Art. 409 c.p.p. — Provvedimenti del giudice sulla richiesta di archiviazione

Fuori dei casi in cui sia stata presentata l'opposizione prevista dall'articolo 410, il giudice, se accoglie la richiesta di archiviazione, pronuncia decreto motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero. Il provvedimento che dispone l'archiviazione e' notificato alla persona sottoposta alle indagini se nel corso del procedimento e' stata applicata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare. Se non accoglie la richiesta, il giudice entro tre mesi fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa dal reato. ((La persona sottoposta alle indagini e la persona offesa sono altresi' informate della facolta' di accedere ai programmi di giustizia riparativa.)) Il procedimento si svolge nelle forme previste dall'articolo 127. Fino al giorno dell'udienza gli atti restano depositati in cancelleria con facolta' del difensore di estrarne copia. Della fissazione dell'udienza il giudice da' inoltre comunicazione al procuratore generale presso la corte di appello. A seguito dell'udienza, il giudice, se ritiene necessarie ulteriori indagini, le indica con ordinanza al pubblico ministero, fissando il termine indispensabile per il compimento di esse, altrimenti provvede entro tre mesi sulle richieste. Fuori del caso previsto dal comma 4, il giudice, quando non accoglie la richiesta di archiviazione, dispone con ordinanza che, entro dieci giorni, il pubblico ministero formuli l'imputazione. Entro due giorni dalla formulazione dell'imputazione, il giudice fissa con decreto l'udienza preliminare. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 418 e 419. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 GIUGNO 2017, N. 103.

Testo vigente dal 30 dicembre 2022

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 409 c.p.p., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 375/2025

    8 gennaio 2025

    In tema di fatto illecito suscettibile di integrare gli estremi di un reato, ai fini dell'individuazione del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, l'intervenuta archiviazione in sede penale non determina alcun vincolo per il giudice civile, il quale è tenuto a compiere un'autonoma valutazione del fatto, onde verificare se esso soggiaccia al termine generale quinquennale di cui al primo comma dell'art. 2947 c.c., ovvero al più lungo termine di cui al terzo comma della medesima disposizione.

    Art. 409 c.p.p. · Art. 2947 c.c. · Art. 408 c.p.p. · Art. 2043 c.c.

    Rassegna di gennaio 2025, p. 16 ↗

Tutte le 33 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di gennaio 2025 ↗.

Corte costituzionale

26 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 59/2026

    Questione infondata
    27 aprile 2026

    La persona offesa dal reato nel processo penale – soggetto eventuale del procedimento o del processo in omaggio alla separazione dei giudizi, penale e civile – è portatrice di un duplice interesse: quello al risarcimento del danno, che si esercita mediante la costituzione di parte civile, e quello all’affermazione della responsabilità penale dell’autore del reato, che si esercita mediante un’attività di supporto e di controllo dell’operato del pubblico ministero. La sua opposizione alla richiesta di archiviazione, quindi, non può tradursi in una mera censura e non può limitarsi a fornire una diversa valutazione degli elementi conoscitivi già disponibili, ma deve offrire concreti spunti che possano costituire oggetto di investigazioni non ancora effettuate, finalizzata a colmare eventuali lacune investigative e ad assicurare la completezza delle indagini. (Precedenti: S. 203/2021 - mass. 44261; S. 249/2020 - mass. 43062).(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal GIP del Tribunale di Verbania in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., degli artt. 409 e 410 cod. proc. pen., che, disciplinando i moduli procedurali che il GIP deve seguire ove la persona offesa proponga opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero, non prevedono alcuna forma di ristoro in favore dell’indagato che sia stato costretto a costituirsi nella relativa sede procedimentale, in particolare nell’udienza da celebrarsi in camera di consiglio con il patrocinio obbligatorio di un difensore di fiducia oppure assegnato di ufficio, ove l’opposizione risulti inammissibile nel merito. Nel sindacato sulla manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte compiute dal legislatore è necessario tenere conto, da un lato, dell’interesse a prevenire e a sanzionare, con la responsabilità per le spese, la presentazione di querele temerarie e, dall’altro, dell’interesse a non scoraggiare l’esercizio non solo del diritto di querela, ma anche del diritto di opposizione all’archiviazione da parte della persona offesa. In tale quadro, il primo interesse è stato dal legislatore ritenuto recessivo rispetto al secondo, con valutazione che non può essere ritenuta manifestamente irragionevole, specie alla luce dell’evoluzione del ruolo riconosciuto alla persona offesa nell’ambito del processo penale; anche perché il quadro normativo, come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità, fornisce all’organo giudicante uno strumento idoneo a svolgere una funzione di filtro rispetto a quelle opposizioni che, seppur formalmente proposte per sollecitare ulteriori investigazioni, risultino chiaramente pretestuose, consentendo di archiviare de plano, senza fissare l’udienza camerale, in presenza di richieste investigative che appaiano, con immediata evidenza, non serie o meramente esplorative. La scelta operata dal legislatore, dunque, trova giustificazione nell’opportunità, da inquadrarsi nel generale principio del favor querelae, di non scoraggiare o inibire la persona offesa nell’esercizio di tutti i poteri che le sono attribuiti al fine di cooperare alla completezza delle indagini e all’accertamento della verità. La lamentata violazione dell’art. 3 Cost. non è ravvisabile neanche sotto il profilo della ingiustificata disparità di trattamento, poiché le situazioni raffrontate dal rimettente non sono tra loro effettivamente sovrapponibili, attese le differenze di effetti, di connotati, e di stabilità del provvedimento di archiviazione rispetto alla sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento. Né l’obbligo di assistenza tecnica dell’indagato nell’udienza camerale di cui all’art. 409, comma 2, cod. proc. pen. compromette l’effettività del diritto di difesa, poiché rientra nell’ampia discrezionalità del legislatore la scelta sulle modalità con cui dare attuazione a tale principio, che trova, comunque, adeguata salvaguardia, per i non abbienti, nella disciplina del patrocinio a spese dello Stato. (Precedente: S. 187/2025 - mass. 47169).

    Art. 409 c.p.p. · Art. 410 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 286/2012

    Questione infondata
    12 dicembre 2012

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost. - dell'art. 409 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che, anche nel caso di formulazione dell'imputazione su ordine del giudice, in seguito al rigetto della richiesta di archiviazione, il pubblico ministero debba notificare alla persona sottoposta alle indagini l'avviso previsto dall'art. 415- bis cod. proc. pen. La funzione del predetto avviso é quella di assicurare una fase di "contraddittorio" tra indagato e pubblico ministero in ordine alla completezza delle indagini; pertanto, l'espletamento di quella fase e la garanzia di uno specifico ius ad loquendum dell'indagato in tanto si giustificano, in quanto il pubblico ministero intenda coltivare una prospettiva di esercizio dell'azione penale. Quando ricorre un'ipotesi di esercizio dell'azione penale conseguente all'ordine di formulare l'imputazione a seguito di richiesta di archiviazione non accolta, il contraddittorio sull'eventuale incompletezza delle indagini trova necessariamente sede nell'udienza in camera di consiglio, che il giudice è tenuto a fissare ove la domanda di "inazione" del pubblico ministero non possa trovare accoglimento, sicché, nessuna lesione al diritto di difesa può prospettarsi in tale situazione, in quanto esso è congruamente assicurato nella sede camerale che precede l'ordine di formulare l'imputazione. Altresì, non può ritenersi che la presentazione della richiesta di archiviazione, sulla quale può innestarsi la vicenda procedimentale destinata a sfociare nell'"imputazione coatta", sia accompagnata da una discovery di minore portata rispetto a quella che caratterizza la notificazione dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari, posto che diverse disposizioni normative assicurano anche in questo caso una piena ostensione della "documentazione relativa alle indagini espletate" (artt. 408, comma 1, e 415- bis , comma 2, cod. proc. pen.); e neppure può assumersi che sia ingiustificatamente compresso lo ius ad loquendum dell'indagato, che é comunque assicurato dalla disciplina generale del procedimento in camera di consiglio (art. 409, comma 2, cod. proc. pen.). Infine, la mancanza di una contestazione del fatto di reato analoga a quella prevista dall'art. 415- bis cod. proc. pen. non può considerarsi lesiva del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, adeguatamente salvaguardati dall'accesso completo agli atti di indagine e dallo ius ad loquendum riconosciuti all'indagato, l'uno e l'altro strumentali al contraddittorio garantito dinanzi al giudice nella "sede camerale che precede l'ordine di formulare l'imputazione". D'altra parte, l'assenza di una contestazione del fatto di reato si ricollega alle caratteristiche del procedimento che prende avvio dalla richiesta di archiviazione del pubblico ministero, sicché l'opzione legislativa in questione rientra nell'ampia discrezionalità che, con il solo limite dell'irragionevolezza, va riconosciuta al legislatore nella conformazione degli istituti processuali. - Per l'affermazione che l'udienza in camera di consiglio, fissata ove la richiesta di archiviazione non possa essere accolta, assicura congruamente il diritto di difesa, v. la menzionata ordinanza n. 460/2002. - Per il principio in base al quale la discrezionalità del legislatore nella conformazione degli istituti processuali incontra "il solo limite della irragionevolezza delle scelte compiute", si veda la menzionata ordinanza n. 290/2011. - Per la considerazione secondo cui "la previsione di una ulteriore garanzia per l'indagato, attraverso l'art. 415- bis cod. proc. pen. appare modulata secondo scelte legislative che non incontrano alcun limite in soluzioni costituzionalmente obbligate, quanto a necessità di estensione della garanzia medesima", si veda la menzionata ordinanza n. 287/2003.

    Art. 409 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 348/2005

    Questione infondata
    29 luglio 2005

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 335, 409 e 410, comma 3, del codice di procedura penale, censurato, in riferimento all’art. 24, comma secondo, della Costituzione, nella parte in cui – a seguito di opposizione alla richiesta di archiviazione 'ex' art. 410 cod. proc. pen. – non consente al Giudice per le indagini preliminari di invitare il pubblico ministero che abbia chiesto l’archiviazione di un procedimento penale, formalmente a carico di ignoti, ma dal quale possa evincersi il nome della persona sottoposta ad indagini, ad iscrivere il nome della persona alla quale il reato è attribuito nel registro delle notizie di reato di cui all’art. 335 cod. proc. pen. prima dell’udienza 'ex' art. 409, comma 2, cod. proc. pen., impedendo alla persona sostanzialmente sottoposta ad indagini di essere invitata a partecipare all’udienza di cui all’art. 409, comma 2, cod. proc. pen. e quindi di difendersi all’interno di essa. L’art. 415, comma 2, cod. proc. pen., infatti, espressamente prevede che il giudice «se ritiene che il reato sia da attribuire a persona già individuata ordina che il nome di questa sia iscritta nel registro delle notizie di reato», sicché, a prescindere dal “tipo” di archiviazione richiesta dal pubblico ministero, spetta in ogni caso al giudice il potere – ove nel procedimento non figurino persone formalmente sottoposte alle indagini – di disporre, nella ipotesi in cui non ritenga di poter accogliere la richiesta di archiviazione, l’iscrizione, nel registro delle notizie di reato, del nominativo del soggetto cui il reato sia a quel momento da attribuire. - Sul potere del giudice di disporre, nella ipotesi in cui non ritenga di poter accogliere la richiesta di archiviazione, l'iscrizione, nel registro delle notizie di reato, del nominativo del soggetto cui il reato sia a quel momento da attribuire, v. la citata ordinanza n. 176/1999.

    Art. 24 cost. · Art. 410 c.p.p. · Art. 335 c.p.p. · Art. 589 c.p.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (30)

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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Che cosa è cambiato dal 30 dicembre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 3 agosto 2017 al 30 dicembre 2022. 21 parole aggiunte.

… al pubblico ministero, alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa dal reato. aggiunto: La persona sottoposta alle indagini e la persona offesa sono altresi' informate della facolta' di accedere ai programmi di giustizia riparativa. Il procedimento si svolge nelle forme previste dall'articolo 127. Fino al giorno dell'udienza …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art409 · fonte del testo

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