[1]La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
[2]
[2]Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti
La persona ferita che non muoia immediatamente può acquistare e trasmettere agli eredi il diritto al risarcimento sia del danno biologico temporaneo - che di regola sussiste solo per sopravvivenze superiori alle 24 ore e deve essere accertato senza riguardo alla circostanza se la vittima sia rimasta o meno cosciente - sia del danno non patrimoniale consistito nella formido mortis, che andrà verificato di caso in caso e che ricorrerà esclusivamente ove la vittima abbia avuto la consapevolezza della propria sorte e della morte imminente.
Ai fini della somministrazione gratuita di farmaci, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.l. n. 23 del 1998, conv. con modif. con l. n. 94 del 1998, ove la prescrizione del medico preveda l'impiego di un medicinale per una indicazione o modalità di somministrazione diversa da quella autorizzata, secondo i parametri posti dall'art. 1, comma 4, del d.l. n. 536 del 1996, conv. dalla l. n. 648 del 1996 - che richiama l'elenco dei farmaci predisposto ed aggiornato periodicamente dalla Commissione unica del farmaco -, occorre che tale diverso utilizzo sia già noto e conforme a lavori apparsi su pubblicazioni scientifiche accreditate in campo internazionale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione con la quale era stata rigettata la domanda di erogazione gratuita di un farmaco, prescritto dal medico con modalità di somministrazione - per via endovenosa - non contemplata tra quelle autorizzate, mancando, all'epoca della prescrizione, studi scientifici accreditati a livello internazionale per essere il paziente il primo soggetto della sperimentazione).
Ai fini del riconoscimento dei permessi mensili retribuiti per l'assistenza al familiare disabile, di cui all'art. 33, comma 3, l. n. 104 del 1992, pur alla luce delle integrazioni apportate alla norma dalla sentenza della Corte costituzionale n. 213 del 2016, costituisce requisito indefettibile la sussistenza di un determinato rapporto di parentela tra assistito e persona da assistere, sicché non rileva la mera coabitazione con il soggetto invalido, seppure connotata da stabilità tale da determinare l'inserimento del richiedente nel nucleo familiare del disabile, risultando l'estensione del beneficio anche a tale situazione, al di fuori di un rapporto di coniugio o di convivenza more uxorio o di parentela o affinità, incompatibile sia con il portato della sentenza della Corte costituzionale - che ha inteso estendere la tutela, pur sempre limitata nell'ambito familiare, ai soli conviventi more uxorio - che con la ratio della legge. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza con la quale è stata ritenuta legittima la revoca della fruizione dei permessi richiesti per prestare assistenza al cugino del coniuge, soggetto bisognoso di assistenza e convivente con l'istante).
Il diritto a fruire del congedo straordinario per l'assistenza alla persona con disabilità in situazione di gravità, previsto dall'art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001, ratione temporis vigente, spetta al convivente more uxorio che presta assistenza al partner disabile anche in relazione al periodo antecedente alla modifica introdotta dall'art. 2, comma 1, lett. n), del d.lgs. n. 105 del 2022, stante l'efficacia retroattiva della pronuncia additiva della Corte costituzionale n. 197 del 2025 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione previgente nella parte in cui non includeva il convivente di fatto tra i soggetti legittimati a fruire del suddetto congedo in posizione equiparata al coniuge convivente.
Le prestazioni socio-assistenziali inscindibilmente connesse a quelle sanitarie, anche in caso di assistenza domiciliare integrata, in quanto necessarie ad assicurare in concreto la tutela del diritto alla salute ed alle cure, sono incluse in quelle poste integralmente a carico del Servizio sanitario nazionale (S.S.N.), ove risulti, in base ad una valutazione in concreto, che le prestazioni sanitarie non sono eseguibili se non congiuntamente a quelle socio-assistenziali, in quanto avvinte alle prime da un nesso di strumentalità necessaria, senza che rilevi la prevalenza delle une rispetto alle altre. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva riconosciuto il diritto di una minore disabile all'assistenza domiciliare ventiquattro ore al giorno, da ripartirsi tra assistenza infermieristica, socio-sanitaria, ed assistenza sanitaria continuativa).
L'esito infausto della sperimentazione globale di un farmaco non giustifica la mancata adozione - ricorrendone i presupposti - delle procedure volte ad ottenerne la somministrazione "off label" ai sensi del d.m. 8 maggio 2003, dovendosi adeguare la condotta del sanitario alla specifica storia clinica del paziente e non già a una media statistica astratta.
La domanda risarcitoria per danni non patrimoniali proposta dai familiari delle vittime del Covid, fondata sulla pretesa inidoneità dell'organizzazione del S.S.N. prima e durante la crisi pandemica, appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., trattandosi di controversia relativa all'esercizio di un potere amministrativo concernente la gestione e l'organizzazione di un servizio pubblico, che, benché veda coinvolti diritti fondamentali (e, in particolar modo, il diritto alla salute), non può definirsi vincolato - in assenza di norme che predefiniscano in modo assoluto e cogente il diritto fondamentale e le modalità della sua protezione senza alcuna mediazione da parte del potere amministrativo - bensì discrezionale.
In tema di sostegno all'alunno in situazione di handicap, rientra nel potere discrezionale dell'amministrazione scolastica, e di essa soltanto, l'individuazione della misura più adeguata alla realizzazione della pari opportunità del disabile nella fruizione del servizio scolastico, da formalizzare attraverso la predisposizione del cd. "piano educativo individualizzato", integrando condotta discriminatoria indiretta - la cui repressione spetta al giudice ordinario - solo la violazione dell'obbligo dell'amministrazione di garantire il diritto alla istruzione come ivi pianificato.
La P.A., in quanto tenuta a osservare le regole tecniche o i canoni di diligenza e prudenza nella gestione dei propri beni - e, quindi, il principio del neminem laedere - è responsabile dei danni conseguenti alla lesione dei diritti soggettivi dei privati, cagionata da immissioni provenienti da aree pubbliche, potendo conseguentemente essere condannata al risarcimento del danno, così come al facere necessario a ricondurre le dette immissioni al di sotto della soglia della normale tollerabilità, dal momento che tali domande non investono di per sé atti autoritativi e discrezionali, bensì un'attività materiale soggetta al richiamato principio del neminem laedere. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva condannato Roma Capitale a disporre idonee misure affinché nel tratto stradale interessato dall'immissione di polveri sottili fosse collocato il limite di velocità di 30/kmh, oltre che a provvedere, a proprie cure e spese, all'eliminazione delle immissioni sonore nocive attraverso il posizionamento di pannelli fonoassorbenti, trattandosi di attività materiali adottate ai sensi dell'art. 2058 c.c.).
L'indennizzo riconosciuto dall'INAIL, iure hereditatis, ai congiunti della vittima di un incidente che sia sopravvissuta per cinque anni dopo l'evento, è scomputabile dal danno biologico cd. terminale occorso a quest'ultima, dal momento che, nonostante il giudice civile abbia fatto riferimento, per la relativa liquidazione, ai criteri relativi al danno biologico temporaneo, si tratta di un danno permanente, integrante, dunque, una voce omogenea a quella oggetto dell'indennizzo suddetto.
Nel giudizio di riesame del trattenimento, nel corso del quale la difesa della persona straniera trattenuta ha presentato istanza di autorizzazione al temporaneo allontanamento, il giudice di pace è tenuto ad esaminare i documenti attestanti lo stato di salute del trattenuto, nonché a valutare se nella situazione concreta vi siano effettivamente esigenze di cura non assolvibili all'interno del centro.
In tema di responsabilità medica, il paziente che, anche in assenza di specifiche richieste del medico, omette di riferire spontaneamente ai sanitari, in fase preoperatoria di raccolta dei dati anamnestici, le più gravi patologie di cui ha sofferto, deve ritenersi esclusivo responsabile delle conseguenze di quelle carenze informative derivanti dalla mancata predisposizione di adeguate misure di contrasto dell'evento, imprevedibile, verificatosi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che ha escluso la responsabilità dei sanitari, avendo accertato che il paziente aveva taciuto la prolungata assunzione di farmaci anticoagulanti per oltre un decennio, agevolando per questa via il verificarsi dell'emorragia nel cavo operatorio).
In tema di vaccinazione anti-Covid, la sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto - disposta, ai sensi degli artt. 4, comma 1, e 4-ter del d.l. n. 44 del 2021, conv. con modif. dalla l. n. 76 del 2021, quale conseguenza dell'inadempimento all'obbligo vaccinale da parte del personale sanitario ed equiparato - è costituzionalmente legittima siccome espressiva del contemperamento tra la dimensione individuale e quella collettiva del diritto alla salute, che trova attuazione in un bilanciamento dei principi sottesi agli artt. 4, 32 e 35 Cost. non irragionevole né sproporzionato, tenuto conto della natura altamente contagiosa del virus.
In caso di accertamento diagnostico richiesto da un soggetto in occasione di una donazione di sangue, in capo al sanitario del centro donazioni non gravano obblighi informativi ulteriori rispetto alla mera comunicazione dei suoi risultati. (Nella specie, la S.C. ha escluso che il sanitario - che non era medico curante del donatore - fosse tenuto a fornire informazioni sull'esito dell'esame, pur se questo aveva evidenziato valori di antigene PSA superiori a quelli normali, né a suggerire approfondimenti diagnostici).
La Sezione Lavoro ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001, nel testo anteriore alla modifica introdotta con l’art. 2, comma 1, lett. n), del d.lgs. n. 105 del 2022, nella parte in cui, in contrasto con gli artt. 2, 3, 32 Cost., non includeva il convivente di fatto tra i soggetti beneficiari del congedo straordinario finalizzato all’assistenza del familiare con disabilità grave (rectius, ai sensi del d.lgs. n. 62 del 2024, del familiare con necessità di sostegno intensivo).
La Sezione Prima civile ha sollevato la questione di legittimità costituzionale degli artt. 33, 34 e 35 della l. n. 833 del 1978, con riferimento agli artt. 2, 3, 13, 24, 32 e 111 Cost., nonché all’art. 117 Cost. in relazione agli artt. 6 e 13 CEDU, nella parte in cui non prevedono: a) che il provvedimento motivato con il quale il sindaco dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera sia tempestivamente notificato all’interessato (o al suo eventuale legale rappresentante), con l’avviso che esso sarà sottoposto, per la convalida, al giudice tutelare entro le quarantotto ore successive, e che l’interessato ha diritto di comunicare con chiunque ritenga opportuno, nonché di essere sentito personalmente dal giudice prima della convalida e chiedere la revoca del provvedimento stesso; b) che il provvedimento di convalida del giudice tutelare sia tempestivamente notificato all’interessato (o al suo eventuale legale rappresentante), con l’avviso che, contro di esso, può presentare ricorso ai sensi dell’art. 35 della l. n. 833 del 1978.
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.
Corte costituzionale
L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.
Sentenza n. 152/2026
Parametro
24 luglio 2026
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 580 del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Bologna, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara non fondate le question…
1) dichiara ammissibili gli interventi spiegati da R. F.; da R. E., P. F., R. I., D. M., L. M., A. P., M.L. R. ed E. S.; da C. G. e M. G.;
2) dichiara che non vi è luogo a provvedere sugli interventi spiegati da A. D.B. e da B. S. e sulle istanze di prosecuzione del processo formulate dai rispettivi eredi;
3) dichiara inammissibili gli interventi spiegati da M. D.B. e da M. D.;
4) dichiar…
dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 32 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'…
Art. 3 cost. · Art. 32 cost. · Art. 117 cost. · Art. 34 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero
1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 33, comma 1, lettera b), e 39, primo comma, numero 5), della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 15, 27, terzo comma, e 32 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze…
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 12, commi 2, 9 e 10, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 31, secondo comma, 32, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti d…
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 579 del codice penale sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 32 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze, quarta sezione civile, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 luglio 2025.
F.to:
Giovanni AMOROSO,…
riuniti i giudizi,
1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), sollevate, in riferimento agli artt. 13, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazion…
1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), sollevate, in riferimento agli artt. 13 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 3, 7, 9 e 35 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dal Tribunale ordinario di Firenze,…
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 580 del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 32, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Milano con l'ordinanza indicata in ep…
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4-ter, commi 1, lettera d), e 3, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 (Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge 28 maggio 2021, n. 76, come inserito dall'art. 2, comma 1, del de…
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art32
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