[1]Il contratto e' nullo quando e' contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente.
[2]
[2]Producono nullita' del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'art. 1325, l'illiceita' della causa, l'illiceita' dei motivi nel caso indicato dall'art. 1345 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'art. 1346.
[3]
[3]Il contratto e' altresi' nullo negli altri casi stabiliti dalla legge.
La dichiarazione di nullità della clausola derogatoria degli interessi di mora per grave iniquità, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 231 del 2002, richiede una valutazione complessiva dell'equilibrio contrattuale al momento della pattuizione, tenendo conto dell'effettiva negoziazione tra le parti, sicché l'esclusione degli interessi non determina di per sé la nullità ove sia giustificata e frutto di trattativa consapevole, valutandosi la grave iniquità, di regola, alla data della pattuizione e non a quella della sua applicazione a seguito dell'inadempimento, ed essendo altresì ammissibile la rinuncia agli importi dovuti a titolo di interessi moratori purché fondata su un consenso liberamente prestato.
A norma dell'art. 16, lett. m), r.d. n. 274 del 1929, non modificato dalla l. n. 1068 del 1971, la competenza dei geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l'adozione - anche parziale - di strutture in cemento armato, mentre, in via d'eccezione, si estende anche a queste strutture, a norma della lett. l) del medesimo articolo, solo con riguardo alle piccole costruzioni accessorie nell'ambito degli edifici rurali o destinati alle industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che, per la loro destinazione, non comportino pericolo per le persone, essendo riservata agli ingegneri la competenza per le costruzioni civili, anche modeste, che adottino strutture in cemento armato; pertanto, la progettazione e la direzione di opere da parte di un geometra in materia riservata alla competenza professionale degli ingegneri o degli architetti sono illegittime, a nulla rilevando in proposito che un progetto redatto da un geometra sia controfirmato o vistato da un ingegnere ovvero che un ingegnere esegua i calcoli in cemento armato, atteso che il professionista competente deve essere altresì titolare della progettazione, trattandosi di competenze inderogabilmente affidate dal committente al professionista abilitato secondo il proprio statuto professionale, sul quale gravano le relative responsabilità. Ne consegue che, ove il rapporto professionale abbia avuto ad oggetto una costruzione per civili abitazioni, il contratto è affetto da nullità anche relativamente alla direzione dei lavori affidata a un geometra, quando la progettazione - richiedendo l'adozione anche parziale dei calcoli in cemento armato - sia riservata alla competenza degli ingegneri.
In tema di compensi di avvocato, il sindacato giudiziale sulla validità del patto di quota lite - stipulato nel vigore dell'art. 2233 c.c., come modificato dal d.l. n. 223 del 2006 e anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 13 della l. n. 247 del 2012 - investe l'adeguatezza e la proporzionalità del compenso pattuito, avuto riguardo al risultato perseguito, alla tariffa di mercato e al valore e alla complessità della lite, dovendosi verificare, in concreto, l'equilibrio causale delle prestazioni alla luce dell'art. 2233, comma 2, c.c. e dell'art. 45 del codice deontologico forense (nel testo deliberato il 18 gennaio 2007).
Il contratto di mantenimento si configura come un contratto innominato ed atipico, avente ad oggetto la cessione di un immobile in corrispettivo di prestazioni alimentari ed assistenziali, il quale, pur avendo affinità con la rendita vitalizia, se ne differenzia per l'infungibilità delle prestazioni dell'obbligato, di contenuto essenzialmente morale e spirituale, per l'elemento di fiduciarietà nella scelta del soggetto e per l'incertezza derivante dalla variabilità e discontinuità delle prestazioni in rapporto allo stato di bisogno del beneficiario, con la conseguenza che non sono applicabili le norme della rendita vitalizia, incompatibili con le suddette peculiarità, né l'oggetto dello stesso può sovrapporsi al generale obbligo ex lege dei figli di prestare assistenza ai genitori, per la cui esecuzione, prevedere, quale corrispettivo, la cessione di un immobile, non è conforme alla legge, all'ordine pubblico ed al buon costume.
Nel contratto autonomo di garanzia, il garante è legittimato a proporre eccezioni fondate sulla nullità anche parziale del contratto base per contrarietà a norme imperative. Ne consegue che può essere sollevata nei confronti della banca l'eccezione di nullità della clausola anatocistica, atteso che la soluzione contraria consentirebbe al creditore di ottenere, per il tramite del garante, un risultato che l'ordinamento vieta.
La nullità del contratto concluso dalla pubblica amministrazione senza l'osservanza del requisito della forma scritta ad substantiam non preclude l'esercizio della domanda di arricchimento ingiustificato, cui osta solo la nullità per illiceità di un elemento essenziale di cui all'art. 1418, comma 2, c.c., per contrasto con l'ordine pubblico o in caso di frode alla legge; l'azione può essere esercitata - alle medesime condizioni - anche dalla P.A. che abbia subito un depauperamento patrimoniale dall'esecuzione del contratto nullo. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'esperibilità dell'azione ex art. 2041 c.c. da parte di un Comune in relazione alla perdita economica subita a causa dell'esecuzione di un contratto di somministrazione di acqua, dichiarato nullo per carenza della forma scritta).
L'entità della caparra confirmatoria, se contenuta nei limiti della prestazione garantita, non può determinare la nullità totale o parziale della clausola che la prevede per contrasto con l'art. 2 cost. e la buona fede oggettiva, perché, avendo la caparra natura di pagamento anticipato, la sua misura è limitata ex lege entro la soglia del corrispettivo dovuto quale prestazione principale, e ciò ne esclude intrinsecamente la manifesta eccessività e la necessità di ricondurla ad equità.
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, il mancato rispetto delle quote di riserva, imposte per legge, rende invalida la graduatoria dei vincitori e determina la nullità del contratto di lavoro stipulato per il posto che doveva essere assegnato ad un riservatario, dovendosi ritenere che l'art. 63, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, nel prevedere un'automatica incidenza sul rapporto della pronuncia che accerta la violazione delle norme inerenti l'assunzione, configuri non già il vizio dell'annullabilità, ma quello, rilevabile d'ufficio, della nullità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva rigettato l'impugnazione del provvedimento di decadenza dall'assunzione dell'ex allievo di una scuola militare, escludendo l'idoneità di tale titolo per l'accesso alla quota di riserva destinata a chi è stato "congedato senza demerito", la quale presuppone lo svolgimento di un servizio attivo nell'ambito dell'amministrazione militare).
Il percorso di gestazione per sostituzione si realizza (secondo la legislazione statunitense applicabile) attraverso una fattispecie negoziale di natura bifasica, con la conseguenza che il limite dell'ordine pubblico impedisce la trascrizione in Italia dell'atto di nascita a favore del genitore intenzionale, che sia deceduto prima della conclusione del contratto di portatrice gestazionale, potendosi in tale momento riscontrare un mero intento rimasto allo stadio iniziale, privo della necessaria maturazione per assumere rilevanza giuridica e, al contempo, sfornito di qualsiasi riscontro nella concreta dimensione relazionale del minore; diversamente, l'ordinamento interno sarebbe chiamato a riconoscere una genitorialità del tutto svincolata sia dal dato affettivo-relazionale, che dalla discendenza genetica, non corrispondente ad una intenzione progettuale concreta e definita, con un esito incompatibile non solo con l'obbligo di bilanciamento che consegue al divieto di gestazione per sostituzione, ma anche con i principi che presiedono alla formazione dello status filiale, i quali, pur non fondandosi in via esclusiva o prevalente sulla discendenza biologica, richiedono che la formazione della genitorialità sia effettiva e riconoscibile sul piano dell'assunzione degli obblighi e della responsabilità consequenziale.
In caso di vendita immobiliare la mendace dichiarazione dell'alienante relativa al titolo abilitativo determina la nullità dell'atto ai sensi degli artt. 46 d.P.R. n. 380 del 2001 e 40 l. n. 47 del 1985, dovendo il titolo realmente esistere ed essere riferibile al bene oggetto del trasferimento, perché la norma è volta a escludere il commercio di immobili abusivi. (Nella specie la S.C. ha ritenuto mendace la dichiarazione del venditore di aver presentato domanda di condono perché era falsa la dichiarazione, contenuta in tale domanda, circa la data di ultimazione dei lavori, e l'immobile non era, pertanto, suscettibile di sanatoria).
Il giudicato sull'insussistenza di una causa di nullità del contratto, coprendo il dedotto e il deducibile, preclude la possibilità di invocare, in un diverso giudizio, la nullità del medesimo contratto sotto altro profilo. (Nella specie, la S.C. ha escluso che, una volta formatosi il giudicato sulla statuizione di rigetto della domanda di nullità di un mutuo fondiario svolta dai fideiussori in un precedente giudizio, fosse rilevabile d'ufficio, in sede di legittimità, la nullità di una clausola fideiussoria, contenuta nel medesimo contratto, per contrasto con la direttiva 93/13/CEE, alla stregua della sentenza della CGUE del 17 maggio 2022 nelle cause riunite C-693/19 e C-831/19).
In tema di regolamento condominiale, la clausola contenente il divieto incondizionato di distacco dall'impianto centralizzato di riscaldamento è nulla perché in contrasto con la normativa inderogabile ex artt. 1118, comma 4, c.c., 26, comma 5, l. n. 10 del 1991 e 9, comma 5, d.lgs. n. 102 del 2014, volta al perseguimento di valori sovraordinati quali l'uso razionale delle risorse energetiche e il miglioramento ambientale.
Nell'ipotesi di contratto preliminare di compravendita di alloggio economico e popolare, realizzato a norma dell'art. 35 della l. n. 865 del 1971 ed in base alla convenzione da esso contemplata, deve ritenersi valida la clausola che regoli il corrispettivo del successivo trasferimento della proprietà secondo criteri di revisione che tengano conto delle variazioni economico-monetarie sopravvenute fino alla stipulazione del definitivo, in quanto le disposizioni imperative dettate dal citato art. 35, nonché dall'art. 8 della l. n. 10 del 1977, circa la predeterminazione del prezzo della cessione ed i limiti della sua revisionabilità, spiegano influenza solo sul contratto definitivo, nel senso di invalidarlo per la parte in cui, attuando il preliminare, fissi un prezzo eccedente quello consentito a tal riguardo: sicché la menzione nel preliminare del decreto ministeriale vigente assume valore solo esemplificativo, avendo i contraenti inteso stipulare una convenzione aperta ai futuri aggiornamenti dei costi di costruzione da stabilirsi con appositi decreti ministeriali.
L'illecito disciplinare del notaio derivante dalla violazione dell'art. 28, comma 1, n. 1), della l. n. 89 del 1913 – che vieta al notaio di ricevere "atti espressamente vietati dalla legge o manifestamente contrari al buon costume o all'ordine pubblico" – è integrato in caso di inosservanza delle disposizioni degli articoli 47 e 48 della stessa legge, inerenti alla presenza all'atto notarile solo delle parti e di due testimoni al di fuori delle deroghe espressamente previste dalla legge, nonché dell'art. 603, comma 2, c.c.,. sull'individuazione dei soli soggetti che devono essere presenti al testamento pubblico (testatore, notaio e due testimoni), perché il suddetto divieto attiene ad ogni vizio che dia luogo a nullità assoluta dell'atto per contrarietà a norme imperative, ai sensi dell'art. 1418 c.c., con esclusione dei vizi che diano luogo solo all'annullabilità o all'inefficacia dell'atto ovvero alla nullità relativa. (Nella specie la S.C. ha rigettato il ricorso ritenendo immune da censure la sentenza che aveva ritenuto integrato l'illecito disciplinare, per violazione dell'art. 28, comma 1, n. 1), della l. n. 89 del 1913, a carico di un notaio che aveva consentito l'intervento dell'amministratore di sostegno in sede di redazione del testamento pubblico del soggetto beneficiario della suddetta amministrazione, pur a fronte di un provvedimento di autorizzazione in tal senso del giudice tutelare).
In tema di procedimento disciplinare degli autoferrotranvieri, l'inosservanza delle prescrizioni previste dall'art. 53 del r.d. n. 148 del 1931, all. A, non determina l'automatica nullità della sanzione disciplinare irrogata per qualsivoglia alterazione meramente formale della procedura, dovendosi limitare tale conseguenza alle sole ipotesi di violazione delle previsioni procedimentali incidenti sul diritto di difesa dell'incolpato, sicché, ove le violazioni rilevabili nell'iter procedimentale risultino irrilevanti rispetto ai passaggi previsti come necessari a tutela delle garanzie dell'incolpato, è inapplicabile anche la tutela risarcitoria ex art. 18, comma 6, l. n. 300 del 1970. (Nella specie, la S.C. ha escluso che la costituzione ex post del Consiglio di disciplina, rispetto al momento della richiesta del lavoratore, fosse idonea a integrare una causa di nullità del licenziamento irrogato e che l'omessa delega di indagini ai funzionari da parte del Direttore costituisse una fattispecie di "mancato rispetto delle competenze", tutelabile in via risarcitoria, attenendo alla fase antecedente l'inizio del procedimento disciplinare).
A al r.d. n. 148 del 1931 - Adempimenti prescritti - Inosservanza - Nullità - Condizioni - Conseguenze. Nel rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, regolato dal r.d. n. 148 del 1931, l'esonero dal servizio per scarso rendimento ex art. 27, lett. d), All. A, adottato senza il parere del Consiglio di disciplina e la previa audizione personale dell'agente, ove richiesta, è nullo per contrarietà a norma imperativa, ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c., con la conseguenza che va applicata la tutela reintegratoria di cui all'art. 18, commi 1 e 2, della l. n. 300 del 1970.
In tema di procedimento disciplinare degli autoferrotranvieri, l'inosservanza delle prescrizioni previste dall'art. 53 del r.d. n. 148 del 1931 all. A, non determina l'automatica nullità della sanzione disciplinare irrogata per qualsivoglia alterazione meramente formale della procedura, dovendosi limitare tale conseguenza alle sole ipotesi di violazione di disposizioni effettivamente dotate di forza imperativa, in quanto poste a presidio di interessi e valori fondamentali che trascendono quelli del singolo. (Nella specie, la S.C., ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso che la mancata redazione della relazione scritta, richiesta dal comma 3 dell'art. 53, fosse idonea a integrare una causa di nullità del licenziamento irrogato, sostanziandosi nell'omissione di un adempimento endo-procedimentale, legato alla ripartizione dell'attività all'interno della struttura organizzativa dell'azienda e non lesiva del diritto di difesa).
In tema di appalto pubblico, l'annullamento in sede giurisdizionale del bando di gara non comporta la caducazione automatica del contratto conseguentemente stipulato, dovendo il giudice, che sia investito della relativa questione, valutare in concreto la tipologia e la gravità della violazione che ha dato luogo all'invalidità. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento di merito che dall'annullamento di alcuni atti della gara "a monte" aveva fatto derivare automaticamente la nullità della successiva convenzione, avente ad oggetto l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato).
In ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR, teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti, affinché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera.
Dalla natura testuale della nullità comminata dall'art. 40 l. n. 47 del 1985 consegue che la dichiarazione dell'alienante nell'atto di trasferimento circa l'epoca di costruzione dell'immobile (nella specie, ante 1° settembre 1967) è alternativa all'inserimento nell'atto dei riferimenti al titolo urbanistico, con la conseguenza che la dichiarazione mendace inerente all'epoca di costruzione del bene non comporta la nullità dell'atto traslativo se essa è superata, in sede di rettifica dell'atto, dalla produzione e menzione dei titoli abilitativi dell'immobile, reali e riferibili alla costruzione.
Il credito restitutorio nascente da un contratto nullo può essere ceduto, anche a titolo di liberalità, poiché è esistente, certo, liquido ed esigibile sin dal momento del pagamento eseguito sine causa adquirendi, essendo irrilevante la contestazione in ordine all'invalidità del contratto presupposto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto validamente ceduto dai genitori al figlio, "a titolo di liberalità e quale anticipazione sulla massa ereditaria", il credito restitutorio derivante da un contratto di compravendita immobiliare nullo, sul presupposto che non si trattasse di credito futuro o subordinato all'accertamento dell'invalidità della causa obligandi).
In tema di contratti assicurativi, è nullo ogni accordo (ancorché concluso dopo la commissione dell'illecito) che determini il trasferimento dell'onere economico del pagamento di una sanzione amministrativa su un soggetto diverso dall'autore dell'illecito, poiché determina la vanificazione della funzione sanzionatorio-deterrente del provvedimento amministrativo.(In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto operativa la polizza stipulata da una società a copertura della responsabilità civile dei propri organi sociali, in relazione alla sanzione amministrativa comminata nei confronti di questi ultimi, il cui onere economico la società stipulante si era accollata in virtù di un accordo di manleva concluso dopo la commissione dell'illecito).
Il rilascio della garanzia fideiussoria di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 122 del 2005, in data successiva alla stipula di un contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto un immobile in corso di costruzione, qualora non si sia nel frattempo verificata l'insolvenza del promittente venditore, rende contraria a buona fede la domanda di nullità di suddetto contratto comunque avanzata dal promissario acquirente, posto che la finalità della garanzia è solo quella di rafforzare la tutela di quest'ultimo dal rischio di non ottenere la restituzione dei propri pagamenti in caso di mancato completamento dei lavori, al fine di parificarne la posizione rispetto a chi stipula un preliminare avente ad oggetto un immobile già costruito e non, piuttosto, quella di consentire l'abusivo esercizio della nullità di protezione al fine di sciogliersi dal rapporto negoziale.
A seguito della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dall'art. 7, comma 2, della delibera del CICR, volto a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, restando irrilevante la precedente applicazione in via di fatto delle clausole nulle, in quanto contrastante con la regola generale di assoluta inefficacia delle clausole contrattuali viziate da nullità; ne consegue che, ai fini dell'introduzione di una nuova valida clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera.
La nullità di cui all'art. 29, comma 1-bis, della l. n. 52 del 1985, va qualificata come nullità formale e testuale ex art. 1418, comma 3, c.c., in quanto sanziona la mancata inclusione, negli atti inter vivos ad effetti reali, della dichiarazione del disponente o dell'attestazione sostitutiva del tecnico circa la conformità catastale oggettiva del cespite, cosicché, ove tale dichiarazione sia presente, il contratto è valido indipendentemente dalla veridicità della conformità dichiarata o attestata e purché la difformità non emerga in modo palese allo stato degli atti.
Ai fini dell'applicazione dell'anatocismo bancario ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000, adottata in attuazione dell'art. 120, comma 2, del d. lgs. n. 385 del 1993, così come modificato dall'art. 25, comma 2, del d. lgs. n. 342 del 1999, non assume rilievo né l'applicazione de facto delle condizioni anatocistiche pattuite in precedenza - per effetto della nullità che le affligge -, né l'eventuale modifica unilaterale disposta dall'istituto di credito ai sensi dell'art. 7, comma 2, della indicata delibera, essendo necessaria, nell'impossibilità di stabilire che la modificazione successiva non sia peggiorativa, una modifica pattizia conforme al comma 3 del medesimo art. 7.
In tema di responsabilità disciplinare notarile, l'eventuale sanatoria, mediante conferma, dell'atto nullo per violazione delle disposizioni relative all'identificazione catastale, ai riferimenti alle planimetrie depositate in catasto e alla dichiarazione di conformità allo stato di fatto, quantunque idonea ad eliminare la causa di nullità, non incide sul momento consumativo dell'illecito disciplinare di cui all'art. 28, comma 1, della l. n. 89 del 1913, ma unicamente sulla valutazione della gravità della condotta e della sanzione applicabile.
Chi intende far valere in giudizio la nullità della clausola contrattuale con cui sono stati pattuiti interessi usurari è tenuto ad allegare, oltre alla clausola, anche il tipo contrattuale, gli interessi applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore e la misura del TEGM nel periodo considerato, nonché gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, non potendo il rilievo ufficioso della nullità contrattuale supplire a deficienze allegatorie o assertorie gravanti sulle parti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato la domanda perché carente dell'allegazione del tasso di interesse concretamente applicato, non indicato nemmeno in una consulenza tecnica di parte, pur tempestivamente prodotta).
L'illecito antitrust, ascrivibile ai gestori dei servizi aeroportuali in relazione alla quantificazione dei corrispettivi aggiuntivi addebitati alle compagnie petrolifere per il rifornimento di carburante dei velivoli, non determina la nullità delle pattuizioni contrattuali con cui tali compagnie ne abbiano trasferito il costo in capo al vettore aereo, potendo, al più, giustificare un'azione risarcitoria da parte di quest'ultimo nei confronti dei gestori suddetti.
La rilevabilità officiosa delle nullità negoziali deve estendersi anche a quelle cosiddette di protezione, da configurarsi, alla stregua delle indicazioni provenienti dalla Corte di Giustizia UE, come una "species" del più ampio "genus" rappresentato dalle prime, tutelando le stesse interessi e valori fondamentali - quali il corretto funzionamento del mercato (art. 41 Cost) e l'uguaglianza almeno formale tra contraenti forti e deboli (art. 3 Cost) - che trascendono quelli del singolo.
Ai fini della stipulazione di accordi in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, ai sensi dell'art. 45 della l. n. 203 del 1982, il requisito dell'assistenza dell'associazione professionale di categoria postula un'effettiva attività di consulenza e di indirizzo, che chiarisca alle parti il contenuto e lo scopo delle singole clausole contrattuali che si discostano dalle disposizioni di legge, affinché la stipulazione avvenga con la massima consapevolezza possibile, con la conseguenza che, ove l'assistenza sia stata prestata in tal modo, il contratto è valido, essendo a tal fine probante la sottoscrizione, da parte dei contraenti e dei loro rispettivi rappresentanti sindacali, del documento negoziale.
Ove la nullità di una clausola contrattuale sia rilevabile d'ufficio, la sua deduzione può avvenire anche nella comparsa conclusionale, sempre che la stessa emerga dai dati già acquisiti al processo; tuttavia, la parte che in sede di legittimità lamenti il mancato rilievo ufficioso della menzionata invalidità deve dedurre - a pena di inammissibilità della censura per difetto di specificità - anche l'emersione, nel corso del giudizio di merito, degli elementi che avrebbero dovuto indurre il giudice a ravvisarla. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che non aveva rilevato la nullità di un patto di manleva stipulato fra il medico e la casa di cura privata, compiutamente eccepita nella comparsa conclusionale ed i cui presupposti di fatto risultavano ritualmente acquisiti al giudizio di merito).
In caso di stipulazione di un contratto di mutuo, ai fini della determinazione del tasso di interesse applicato e della valutazione della sua natura usuraria, si tiene conto anche delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese - escluse solo quelle per imposte e tasse - che siano collegate alla erogazione del credito e della cui effettiva corresponsione, indipendentemente dalle dichiarazioni di quietanza, sia comunque data idonea prova. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, ai fini della valutazione del superamento del cd. tasso soglia, aveva dato esclusiva rilevanza alla somma quietanzata nella sua integralità, senza considerare la incontestata decurtazione, applicata in sede di erogazione, in ragione di spese e oneri ulteriori).
In tema di compravendita immobiliare, la nullità prevista dagli artt. 17 e 40 della l. n. 47 del 1985 (applicabile ratione temporis), per omessa indicazione (o allegazione), nell'atto, degli estremi dei titoli edilizi relativi all'immobile alienato, riveste carattere formale, sicché, da un lato, per la sua configurazione è sufficiente che si riscontri la mancanza di tale indicazione nel contratto, senza che occorra interrogarsi sulla reale esistenza di detti titoli, mentre, dall'altro, essa può essere sanata solo nei modi tipici previsti dal legislatore - e, cioè, mediante la "conferma" prevista dalla citata l. n. 47, la quale consiste in un nuovo e distinto atto con cui si provveda alla comunicazione dei dati mancanti o all'allegazione dei documenti, avente i medesimi requisiti formali del precedente, ed in forme che non ammettono equipollenti - la cui disciplina non è passibile di interpretazione estensiva né analogica, avendo la sanatoria di un atto nullo carattere eccezionale.
In tema di locazione ad uso diverso, l'omessa consegna dell'Attestato di Certificazione Energetica (ACE) non comporta la nullità del contratto ai sensi del combinato disposto degli artt. 6, comma 4, e 15, comma 9, del d.lgs. n. 192 del 2005, ove sia stato fornito il solo Attestato di Qualificazione Energetica (AQE), non potendosi ritenere operante una parificazione tra i due documenti ai fini del regime sanzionatorio, poiché, trattandosi di nullità testuale, essa non può essere desunta in via interpretativa dalla norma transitoria di cui all'art. 11, comma 1-bis, del medesimo decreto, che prevede la sostituzione "a tutti gli effetti" dell'ACE con l'AQE.
La clausola contrattuale che subordina il riconoscimento della qualifica dirigenziale all'esistenza di un formale provvedimento del datore di lavoro è affetta da nullità, in quanto non meritevole di tutela ex art. 1321 c.c. e in contrasto con norma imperativa, attribuendo rilievo decisivo a un atto discrezionale e insindacabile del datore di lavoro, in violazione del principio - inderogabile in danno del lavoratore - sancito dall'art. 2103 c.c., nel testo ratione temporis vigente, in tema di diritto alla qualifica corrispondente alle mansioni effettivamente svolte.
Il contratto di progettazione di impianto fotovoltaico, stipulato con professionista non iscritto alle specifiche sezioni dell'albo degli ingegneri previste alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 46 del d.P.R. n. 328 del 2001, ma solo alla sezione di cui alla lettera c), è nullo poiché privo di un elemento essenziale previsto da norma imperativa, quale la specifica competenza professionale determinata dalla legge per ragioni di ordine pubblico e in funzione di un interesse superiore; di conseguenza, al professionista privo di tale requisito non è dovuto il compenso pattuito per l'attività di progettazione.
In forza dell'art. 18 del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. dalla l. n. 133 del 2008 (nel testo applicabile ratione temporis), le società a totale partecipazione pubblica aventi ad oggetto la gestione del servizio pubblico locale, ai fini del reclutamento del personale devono osservare, a pena di nullità del contratto di lavoro, le procedure concorsuali e selettive proprie delle amministrazioni pubbliche, non potendo conseguentemente operare la regola della conversione del contratto a termine affetto da nullità in rapporto a tempo indeterminato.
Nell'assicurazione contro i danni per conto altrui è nulla la clausola che attribuisce al solo contraente - e non anche all'assicurato - la facoltà di partecipare alle operazioni di stima del danno e liquidazione dell'indennizzo ed il diritto di agire in giudizio per ottenerne il pagamento, atteso che, stante l'intrinseca natura indennitaria del contratto di assicurazione contro i danni, non è consentito sciogliere il vincolo tra titolarità dell'interesse contrario all'avverarsi del rischio e qualità di assicurato, elevato dalla legge (art. 1904 c.c.) ad elemento costitutivo dell'operazione assicurativa.
La domanda di nullità negoziale proposta, per la prima volta, in appello è inammissibile ex art. 345, comma 1, c.p.c., salvo il potere-dovere del giudice del gravame di convertirla ed esaminarla come eccezione di nullità legittimamente formulata, ai sensi del comma 2 dello stesso art. 345, stante la doverosità del rilievo officioso di ogni possibile causa di nullità, previa indicazione alle parti ex art. 101, comma 2, c.p.c., con la conseguenza che la domanda non va dichiarata inammissibile in ragione della sua novità ma esaminata nel merito, all'esito della relativa conversione.
In tema di patti parasociali, è valida la previsione all'interno di essi di opzioni put e call tra i soci stipulanti, identificandosi la causa concreta del negozio in una forma di garanzia per il socio finanziatore, come tale rientrante nell'autonomia contrattuale concessa ai soci e pertanto meritevole di tutela da parte dell'ordinamento. (Fattispecie relativa ad un intervento di finanziamento garantito dall'attribuzione di una opzione put a favore del mutuante e di una corrispondente opzione call a favore del socio e legale rappresentante della società finanziata, aventi ad oggetto il trasferimento di una partecipazione sociale, per un corrispettivo commisurato al patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato dalla società, da esercitarsi alla scadenza del settimo anno successivo alla sottoscrizione dell'aumento di capitale).
"revolving" - Legittimazione all’emissione nella vigenza del d.lgs. n. 374 del 1999 e del d.m. n. 485 del 2001 - Necessità dell’iscrizione dell’emittente nell’elenco istituito presso l’Ufficio Italiano Cambi - Sussistenza - Contratto di emissione concluso da fornitore di beni e servizi convenzionato con l’intermediario finanziario, ma non iscritto nel predetto elenco - Nullità del contratto - Sussistenza. Nella vigenza del d. lgs. n. 374 del 1999 e del d.m. n. 485 del 2001, prima dell'entrata in vigore del d. lgs. n. 141 del 2010, la legittimazione all'emissione della carta di credito cd. "revolving", che attribuisce al titolare di effettuare spese nei limiti del fido accordato e di restituire il relativo importo anche ratealmente con l'addebito di interessi, postula la necessità dell'iscrizione dell'emittente nell'elenco istituito presso l'Ufficio Italiano Cambi, sicché è nullo, ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c., il contratto sottoscritto dall'utilizzatore presso un fornitore di beni e servizi meramente convenzionato con l'intermediario finanziario abilitato, ma non personalmente iscritto nel suddetto elenco.
In tema di masi chiusi, ai fini della modifica della loro estensione tramite atti privatistici, è necessaria, a pena di nullità rilevabile d'ufficio, l'autorizzazione dell'apposita commissione amministrativa, ai sensi dell'art. 9 della legge della Provincia di Bolzano 29 marzo 1954 n. 1 (recepito nel T.U. delle leggi provinciali sull'ordinamento dei masi chiusi, approvato con decreto del Presidente della Giunta Provinciale di Bolzano 28 dicembre 1978 n. 32), che non svolge il ruolo di mera "condicio juris", ma ha l'effetto di rendere commerciabili beni altrimenti indisponibili e che, pertanto, deve precedere l'atto per cui è prescritta e non può utilmente seguirlo con effetti di convalidazione.
In tema di affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, la disposizione di cui all'art. 202, comma 4, del d.l.gs. n. 152 del 2006 ("gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di proprietà degli enti locali già esistenti al momento dell'assegnazione del servizio sono conferiti in comodato ai soggetti affidatari del medesimo servizio") non integra gli estremi di una norma imperativa ed inderogabile, tale da determinare una "nullità virtuale" per il caso di sua violazione, giacché i principi di "sussidiarietà verticale" e "differenziazione" consentono che l'esigenza espressa dal medesimo comma 4 del citato art. 202 e l'interesse pubblico alla gestione integrata dei rifiuti siano perseguiti mercé l'utilizzo di forme contrattuali anche diverse dal comodato.
La nullità comminata dall'art. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001 e dagli artt. 17 e 40 della l. n. 47 del 1985 va ricondotta nell'ambito del comma 3 dell'art 1418 c.c., di cui costituisce una specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità "testuale", con tale espressione dovendo intendersi, in stretta adesione al dato normativo, un'unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali elencati nelle norme che la prevedono, volta a sanzionare la mancata inclusione in detti atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, titolo che, tuttavia, deve esistere realmente e deve esser riferibile, proprio, a quell'immobile. Pertanto, in presenza nell'atto della dichiarazione dell'alienante degli estremi del titolo urbanistico, reale e riferibile all'immobile, il contratto è valido a prescindere dal profilo della conformità o della difformità della costruzione realizzata al titolo menzionato.(Fattispecie relativa ad atti di trasferimento che il giudice d'appello aveva ritenuto nulli per mancanza di conformità urbanistica degli immobili alienati).
Il termine di decadenza di cui all'art. 6 della l. n. 604 del 1966 (come modificato dall'art. 32 della l. n. 183 del 2010) si applica non solo alle ipotesi previste dagli artt. 1, 2 e 4 del d.lgs. n. 368 del 2001 - cui il comma 4, lett. a, del menzionato art. 32 fa espressamente rinvio - ma anche alle altre fattispecie di illegittima apposizione del termine di cui agli artt. 3 e 5 del medesimo d.lgs. (ratione temporis vigenti), riferendosi il suddetto rinvio alla tipologia di atto oggetto di impugnazione e non al vizio denunciabile, in ragione dell'esigenza di favorire la certezza delle situazioni giuridiche per tutti i casi in cui si intende contestare la legittimità dell'apposizione del termine.
La responsabilità del notaio ex art. 28, comma 1, n. 1 della l. n. 89 del 1913 per il caso di violazione del divieto di ricevere atti "espressamente proibiti dalla legge" sussiste pur quando l'atto rogato ed affetto da nullità sia suscettibile di sanatoria, nella specie ex art. 29, comma 1- ter, l. n. 52 del 1985, e ciò in quanto l'illecito disciplinare ha carattere istantaneo e si consuma con la stipula, di modo che la sopravvenuta eliminazione della causa di nullità non incide sul momento consumativo dell'illecito, assumendo rilevanza esclusivamente ai fini della valutazione della gravità della condotta.
Le disposizioni di cui agli artt. 3 e 4 della l.r. Sicilia n. 1 del 1984 non vietano, neppure implicitamente, la cessione in locazione ordinaria degli immobili di proprietà dei consorzi di sviluppo industriale.
Art. 1418 c.c.
Cass. civ., Sez. II, ord. n. 9431/2025
10 aprile 2025
Mediazione
Il diritto alla provvigione del mediatore resta escluso, ai sensi dell'art. 1757, comma 3, c.c., in presenza di vizi tali da impedire la definitiva attuazione dell'affare, come in caso di mancato rilascio della garanzia fideiussoria prevista ex art. 2 d.lgs. n. 122 del 2005, ove si tratti di immobile in costruzione non ancora ultimato e tale da non permettere il rilascio del certificato di agibilità, senza che rilevi la mancata eccezione dell'acquirente legittimato a far valere la nullità di protezione, dovendo tale questione essere rilevata d'ufficio.
La ripetizione del patto di prova nei confronti di un lavoratore assunto dopo una successione di contratti di lavoro è legittima qualora il nuovo rapporto presenti decisivi elementi di novità (come ad es. ove si instauri con un diverso datore, o sia inserito in una differente organizzazione produttiva anche se facente capo allo stesso datore o, ancora, abbia ad oggetto mansioni diverse da quelle già svolte) che rendano logicamente plausibile l'esigenza di una nuova sperimentazione e, quindi, astrattamente configurabile la causa funzionale del patto medesimo; in tali condizioni, il lavoratore che deduca l'illegittimità del patto di prova sopporta il relativo onere probatorio posto che, non operando la presunzione di difetto funzionale del patto che discende dal pregresso svolgimento di rapporti di lavoro fra le stesse parti e con le stesse mansioni, non può addossarsi alla parte datoriale l'onere di dimostrare le esigenze poste a base della sua apposizione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva dichiarato illegittimo il patto di prova apposto al contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato da una società, subentrata ad altra in un appalto, con un lavoratore precedentemente impiegato nel servizio oggetto dell'appalto come lavoratore inviato da diverse agenzie di somministrazione in favore del precedente appaltatore, considerando solo la identità delle mansioni svolte e non anche la diversità della parte datoriale e del servizio appaltato).
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.
Corte costituzionale
L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.
Ordinanza n. 95/2023
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12 maggio 2023
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, commi 2 e 9, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), dell…
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 346, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria per il 2005), sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Torino, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso, in Roma…
dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 11, comma sesto, della legge 24 dicembre 1969,
n. 990 (assicurazione obbligatoria della responsabilità civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), e
dell'art. 67 del d.P.R. 24 novembre 1970, n. 973 (regolamento di
esecuzione della predetta legge), sollevate con le…
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 11, comma sesto, della legge 24 dicembre 1969, n. 990
(Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante
dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti) e dell'art. 67
del d.P.R. 24 novembre 1970, n. 973 (Regolamento di esecuzione della
legge n. 990 del 1969), sollevate con le ordinanze…
Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Oltre che nei casi di mancanza di requisiti essenziali, il contratto è nullo quando viola una norma imperativa della legge, quando la causa è illecita, quando i motivi sono illeciti nel caso dell'art. 1345, quando l'oggetto è impossibile, illecito, non determinato nè determinabile (art. 1418). La violazione delle norme imperative della legge è ricordata quale ragione autonoma di nullità del contratto per comprendere anche le ipotesi che potrebbero non rientrare nel concetto di causa illecita. La precisazione risolve altresì la dibattuta questione circa gli effetti della violazione di una norma imperativa in cui non sia espressamente comminata la sanzione di nullità del vincolo: è normale l'effetto dirimente, ma sempre quando la volontà della legge non possa indirizzare a conseguenze diverse. Non si ha nullità del contratto se l'anormalità che la legge vuole colpire non incide sul complesso del vincolo: così quando essa riguarda una parte di contratto o di una clausola senza cui i contraenti avrebbero ugualmente costituito il rapporto (articolo 1419, primo comma); così quando la norma giuridica si sostituisce di diritto alla clausola nulla (art. 1419 secondo comma) o quando, nei contratti plurilaterali rivolti a realizzare uno scopo comune, la nullità colpisce solo il vincolo di un soggetto la cui partecipazione al rapporto non possa ritenersi essenziale (art. 1420). In tutti codesti casi la tendenza a conservare il contratto ha consigliato di applicare il fondamentale principio utile per inutile non vitiatur.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 649
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1418 · fonte del testo
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