In tema di promessa di pagamento cd. pura o non titolata, qualora il promittente convenuto, costituendosi, abbia eccepito l'inesistenza o l'estinzione del debito relativo ad un determinato rapporto fondamentale, il promissario attore non è tenuto ad allegare l'esistenza di altro rapporto causale su cui la promessa effettivamente si fondi, ben potendo avvalersi della posizione di vantaggio derivantegli dalla stessa promessa e confidare nel mancato assolvimento dell'onere della prova da parte del convenuto, posto che, ai sensi dell'art. 1988 c.c., egli è dispensato dall'onere di provare il rapporto fondamentale, la cui esistenza si presume fino a prova contraria; tuttavia, al fine di evitare - qualora il giudice ritenga fondata l'eccezione del promittente convenuto - il rigetto della domanda, ha l'onere di allegare e provare tempestivamente, in replica all'eccezione stessa, secondo le ordinarie scansioni processuali sui termini assertivi ed istruttori del giudizio di primo grado in concreto applicabili, l'esistenza dell'effettivo rapporto fondamentale, pena la decadenza e l'impossibilità di porvi rimedio nel prosieguo, fatta salva l'eventuale rimessione in termini, ove ne sussistano i presupposti ex art. 153 c.p.c..
Art. 1988 c.c. · Art. 2697 c.c.
Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 258 ↗