Art. 77 — Iscrizione di ipoteca

Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 50, comma 1, il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede. L'agente della riscossione, anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, puo' iscrivere la garanzia ipotecaria di cui al comma 1, ((anche quando non si siano ancora verificate le condizioni per procedere all'espropriazione di cui all'art. 76, commi 1 e 2,)), purche' l'importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente a ventimila euro. 81 Se l'importo complessivo del credito per cui si procede non supera il cinque per cento del valore dell'immobile da sottoporre ad espropriazione determinato a norma dell'articolo 79, il concessionario, prima di procedere all'esecuzione, deve iscrivere ipoteca. Decorsi sei mesi dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto, il concessionario procede all'espropriazione. L'agente della riscossione e' tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sara' iscritta l'ipoteca di cui al comma 1. 78

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106

78

Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, ha disposto (con l'art. 7, comma 2, lettera gg-decies)) che "a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'agente della riscossione non puo' iscrivere l'ipoteca di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato, da ultimo, dalla lettera u-bis) del presente comma, se l'importo complessivo del credito per cui lo stesso procede e' inferiore complessivamente a: 1) ventimila euro, qualora la pretesa iscritta a ruolo sia contestata in giudizio ovvero sia ancora contestabile in tale sede e il debitore sia proprietario dell'unita' immobiliare dallo stesso adibita a propria abitazione principale ai sensi dell'articolo 10, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni; 2) ottomila euro, negli altri casi".

D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012, n. 44

81

Il D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012, n. 44 ha disposto (con l'art. 3, comma 6) che "La disposizione di cui al comma 1-bis dell'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto".

Testo vigente dal 21 agosto 2013 · abrogato dal 1 gennaio 2027 →

Corte di cassazione

6 pronunce che riguardano l’art. 77, dalle Rassegne del Massimario.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, giugno 2025 ↗, settembre 2025 ↗, dicembre 2025 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 189/2004

    Parametro
    24 giugno 2004

    riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 86, commi 1 e 2, e 91-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione, dal Giudice di pace di Bianco con le ordinanze in epigrafe…

    Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 97 cost. · Art. 517 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
Pronunce che lo citano (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 agosto 2013

Confronto con la versione in vigore dal 29 aprile 2012 al 21 agosto 2013. 2 parole tolte, 20 parole aggiunte.

… per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede. tolto: 1-bis. L'agente della riscossione, anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere, puo' iscrivere la garanzia ipotecaria di cui al comma 1aggiunto: , anche quando non si siano ancora verificate le condizioni per procedere all'espropriazione di cui all'art. 76, commi 1 e 2,, purche' l'importo complessivo del credito per cui si procede non sia inferiore complessivamente …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-09-29;602~art77 · fonte del testo

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