia contrattuale, sancito dall'art. 1322 c.c., il giudice che, in relazione a tale assegno, dichiari nullo il patto di garanzia e sussistente la promessa di pagamento di cui all'art. 1988 c.c..

    Art. 1988 c.c. · Art. 1322 c.c. · Art. 1343 c.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 126 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 5448/2026

    11 marzo 2026

    In caso di intestazione fiduciaria di un immobile, la dichiarazione scritta del fiduciario ricognitiva dell'obbligo di ritrasferimento del bene non è di per sé sufficiente per l'accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c. - dal momento che non costituisce fonte autonoma di tale obbligazione, che deriva dal pactum fiduciae - ma agevola unicamente la prova dell'avvenuta stipulazione di quest'ultimo, dispensando colui in favore del quale è resa dall'onere di provare il rapporto fondamentale, salva la prova contraria.

    Art. 1988 c.c. · Art. 2967 c.c. · Art. 2932 c.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 201 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di giugno 2025 ↗, settembre 2025 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Nell'art. 1988 sono riunite la promessa di pagamento e la ricognizione di debito in quanto appariscano come negozi unilaterali. La disposizione ha preso in esame l'ipotesi che l'una e l'altra non menzionino il rapporto fondamentale che si ricollegano. L'art. 1988 attribuisce prima facie all'una ed all'altra virtù obbligatoria, nel senso che il debitore può essere convenuto in base alla promessa ed alla ricognizione senza che sia necessario provare anche il rapporto fondamentale. Come si è detto (n. 615), spetterà al convenuto richiamarvisi o provarne la mancanza, traendo tutte le possibili difese. Il caso meritava di essere considerato perchè è il solo di promessa unilaterale obbligatoria non titolata; e perchè conveniva mettere in evidenza, meglio di quanto non risultasse per la promessa di pagamento dall'art. 1325 del codice del 1865, che promessa di pagamento e ricognizione di debito non sono e non meritano di essere trattate soltanto come prove, ma soprattutto come negozi giuridici, regolandoli anche dal punto di vista processuale in riguardo alla loro astrattezza dal rapporto fondamentale, che rimane sempre astrattezza processuale e non materiale.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 782

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1988 · fonte del testo

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