[1]Giurisdizione amministrativa

[2]1. Sono devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie, nelle quali si faccia questione di interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla legge, di diritti soggettivi, concernenti l'esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti riconducibili anche mediatamente all'esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni. Non sono impugnabili gli atti o provvedimenti emanati dal Governo nell'esercizio del potere politico. 2. Per pubbliche amministrazioni, ai fini del presente codice, si intendono anche i soggetti ad esse equiparati o comunque tenuti al rispetto dei principi del procedimento amministrativo. 3. La giurisdizione amministrativa si articola in giurisdizione generale di legittimita', esclusiva ed estesa al merito. 4. Sono attribuite alla giurisdizione generale di legittimita' del giudice amministrativo le controversie relative ad atti, provvedimenti o omissioni delle pubbliche amministrazioni, comprese quelle relative al risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi e agli altri diritti patrimoniali consequenziali, pure se introdotte in via autonoma. 5. Nelle materie di giurisdizione esclusiva, indicate dalla legge e dall'articolo 133, il giudice amministrativo conosce, pure ai fini risarcitori, anche delle controversie nelle quali si faccia questione di diritti soggettivi. 6. Il giudice amministrativo esercita giurisdizione con cognizione estesa al merito nelle controversie indicate dalla legge e dall'articolo 134. Nell'esercizio di tale giurisdizione il giudice amministrativo puo' sostituirsi all'amministrazione. 7. Il principio di effettivita' e' realizzato attraverso la concentrazione davanti al giudice amministrativo di ogni forma di tutela degli interessi legittimi e, nelle particolari materie indicate dalla legge, dei diritti soggettivi. 8. Il ricorso straordinario e' ammesso unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa.

Testo vigente dal 7 luglio 2010

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Corte di cassazione

9 pronunce che riguardano l’art. 7 c.p.a., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 34688/2025

    29 dicembre 2025

    Sussiste difetto assoluto di giurisdizione sulla domanda, proposta ai sensi del comb. disp. degli artt. 31 e 117 c.p.a., volta a far dichiarare l'illegittimità del silenzio-inadempimento rispetto alla sollecitazione rivolta alla Repubblica italiana ad adottare provvedimenti incidenti sui rapporti internazionali con uno Stato estero, trattandosi di atti che presuppongono valutazioni e decisioni, di esclusiva competenza del potere politico, alla stregua di attività non vincolata e, dunque, non giustiziabile. (Principio affermato in relazione ad un ricorso volto a far dichiarare l'illegittimità del silenzio-inadempimento opposto dal Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana rispetto all'atto di invito ad adottare i provvedimenti necessari per rendere effettivi i principi di diritto sanciti nel parere del 19 luglio 2024 della Corte Internazionale di Giustizia in tema di occupazione abusiva del territorio palestinese da parte dello Stato di Israele).

    Art. 7 c.p.a. · Art. 2 cost. · Art. 10 cost. · Art. 11 cost.

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 32956/2025

    17 dicembre 2025
    • Edilizia popolare ed economica

    Nelle controversie concernenti gli alloggi di edilizia economica e popolare, sussiste la giurisdizione del g.a. quando si controverta di vizi afferenti al procedimento amministrativo prodromico all'assegnazione, nel quale viene in rilievo l'esercizio di pubblici poteri (e, dunque, una posizione di interesse legittimo del privato), e quella del g. o. nella fase successiva alla stipula del contratto, nella quale invece il rapporto si svolge in una dimensione paritetica e secondo le regole del diritto privato, venendo in discussione cause sopravvenute di estinzione o di risoluzione del rapporto locatizio. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso ex art. 362 c.p.c. avverso la sentenza con cui il Consiglio di Stato aveva ritenuto di appannaggio del giudice ordinario la controversia introdotta dall'impugnazione del provvedimento con il quale un Comune aveva rigettato l'istanza di regolarizzazione dell'occupazione abusiva di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, ordinandone conseguentemente il rilascio, sul presupposto che l'accertamento dei requisiti previsti dalla legge per la relativa assegnazione non implicasse una valutazione discrezionale della P.A., involgendo una situazione giuridica soggettiva di diritto soggettivo).

    Art. 7 c.p.a.

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 28963/2025

    2 novembre 2025

    La domanda, proposta in separato giudizio, volta all'accertamento dell'inefficacia del contratto stipulato a valle di un provvedimento di affidamento di un pubblico servizio - poi annullato dalla P.A. in sede di autotutela - appartiene alla giurisdizione esclusiva del g.a., ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. e, n. 1, c.p.a., venendo in rilievo l'esercizio del potere autoritativo della P.A., inveratosi nella discrezionale adozione del contrarius actus rispetto a quello originariamente volto all'individuazione del contraente nella fase antecedente alla stipula del contratto.

    Art. 7 c.p.a. · Art. 133 c.p.a. · Art. 121 c.p.a. · Art. 122 c.p.a.

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 26080/2025

    25 settembre 2025

    Al di fuori delle materie indicate dall'art. 133 c.p.a., nelle quali si configura la giurisdizione esclusiva del g.a., la domanda risarcitoria del privato che lamenti la lesione dell'incolpevole affidamento circa la legittimità di un provvedimento amministrativo ampliativo successivamente annullato o la correttezza del comportamento della P.A. compete alla giurisdizione del g.o., venendo in rilievo la lesione non già di un interesse legittimo bensì del diritto soggettivo alla autodeterminazione del singolo nelle scelte che comportano impegno di risorse, al riparo da ingerenze illecite o da comportamenti scorretti altrui, la cui protezione si realizza mediante l'imposizione di reciproci doveri di comportamento, ispirati a buona fede, tra i soggetti di una relazione instaurata in vista della conclusione di un contratto o dell'emissione di un provvedimento amministrativo. (Nella specie, la S.C. ha ricondotto alla giurisdizione esclusiva del g.a., ex art. 133, comma 1, lett. f, c.p.a., la domanda con la quale i ricorrenti lamentavano di essere stati indotti ad acquistare un immobile per l'attuazione di un progetto edificatorio, poi divenuto irrealizzabile a seguito dell'annullamento del permesso a costruire, confidando nella prassi del Comune di autorizzare un aumento di volumetria sulla base di un'interpretazione delle norme locali, rivelatasi infondata).

    Art. 7 c.p.a. · Art. 133 c.p.a. · Art. 2043 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 73/2014

    Questione infondata
    2 aprile 2014

    Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 8, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, impugnato, in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., in quanto ammette il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa, deve essere preliminarmente riconosciuta la legittimazione del Consiglio di Stato a sollevare questioni di legittimità costituzionale in sede di parere sul predetto ricorso. L'art. 69, comma 1, della legge n. 69 del 2009, modificando l'art. 13, primo comma, del d.P.R. n. 1199 del 1971, ha stabilito che l'organo competente ad esprimere il parere sul ricorso straordinario al Capo dello Stato, se ritiene che lo stesso non possa essere deciso indipendentemente dalla risoluzione di una questione di legittimità costituzionale che non risulti manifestamente infondata, sospende l'espressione del parere e, riferendo i termini e i motivi della questione, ordina alla segreteria l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la notifica del provvedimento ai soggetti indicati dagli artt. 23 e ss. della legge n. 87 del 1953. Tale disposizione è coerente con i criteri posti dall'art. 1 della legge costituzionale n. 1 del 1948, ai sensi del quale la questione di legittimità costituzionale deve essere rilevata o sollevata nel corso di un giudizio e deve essere ritenuta non manifestamente infondata da parte di un giudice. L'istituto del ricorso straordinario è stato, invero, significativamente ridisegnato dall'art. 69, secondo comma, della legge n. 69 del 2009, che, modificando l'art. 14 del d.P.R. n. 1199 del 1971, ha stabilito che la decisione del ricorso straordinario è adottata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero competente, conforme al parere del Consiglio di Stato. L'acquisita natura vincolante del parere del Consiglio di Stato, che assume così carattere di decisione, ha conseguentemente modificato l'antico ricorso amministrativo, trasformandolo in un rimedio giustiziale, che è sostanzialmente assimilabile ad un giudizio, quantomeno ai fini dell'applicazione degli artt. 1 della legge costituzionale n. 1 del 1948 e 23 della legge n. 87 del 1953. - Sull'ammissibilità di questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana in sede di parere sul ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana, v. la citata sentenza n. 265/2013. - Sulla ritenuta natura amministrativa del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, come positivamente disciplinato prima delle modifiche introdotte dalla legge n. 69 del 2009, v. la citata sentenza n. 254/2004.

    Art. 76 cost. · Art. 77 cost. · Art. 7 c.p.a.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104~art7 · fonte del testo

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