Se l'infortunio ha per conseguenza la morte, spetta a favore dei superstiti sotto indicati una rendita nella misura di cui ai numeri seguenti ragguagliata al 100 per cento della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120. Per i lavoratori deceduti a decorrere dal 1º gennaio 2014 la rendita ai superstiti e' calcolata, in ogni caso, sul massimale di cui al terzo comma dell'articolo 116:

  • 1)il cinquanta per cento al coniuge superstite fino alla morte o a nuovo matrimonio; in questo secondo caso e' corrisposta la somma pari a tre annualita' di rendita;
  • 2)il venti per cento a ciascun figlio legittimo, naturale, riconosciuto o riconoscibile, e adottivo, fino al raggiungimento del diciottesimo anno di eta', e il quaranta per cento se si tratti di orfani di entrambi i genitori, e, nel caso di figli adottivi, siano deceduti anche entrambi gli adottanti. Per i figli viventi a carico del lavoratore infortunato al momento del decesso e che non prestino lavoro retribuito, dette quote sono corrisposte fino al raggiungimento del ventunesimo anno di eta', se studenti di scuola media o professionale, e per tutta la durata normale del corso, ma non oltre il ventiseiesimo anno di eta', se studenti universitari. Se siano superstiti figli inabili al lavoro la rendita e' loro corrisposta finche' dura l'inabilita'. 55 Sono compresi tra i superstiti di cui al presente numero, dal giorno della nascita, i figli concepiti alla data dell'infortunio. Salvo prova contraria, si presumono concepiti alla data dell'infortunio i nati entro trecento giorni da tale data;
  • 3)in mancanza di superstiti di cui ai numeri 1), e 2), il venti per cento a ciascuno degli ascendenti e dei genitori adottanti se viventi a carico del defunto e fino alla loro morte;
  • 4)in mancanza di superstiti di cui ai numeri 1), e 2), il venti per cento a ciascuno dei fratelli e sorelle se conviventi con l'infortunato e a suo carico nei limiti e nelle condizioni stabiliti per i figli. La somma delle rendite spettanti ai suddetti superstiti nelle misure a ciascuno come sopra assegnate non puo' superare l'importo dell'intera retribuzione calcolata come sopra. Nel caso in cui la somma predetta superi la retribuzione, le singole rendite sono proporzionalmente ridotte entro tale limite. Qualora una o piu' rendite abbiano in seguito a cessare, le rimanenti sono proporzionalmente reintegrate sino alla concorrenza di detto limite. Nella reintegrazione delle singole rendite non puo' peraltro superarsi la quota spettante a ciascuno degli aventi diritto ai sensi del comma precedente. Oltre alle rendite di cui sopra e' corrisposto una volta tanto un assegno ((di euro 10.000)) al coniuge superstite, o, in mancanza, ai figli, o, In mancanza di questi, agli ascendenti, o, in mancanza di questi ultimi, ai fratelli e sorelle, ((...)). Qualora non esistano i superstiti predetti, l'assegno e' corrisposto a chiunque dimostri di aver sostenuto spese in occasione della morte del lavoratore nella misura corrispondente alla spesa sostenuta, entro il limite massimo dell'importo previsto per i superstiti aventi diritto a rendita. Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima l'assegno di cui al precedente comma non puo' essere comunque inferiore ad una mensilita' di retribuzione. Agli effetti del presente articolo sono equiparati ai figli gli altri discendenti viventi a carico del defunto che siano orfani di ambedue i genitori o figli di genitori inabili al lavoro, gli affiliati e gli esposti regolarmente affidati, e sono equiparati agli ascendenti gli affilianti e le persone a cui gli esposti sono regolarmente affidati.1819a
Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 10 maggio 1982, n. 251

18

la L. 10 maggio 1982, n. 251 ha disposto (con l'art. 21) che "Le disposizioni della presente legge, ove non sia prevista una diversa decorrenza, hanno effetto dal 1 gennaio 1982".

Corte Costituzionale

19a

La Corte Costituzionale con sentenza 18 - 21 dicembre 1985, n. 360 (in G.U. 1a s.s. 31/12/1985, n. 306) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 85 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) nella parte in cui nel disporre che, nel caso di infortunio mortale dell'assicurato, agli orfani di entrambi i genitori spetta il quaranta per cento della rendita, esclude che tale rendita spetti anche all'orfano dell'unico genitore naturale che lo ha riconosciuto".

Corte Costituzionale

55

La Corte Costituzionale con sentenza del 11 - 27 marzo 2009 n. 86 ( in G.U. 1a s.s. 01.04.2009 n. 13) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 85, primo comma, numero 2, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in cui, nel disporre che, nel caso di infortunio mortale dell'assicurato, agli orfani di entrambi i genitori spetta il quaranta per cento della rendita, esclude che essa spetti nella stessa misura anche all'orfano di un solo genitore naturale".

Testo vigente dal 1 gennaio 2019

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 85, dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 7 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di marzo/aprile 2026 ↗.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 86/2009

    Ha colpito questo articolo
    27 marzo 2009

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 85, primo comma, numero 1, del citato d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 11, 30, 31, 38 e 117 Costituzione e degli artt. 12 e 13 del Trattato CE, che si incentra sulla mancata equiparazione del convivente al coniuge del lavoratore agli effetti della corresponsione della rendita Inail in caso di infortunio sul lavoro che abbia avuto per conseguenza il decesso dello stesso lavoratore. In proposito, oltre a ribadire la diversità tra famiglia di fatto e famiglia fondata sul matrimonio, deve essere riconfermato il principio secondo cui la mancata inclusione del convivente more uxorio tra i soggetti beneficiari del trattamento pensionistico di reversibilità trova una sua non irragionevole giustificazione nella circostanza che il suddetto trattamento si collega geneticamente ad un preesistente rapporto giuridico che, nel caso considerato, manca. Né si può prendere in considerazione la censura relativa ad un presunto vulnus degli artt. 11 e 117 Cost. sotto il profilo del contrasto con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario (Trattato C.E., Carta dei diritti fondamentali dell'U.E.) e dagli obblighi internazionali (Convenzione sui diritti dell'Infanzia), dato che detti vincoli ed obblighi non sono individuati in modo preciso. Sulla diversità tra famiglia di fatto e famiglia fondata sul matrimonio, v. citata ordinanza n. 121/2004. Sulla mancata inclusione del convivente more uxorio tra i soggetti beneficiari del trattamento pensionistico di reversibilità, v. citata sentenza n. 461/2000.In senso analogo, v. citata ordinanza n. 444/2006.

    Art. 85 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 10 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 360/1985

    Ha colpito questo articolo
    21 dicembre 1985

    L'art. 85 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, in base al quale, nel caso di infortunio mortale dell'assicurato, agli orfani di entrambi i genitori spetta il quaranta per cento della rendita, escludendo che la stessa rendita possa essere attribuita anche all'orfano dell'unico genitore naturale che lo ha riconosciuto, si pone in contrasto con il principio di uguaglianza in quanto appare identica la situazione di abbandono di bisogno in cui viene a trovarsi l'orfano sia che l'infortunio lo abbia privato di entrambi i genitori, sia che lo abbia privato dell'unico genitore che lo aveva riconosciuto. Deve pertanto essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 85 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nella parte in cui esclude che all'orfano dell'unico genitore naturale che lo abbia riconosciuto possa essere attribuita la rendita nella misura del quaranta per cento.

    Art. 85 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 117/1986

    Illegittimità dichiarata
    30 aprile 1986

    riuniti i giudizi (ordinanze n. 857, 1078, 1153 del 1984); dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 9 dicembre 1977 n. 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro) limitatamente alle parole "deceduta posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge". Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale Palazzo…

    Art. 12 Parita' di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro · Art. 85 Testo unico l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Richiamate nel testo

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Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2019

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2014 al 1 gennaio 2019. 16 parole tolte, 3 parole aggiunte.

… Oltre alle rendite di cui sopra e' corrisposto una volta tanto un assegno di tolto: lire un milione aggiunto: euro 10.000 al coniuge superstite, o, in mancanza, ai figli, o, In mancanza di questi, agli ascendenti, o, in mancanza di questi ultimi, ai fratelli e sorelle, tolto: aventi rispettivamente i requisiti di cui ai precedenti numeri 2), 3) e 4)aggiunto: .... Qualora non esistano i superstiti predetti, l'assegno e' corrisposto a chiunque dimostri di …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124~art85 · fonte del testo

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