Codice civile

Art. 873 c.c. — Distanze nelle costruzioni

Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali puo' essere stabilita una distanza maggiore.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

16 pronunce che riguardano l’art. 873 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 16935/2026

    30 maggio 2026

    In materia di violazione delle distanze legali, qualora sia accertato un danno risarcibile in capo al proprietario confinante, la liquidazione equitativa deve tener conto del carattere permanente dell'illecito, le cui conseguenze perdurano fino alla eliminazione della causa lesiva mediante riduzione in pristino; il relativo apprezzamento discrezionale del giudice di merito non è sindacabile in sede di legittimità, ove sorretto da motivazione che dia adeguatamente conto dei criteri adottati e consenta di verificare il rispetto dei principi di effettività e integralità del risarcimento.

    Art. 873 c.c. · Art. 2043 c.c. · Art. 2056 c.c. · Art. 1226 c.c.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 10876/2026

    23 aprile 2026

    L'esonero dal rispetto delle distanze legali, previsto dall'art. 879, comma 2, c.c., per le costruzioni al confine con piazze e vie pubbliche, riguarda anche le costruzioni poste al confine con strade di proprietà privata, gravate da servitù pubbliche di passaggio, cosicché l'utilizzo concreto della strada, da parte della collettività, preclude la domanda di riduzione in pristino proposta dal proprietario frontista che si assuma danneggiato dalla violazione delle norme sulle distanze fra costruzioni.

    Art. 873 c.c. · Art. 879 c.c.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 7437/2026

    28 marzo 2026

    In tema di distanze legali, nel caso in cui la violazione abbia carattere particolarmente contenuto, non è configurabile né una carenza di interesse ad agire, né un abuso del diritto, o un atto emulativo, nella domanda del soggetto che invochi la tutela del suo diritto dominicale, non sussistendo alcun margine di tolleranza nella applicazione da parte del giudice delle norme in materia di distanze, attese le finalità pubblicistiche che ispirano le predette disposizioni.

    Art. 873 c.c. · Art. 2 cost. · Art. 833 c.c. · Art. 1175 c.c.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 5376/2026

    10 marzo 2026

    In materia di distanze nelle costruzioni, qualora subentri una disposizione derogatoria favorevole al costruttore, si consolida - salvi gli effetti di un eventuale giudicato sull'illegittimità della costruzione -il diritto di quest'ultimo a mantenere l'opera alla distanza inferiore, se, a quel tempo, la stessa sia già ultimata, restando irrilevanti le vicende normative successive, fermo, peraltro, il diritto del vicino al risarcimento del danno subito nel periodo tra l'edificazione e l'entrata in vigore del disposto normativo legittimante. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva disposto l'arretramento dell'edificio ricostruito con aumento di volume, senza considerare la modifica normativa, sopraggiunta nelle more del giudizio, che consentiva di qualificare l'opera come ristrutturazione).

    Art. 873 c.c. · Art. 2909 c.c. · Art. 3 Testo unico in materia edilizia. (Testo A)

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

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Citate insieme nelle massime

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  • Un primo gruppo di norme in queste materie concerne la distanza nelle costruzioni e la comunione forzosa dei muri (articoli

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 420

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art873 · fonte del testo

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