Corte costituzionale

Sentenza n. 88/1979

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/07/1979 · relatore Arnaldo Maccarone

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2043 del

codice civile, promosso con ordinanza emessa il 12 novembre 1976 dal

tribunale di Camerino, nel procedimento civile vertente tra Nalli Nello

e Capenti Antonio, iscritta al n. 151 del registro ordinanze 1977 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 120 del 4

maggio 1977.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 3 maggio 1979 il Giudice relatore

Arnaldo Maccarone;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Il 17 giugno 1972 Capenti Antonio esplodeva tre colpi di

fucile contro Nalli Nello e sua figlia Nalli Andreina, causando loro

lesioni personali di varia entità. Tratto in arresto, era condannato

dal tribunale di Camerino, con sentenza del 17 giugno 1973, alla pena

di mesi sette di reclusione.

Dopo il passaggio in giudicato della sentenza, le parti lese

agivano, in sede civile, chiedendo la condanna del Capenti al

risarcimento anche per il pregiudizio, di carattere non patrimoniale,

arrecato dalla condotta criminosa del convenuto alla loro integrità

fisica.

A sostegno di tali richieste si deduceva che, accanto alle due

consuete categorie di danni ingiusti, doveva ipotizzarsene, in caso di

danno alla persona, una terza, consistente nella menomazione della

salute, considerata in se stessa, quale stato di benessere fisico

dell'individuo e non quale mezzo per la produzione di un reddito (c.d.

danno biologico).

L'adito tribunale, premesso che quest'ultimo tipo di danno non

sarebbe risarcibile, in base al diritto positivo, né come danno

patrimoniale né come danno morale e rilevato che la salute è tutelata

dalla Costituzione come bene fondamentale dell'individuo oltre che come

interesse della collettività, sollevava, con l'ordinanza indicata in

epigrafe, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2043 del

codice civile, in riferimento agli artt. 3, 24 e 32 della Costituzione.

2. - Ritualmente comunicata, notificata e pubblicata l'ordinanza de

qua, nessuna delle parti si costituiva nel giudizio innanzi a questa

Corte ma spiegava intervento il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo

- con atto del 12 aprile 1977 - che la questione sollevata fosse

dichiarata non fondata perché la norma denunziata assicurerebbe la

risarcibilità di ogni tipo di danno ingiusto, ivi compreso quello

biologico.

Tali conclusioni erano successivamente ribadite alla pubblica

udienza del 3 maggio 1979. Considerato in diritto :

1. - Nel corso di un procedimento civile per risarcimento danni da

illecito extracontrattuale promosso nei confronti di persona condannata

con sentenza penale passata in giudicato per il reato previsto dagli

artt. 582 e 585 del codice penale (lesione personale aggravata), il

tribunale di Camerino ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e

32 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2043 del codice civile, in quanto non comprende la

risarcibilità del danno alla salute, autonomamente considerato

rispetto alle conseguenze economiche del fatto lesivo e al danno morale

puro.

Come si è già esposto in narrativa, nel caso di specie gli attori

avevano chiesto tra l'altro la condanna del convenuto al risarcimento

dei danni per il pregiudizio, di carattere non patrimoniale, che la

loro salute aveva subito a causa dell'illecito.

Secondo il giudice a quo, un danno così configurato non sarebbe

risarcibile alla stregua del diritto vigente né come danno

patrimoniale (in quanto non sarebbe caratterizzato dalla economicità

dell'interesse pregiudicato) né come danno morale, perché questo

riguarderebbe esclusivamente le afflizioni morali e i turbamenti alle

condizioni d'animo del danneggiato.

Di qui il dubbio che la norma denunziata violi:

a) l'art. 32 della Costituzione, perché non riconoscerebbe

rilievo, ai fini della responsabilità per fatto illecito, ad un

diritto (quello alla salute) che la Costituzione riconosce e garantisce

anche nell'ambito dei rapporti interprivati;

b) l'art. 24 della Costituzione, in quanto escluderebbe dalla

tutela giurisdizionale un diritto attribuito dalla norma costituzionale

senza limiti e condizioni;

c) l'art. 3 della Costituzione, in quanto, considerando il diritto

nel suo aspetto strumentale volto alla produzione di un reddito,

tutelerebbe un bene eguale per tutti - la salute - in modo diseguale in

ragione delle condizioni economiche del danneggiato.

2. - Ciò premesso, occorre verificare la fondatezza della proposta

questione in relazione alla qualificazione criminosa del fatto lesivo.

Il giudice a quo muove dal presupposto che, in tal caso non sarebbe

possibile accordare alcun risarcimento per i danni non patrimoniali,

diversi dalle sofferenze fisiche e morali.

L'assunto non può essere condiviso.

Invero gli artt. 2059 del codice civile e 185 del codice penale,

nel loro combinato disposto, espressamente stabiliscono che, ove un

reato sia commesso, il colpevole è tenuto anche al risarcimento dei

danni non patrimoniali. L'espressione "danno non patrimoniale",

adottata dal legislatore, è ampia e generale e tale da riferirsi,

senza ombra di dubbio, a qualsiasi pregiudizio che si contrapponga, in

via negativa, a quello patrimoniale, caratterizzato dalla economicità

dell'interesse leso. Il che porta a ritenere che l'ambito di

applicazione dei sopra richiamati artt. 2059 del codice civile e 185

del codice penale - contrariamente a quanto affermato nell'ordinanza di

rimessione - si estende fino a ricomprendere ogni danno non

suscettibile direttamente di valutazione economica, compreso quello

alla salute.

Il bene a questa afferente è tutelato dall'art. 32 Costituzione

non solo come interesse della collettività, ma anche e soprattutto

come diritto fondamentale dell'individuo, sicché si configura come un

diritto primario ed assoluto, pienamente operante anche nei rapporti

tra privati. Esso certamente è da ricomprendere tra le posizioni

soggettive direttamente tutelate dalla Costituzione e non sembra dubbia

la sussistenza dell'illecito, con conseguente obbligo della

riparazione, in caso di violazione del diritto stesso.

Da tale qualificazione deriva che la indennizzabilità non può

essere limitata alle conseguenze della violazione incidenti

sull'attitudine a produrre reddito ma deve comprendere anche gli

effetti della lesione al diritto, considerato come posizione soggettiva

autonoma, indipendentemente da ogni altra circostanza e conseguenza.

Ciò deriva dalla protezione primaria accordata dalla Costituzione al

diritto alla salute come a tutte le altre posizioni soggettive a

contenuto essenzialmente non patrimoniale, direttamente tutelate.

Appare evidente, allora, che ricorrendo nella fattispecie in esame

i presupposti per l'applicabilità dell'art. 2059 del codice civile (il

Capenti era stato condannato, in sede penale, per il reato di cui

all'art. 582 cod. pen.), vi è la possibilità di accordare agli attori

il risarcimento per tutti i pregiudizi di carattere non patrimoniale da

essi subiti in dipendenza dell'illecito, compresi quelli corrispondenti

alla menomazione della loro integrità fisica in sé considerata.

Non è quindi ipotizzabile alcun contrasto con gli artt. 32 e 24

della Costituzione - in quanto la tutela del diritto alla salute,

riconosciuto dalla Costituzione come diritto fondamentale

dell'individuo oltre che come interesse della collettività, riceve,

nella particolare ipotesi esaminata (che è la sola che in questa sede

può venire in considerazione), concreta applicazione.

3. - Del pari insussistente è poi la dedotta violazione dell'art.

3 della Costituzione - fondata sulla differente entità del

risarcimento a seconda del reddito e delle condizioni economiche del

danneggiato - poiché, per quanto si è detto, la lesione del diritto

alla salute, autonomamente considerato, può trovare, nel caso di

specie, congrua riparazione, a prescindere da ogni riflesso di ordine

economico.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 2043 del codice civile,

sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 32 della Costituzione, dal

tribunale di Camerino con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1979:88 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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