Codice civile

Art. 1418 c.c. — Cause di nullità del contratto

[1]Il contratto e' nullo quando e' contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente.

[2]Producono nullita' del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'art. 1325, l'illiceita' della causa, l'illiceita' dei motivi nel caso indicato dall'art. 1345 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'art. 1346.

[3]Il contratto e' altresi' nullo negli altri casi stabiliti dalla legge.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

50 pronunce che riguardano l’art. 1418 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 16202/2026

    25 maggio 2026

    La dichiarazione di nullità della clausola derogatoria degli interessi di mora per grave iniquità, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 231 del 2002, richiede una valutazione complessiva dell'equilibrio contrattuale al momento della pattuizione, tenendo conto dell'effettiva negoziazione tra le parti, sicché l'esclusione degli interessi non determina di per sé la nullità ove sia giustificata e frutto di trattativa consapevole, valutandosi la grave iniquità, di regola, alla data della pattuizione e non a quella della sua applicazione a seguito dell'inadempimento, ed essendo altresì ammissibile la rinuncia agli importi dovuti a titolo di interessi moratori purché fondata su un consenso liberamente prestato.

    Art. 1418 c.c.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 15827/2026

    22 maggio 2026

    A norma dell'art. 16, lett. m), r.d. n. 274 del 1929, non modificato dalla l. n. 1068 del 1971, la competenza dei geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l'adozione - anche parziale - di strutture in cemento armato, mentre, in via d'eccezione, si estende anche a queste strutture, a norma della lett. l) del medesimo articolo, solo con riguardo alle piccole costruzioni accessorie nell'ambito degli edifici rurali o destinati alle industrie agricole, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che, per la loro destinazione, non comportino pericolo per le persone, essendo riservata agli ingegneri la competenza per le costruzioni civili, anche modeste, che adottino strutture in cemento armato; pertanto, la progettazione e la direzione di opere da parte di un geometra in materia riservata alla competenza professionale degli ingegneri o degli architetti sono illegittime, a nulla rilevando in proposito che un progetto redatto da un geometra sia controfirmato o vistato da un ingegnere ovvero che un ingegnere esegua i calcoli in cemento armato, atteso che il professionista competente deve essere altresì titolare della progettazione, trattandosi di competenze inderogabilmente affidate dal committente al professionista abilitato secondo il proprio statuto professionale, sul quale gravano le relative responsabilità. Ne consegue che, ove il rapporto professionale abbia avuto ad oggetto una costruzione per civili abitazioni, il contratto è affetto da nullità anche relativamente alla direzione dei lavori affidata a un geometra, quando la progettazione - richiedendo l'adozione anche parziale dei calcoli in cemento armato - sia riservata alla competenza degli ingegneri.

    Art. 1418 c.c. · Art. 2230 c.c. · Art. 2233 c.c.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 15450/2026

    20 maggio 2026

    In tema di compensi di avvocato, il sindacato giudiziale sulla validità del patto di quota lite - stipulato nel vigore dell'art. 2233 c.c., come modificato dal d.l. n. 223 del 2006 e anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 13 della l. n. 247 del 2012 - investe l'adeguatezza e la proporzionalità del compenso pattuito, avuto riguardo al risultato perseguito, alla tariffa di mercato e al valore e alla complessità della lite, dovendosi verificare, in concreto, l'equilibrio causale delle prestazioni alla luce dell'art. 2233, comma 2, c.c. e dell'art. 45 del codice deontologico forense (nel testo deliberato il 18 gennaio 2007).

    Art. 1418 c.c. · Art. 2233 c.c. · Art. 13 Legge professionale forense

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 14478/2026

    15 maggio 2026

    Il contratto di mantenimento si configura come un contratto innominato ed atipico, avente ad oggetto la cessione di un immobile in corrispettivo di prestazioni alimentari ed assistenziali, il quale, pur avendo affinità con la rendita vitalizia, se ne differenzia per l'infungibilità delle prestazioni dell'obbligato, di contenuto essenzialmente morale e spirituale, per l'elemento di fiduciarietà nella scelta del soggetto e per l'incertezza derivante dalla variabilità e discontinuità delle prestazioni in rapporto allo stato di bisogno del beneficiario, con la conseguenza che non sono applicabili le norme della rendita vitalizia, incompatibili con le suddette peculiarità, né l'oggetto dello stesso può sovrapporsi al generale obbligo ex lege dei figli di prestare assistenza ai genitori, per la cui esecuzione, prevedere, quale corrispettivo, la cessione di un immobile, non è conforme alla legge, all'ordine pubblico ed al buon costume.

    Art. 1418 c.c. · Art. 1322 c.c. · Art. 1414 c.c. · Art. 1872 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 95/2023

    Parametro
    12 maggio 2023

    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, commi 2 e 9, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), dell…

    Art. 3 cost. · Art. 1344 c.c. · Art. 1418 c.c. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 420/2007

    Parametro
    5 dicembre 2007

    dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 346, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria per il 2005), sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Torino, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso, in Roma…

    Art. 24 cost. · Art. 663 c.p.c. · Art. 426 c.p.c. · Art. 667 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 77/1976

    Parametro
    8 aprile 1976

    dichiara manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma sesto, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), e dell'art. 67 del d.P.R. 24 novembre 1970, n. 973 (regolamento di esecuzione della predetta legge), sollevate con le…

    Art. 1325 c.c. · Art. 1418 c.c. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
Pronunce che lo citano (4)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Oltre che nei casi di mancanza di requisiti essenziali, il contratto è nullo quando viola una norma imperativa della legge, quando la causa è illecita, quando i motivi sono illeciti nel caso dell'art. 1345, quando l'oggetto è impossibile, illecito, non determinato nè determinabile (art. 1418). La violazione delle norme imperative della legge è ricordata quale ragione autonoma di nullità del contratto per comprendere anche le ipotesi che potrebbero non rientrare nel concetto di causa illecita. La precisazione risolve altresì la dibattuta questione circa gli effetti della violazione di una norma imperativa in cui non sia espressamente comminata la sanzione di nullità del vincolo: è normale l'effetto dirimente, ma sempre quando la volontà della legge non possa indirizzare a conseguenze diverse. Non si ha nullità del contratto se l'anormalità che la legge vuole colpire non incide sul complesso del vincolo: così quando essa riguarda una parte di contratto o di una clausola senza cui i contraenti avrebbero ugualmente costituito il rapporto (articolo 1419, primo comma); così quando la norma giuridica si sostituisce di diritto alla clausola nulla (art. 1419 secondo comma) o quando, nei contratti plurilaterali rivolti a realizzare uno scopo comune, la nullità colpisce solo il vincolo di un soggetto la cui partecipazione al rapporto non possa ritenersi essenziale (art. 1420). In tutti codesti casi la tendenza a conservare il contratto ha consigliato di applicare il fondamentale principio utile per inutile non vitiatur.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 649

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1418 · fonte del testo

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