Codice civile

Art. 2057 c.c. — Danni permanenti

Quando il danno alle persone ha carattere permanente la liquidazione puo' essere fatta dal giudice, tenuto conto delle condizioni delle parti e della natura del danno, sotto forma di una rendita vitalizia. In tal caso il giudice dispone le opportune cautele.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 2057 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 34661/2025

    29 dicembre 2025

    La liquidazione del danno patrimoniale sotto forma di rendita vitalizia, ai sensi dell'art. 2057 c.c., rientra nella discrezionalità del giudice, il quale può adottarla, in alternativa alla comune capitalizzazione del danno futuro, a prescindere dalla domanda di parte, non essendovi obbligato neppure nel caso in cui la vittima goda di una ridotta aspettativa di vita.

    Art. 2057 c.c. · Art. 2043 c.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 30080/2025

    14 novembre 2025

    In tema di danno grave alla persona, la liquidazione sotto forma di rendita vitalizia ex art. 2057 c.c. ha natura aleatoria e di durata e, dunque, in applicazione delle "cautele" prescritte dalla norma, il giudice deve prevedere ex ante i meccanismi di adeguamento della rendita al potere di acquisto della moneta, perché, in assenza di tali meccanismi, il risarcimento non sarebbe integrale; possono essere considerate "opportune cautele" la rivalutazione annuale della rendita secondo l'indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi membri dell'Unione europea (IPCA) oppure in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati elaborato dall'Istat (FOI) o, in alternativa, l'imposizione di altri strumenti di salvaguardia del beneficiario, come l'acquisto di titoli del debito pubblico in favore dell'avente diritto ovvero la stipulazione, in suo favore, di una polizza sulla vita a premio unico ex art. 1882 c.c. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello nella parte in cui, ai fini della costituzione di una rendita vitalizia in favore del danneggiato, si era limitata a disporre la condanna al pagamento di un importo annuale).

    Art. 2057 c.c. · Art. 1872 c.c. · Art. 1882 c.c. · Art. 2059 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Al pari del creditore nelle obbligazioni ex contractu. Il danneggiato, in quelle per fatto illecito, ha diritto innanzi tutto alla reintegrazione in forma specifica della situazione patrimoniale anteriore: questa norma è consacrata nel primo comma dell'art. 2058. Peraltro, in omaggio al principio immanente di solidarietà, che impone in ogni campo la considerazione corporativa degli interessi delle parti in conflitto e di quelli preminenti della collettività (n. 558) si è stabilito nel secondo comma che il giudice possa, alla reintegrazione in forma specifica, sostituire il risarcimento per equivalente economico, se la prima sia eccessivamente onerosa per il debitore o, s'intende, sia contraria alle esigenze dell'economia nazionale. Al dovere primario di riparare in natura il danno illecitamente cagionato si può collegare anche il disposto dell'articolo 2057, secondo il quale al danno permanente che consiste nella soppressione o nella menomazione di attività del soggetto destinata presumibilmente a procacciargli i mezzi di sussistenza, può farsi corrispondere l'assegnazione di una rendita vitalizia: questa norma fa meglio aderire la misura del risarcimento alla natura e alla durata del danno, che nei casi suddetti è continuativo.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 802

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2057 · fonte del testo

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