Costituzione

Art. 41 cost.

[1]L'iniziativa economica privata è libera.

[2]Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno ((alla salute, all'ambiente,)) alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

[3]La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali ((e ambientali)).

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Corte di cassazione

17 pronunce che riguardano l’art. 41 cost., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 16188/2026

    25 maggio 2026

    Qualora una struttura privata eroghi, in favore di anziani, prestazioni di natura esclusivamente socio-assistenziale, il corrispettivo può essere liberamente concordato tra le parti, poiché una limitazione al generale potere di autonomia negoziale di cui all'art. 1322 c.c. non può essere individuata nella disciplina del S.S.N. laddove assicura ai cittadini livelli essenziali uniformi di assistenza sanitaria, con spesa interamente a carico della P.A., in quanto la stessa concerne soltanto l'erogazione di prestazioni sanitarie "pure" o "inscindibili" da quelle socio-assistenziali, che si configura quando l'assistito, autosufficiente o meno, debba essere sottoposto ad un programma terapeutico, in mancanza del quale non assume rilevanza che la struttura sia accreditata con il S.S.N., giacché la prestazione rimane estranea all'ambito dell'assistenza sanitaria obbligatoria e ricade nella disciplina generale delle prestazioni sociali di cui alla l. n. 328 del 2000.

    Art. 41 cost. · Art. 1322 c.c. · Art. 3 Istituzione del servizio sanitario nazionale · Art. 53 Istituzione del servizio sanitario nazionale

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 14058/2026

    13 maggio 2026

    Il trasferimento del dipendente dovuto a incompatibilità ambientale, trovando la sua ragione nello stato di disorganizzazione e disfunzione dell'unità produttiva, va ricondotto alle esigenze tecniche, organizzative e produttive di cui all'art. 2103 c.c., piuttosto che, sia pure atipicamente, a ragioni punitive e disciplinari, con la conseguenza che la legittimità del provvedimento datoriale di trasferimento prescinde dalla colpa (in senso lato) dei lavoratori trasferiti, come dall'osservanza di qualsiasi altra garanzia sostanziale o procedimentale che sia stabilita per le sanzioni disciplinari e, pertanto, in tali casi, il controllo giurisdizionale sulle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, che legittimano il trasferimento del lavoratore subordinato, deve essere diretto ad accertare soltanto se vi sia corrispondenza tra il provvedimento datoriale e le finalità tipiche dell'impresa e non può essere esteso al merito della scelta imprenditoriale, incontrando il limite di cui all'art. 41 Cost., né questa deve presentare necessariamente i caratteri della inevitabilità, essendo sufficiente che il trasferimento rappresenti una tra le scelte ragionevoli che il datore di lavoro possa adottare sul piano tecnico, organizzativo o produttivo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di appello con la quale era stato ritenuto legittimo, in quanto riconducibile a incompatibilità ambientale e fondato su effettive ragioni organizzative, il trasferimento del dipendente dell'appaltatore, disposto in conseguenza dell'esercizio da parte del committente della clausola di gradimento in relazione al lavoratore trasferito, cui veniva inibito l'accesso in tutte le sedi del committente).

    Art. 41 cost. · Art. 2103 c.c. · Art. 7 statuto dei lavoratori

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 13096/2026

    7 maggio 2026

    La P.A. è responsabile per i danni subiti dai risparmiatori quale conseguenza della violazione della diligenza e della correttezza nella vigilanza e nel controllo delle società fiduciarie, trattandosi di doveri previsti dagli artt. 2 della l. n. 1966 del 1939 e 3 del r.d. n. 531 del 1940, interpretati alla luce dei valori costituzionali a tutela del risparmio e dei principi di imparzialità e buona amministrazione, costituenti limiti esterni alla sua attività discrezionale e che integrano la norma primaria del neminem laedere di cui all'art. 2043 c.c.; essa è, pertanto, tenuta a subire le conseguenze risarcitorie della propria condotta, che assume i connotati dell'illecito e provoca la lesione di diritti patrimoniali ove sia stata tardiva e comunque carente nell'adozione dei provvedimenti e delle iniziative, anche di informazione, che avrebbero potuto proteggere i risparmiatori dal pericolo della perdita delle somme investite. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'affermazione di responsabilità, per l'omessa vigilanza su una operazione di cessione del portafoglio di mandati fiduciari, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che, nonostante le gravi irregolarità riscontrate in capo alla cedente, aveva tardato a revocarne l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e a procedere ad una incisiva verifica sulle attività della cessionaria e aveva omesso di informare i risparmiatori di quest'ultima sui rischi connessi alla complessiva operazione).

    Art. 41 cost. · Art. 2043 c.c. · Art. 2 Disciplina delle societa' fiduciarie e di revisione · Art. 47 cost.

  • Cass. pen., Sez. Un., ord. n. 14860/2026

    24 aprile 2026

    PRIMO ABSTRACT Le Sezioni Unite penali hanno affermato che, in tema di impugnazione delle misure di prevenzione, a seguito dell’intervenuta modifica dell’art. 27 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per effetto della legge 17 ottobre 2017, n. 161, il provvedimento di rigetto dell’istanza di revoca del sequestro prodromico alla confisca è inoppugnabile e avverso detto provvedimento non è esperibile il rimedio dell’opposizione previsto dall’art. 667, comma 4, cod. proc. pen. SECONDO ABSTRACT Le Sezioni Unite penali hanno dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 27, commi 1 e 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nella parte in cui non prevede l’impugnazione del provvedimento di diniego della richiesta di revoca del sequestro prodromico alla confisca di prevenzione, in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 42, 111 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU e all’art. 1 Prot. addiz. CEDU.

    Art. 41 cost. · Art. 667 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 153/2026

    Parametro
    24 luglio 2026

    dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1, comma 8, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024) e 5, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvaz…

    Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 41 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 138/2026

    Parametro
    21 luglio 2026

    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 2, lettera a), della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), introdotto dall'art. 1, comma 141, lettera b), della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), sollevate, in riferimento agli artt. 24, 41 e 111 della Costituzio…

    Art. 24 cost. · Art. 41 cost. · Art. 111 cost. · Art. 4-bis Legge professionale forense

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 109/2026

    Parametro
    18 giugno 2026

    1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 614-bis del codice di procedura civile - nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'art. 3, comma 44, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti…

    Art. 614-bis c.p.c. · Art. 117 cost. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
Pronunce che lo citano (28)

Se ne mostrano 10 su 28, dalle più recenti.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art41

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