Art. 651 c.p.p. — Efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile o amministrativo di danno

La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceita' penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata a norma dell'articolo 442, salvo che vi si opponga la parte civile che non abbia accettato il rito abbreviato.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988

Corte di cassazione

6 pronunce che riguardano l’art. 651 c.p.p., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 16890/2026

    29 maggio 2026

    In ipotesi di accertamento della responsabilità civile in sede penale, con condanna generica al risarcimento del danno o alla provvisionale, il giudice civile, investito della liquidazione del danno, non può procedere al riesame delle questioni concernenti la responsabilità dell'autore del reato rispetto al fatto illecito con riferimento alla condotta colposa e al nesso di causalità materiale, essendosi formato il giudicato sul punto, ma deve, invece, procedere ad un autonomo accertamento del nesso di causalità giuridica tra il fatto accertato in sede penale - individuato, con statuizione non vincolante in sede civile, come solo "potenzialmente" dannoso - e le conseguenze pregiudizievoli allegate dai danneggiati.

    Art. 651 c.p.p. · Art. 2059 c.c. · Art. 2043 c.c. · Art. 2056 c.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 181 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 1608/2026

    24 gennaio 2026

    Le dichiarazioni rese dalla persona offesa come testimone nel processo penale, nel quale non si sia costituita parte civile, entrano nel processo civile di risarcimento del danno, non quale prove testimoniali costituende, bensì come prove documentali precostituite atipiche - soggette ai limiti temporali previsti a pena di decadenza, nonché alla possibilità, per la controparte, di replicare, interloquire e controdedurre - e, dunque, liberamente valutabili dal giudice civile quali presunzioni semplici o argomenti di prova, ai sensi degli artt. 2729 c.c. e 310, comma 3, c.p.c., senza che questi sia vincolato dalla valutazione già espressa dal giudice del diverso processo.

    Art. 651 c.p.p. · Art. 2729 c.c. · Art. 310 c.p.c. · Art. 115 c.p.c.

    Rassegna di gennaio 2026, p. 80 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 33249/2025

    19 dicembre 2025

    Il giudizio civile instaurato per il risarcimento del danno da responsabilità sanitaria nei confronti della sola struttura sanitaria non può essere sospeso in ragione della pendenza del processo penale a carico del medico, non rientrandosi né nella fattispecie di cui all'art. 75, comma 3, c.p.p. (non essendo stata proposta l'azione civile contro l'imputato) né in quella ex art. 295 c.p.c., in difetto del presupposto dell'identità delle parti (nella specie neppure parzialmente coincidenti, essendo stato promosso il giudizio civile esclusivamente nei confronti dell'azienda ospedaliera e della sua compagnia assicurativa, che non avevano assunto la qualità di responsabili civili in sede penale).

    Art. 651 c.p.p. · Art. 295 c.p.c. · Art. 75 c.p.p. · Art. 654 c.p.p.

    Rassegna di dicembre 2025, p. 113 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 28378/2025

    27 ottobre 2025

    La facoltà del giudice penale di pronunciare una condanna generica al risarcimento del danno ed alla provvisionale, prevista dall'art. 539 c.p.p., non incontra restrizioni in ipotesi di incompiutezza della prova sul quantum, bensì trova implicita conferma nei limiti dell'efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile per la restituzione e il risarcimento del danno fissati dall'art. 651 c.p.p. quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità ed all'affermazione che l'imputato l'ha commesso, con la conseguenza che deve escludersi che il giudicato penale si estenda alle conseguenze economiche del fatto illecito commesso dall'imputato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva dichiarato estinto il credito azionato in sede civile, ritenendo che il giudicato penale, recante condanna generica al risarcimento del danno con rinvio al giudice civile per la liquidazione, accertasse in favore del debitore un credito risarcitorio di importo superiore, così da consentire la compensazione per le somme corrispondenti).

    Art. 651 c.p.p. · Art. 1223 c.c. · Art. 2043 c.c. · Art. 1241 c.c.

    Rassegna di ottobre 2025, p. 35 ↗

Tutte le 7 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, ottobre 2025 ↗, dicembre 2025 ↗, gennaio 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 190/1981

    Ha colpito questo articolo
    17 dicembre 1981

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 651 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede che l'arresto del libero vigilato debba essere convalidato dal Magistrato di sorveglianza entro le quarantotto ore successive al momento in cui l'arrestato è stato messo a disposizione dello stesso magistrato. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo del…

    Art. 651 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 353/1999

    Questione inammissibile
    22 luglio 1999

    Manifesta inammissibilità delle questioni, in quanto le ordinanze di rimessione non consentono di individuare l'esistenza del necessario requisito della rilevanza, mancando ogni precisazione circa l'effettiva forza probatoria delle dichiarazioni della parte civile ai fini del riconoscimento della responsabilità degli imputati per i fatti di reato a ciascuno di essi addebitato. Inoltre, non vi è alcun cenno alle caratteristiche del danno (patrimoniale o non patrimoniale, ovvero l'uno e l'altro congiuntamente) oggetto della pretesa civile concretamente esercitata nel processo penale; infine, la denuncia dell'art. 651 cod. proc. pen. - che ha valenza comunque conseguenziale a quella avente ad oggetto la pronuncia del giudice penale sugli interessi civili - non risulta neppure riprodotta nel dispositivo delle ordinanze di rimessione, tanto da rivelare come essa sia stata proposta subordinatamente all'accoglimento della prima questione. - Sulla disposizione dell'art. 651, v. 'ex plurimis', S. n. 443/1990. red.: G. Leo

    Art. 538 c.p.p. · Art. 651 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art651 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari