74 pronunce che riguardano l’art. 24 cost., dalle Rassegne del Massimario.
Cass. civ., Sez. III, ord. interl. n. 25298/2026
14 settembre 2026
In tema di spese di costituzione di parte civile nel processo penale, la Sezione Terza civile - su rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363- bis c.p.c. - ha rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 541, comma 1, c.p.p., per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevede la provvisoria esecutività per legge della sentenza penale di primo grado che provvede sull’azione civile, con riferimento alla capo di condanna al pagamento delle spese processuali a carico dell’imputato e del responsabile civile in solido in favore della parte civile.
PRIMO ABSTRACT Le Sezioni Unite penali, in tema di impugnazioni, hanno affermato che non è appellabile dall’imputato la sentenza di proscioglimento, emessa ex art. 131-bis cod. pen. per un reato punito con pena alternativa, che condanni l’imputato stesso al risarcimento del danno in favore della parte civile. SECONDO ABSTRACT Le Sezioni Unite penali, in tema di impugnazioni, hanno dichiarato rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 593, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l’impugnazione con l’appello, da parte dell’imputato, della sentenza di proscioglimento, pronunciata ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen. per un reato punito con pena alternativa, che abbia condannato lo stesso imputato alle restituzioni e al risarcimento del danno in favore della parte civile.
L'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, che esclude l'applicazione, nel processo tributario, delle disposizioni del codice di procedura civile sul regolamento di competenza, deve intendersi riferito, in conformità all'esigenza di tutelare i diritti fondamentali garantiti dagli artt. 24, comma 1, 111, comma 2, Cost. e 6, comma 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, alle sole decisioni che le commissioni tributarie possono essere chiamate a rendere in ordine alla competenza, essenzialmente per territorio, come disciplinata dagli artt. 4 e 5 del suddetto decreto, sicché non esclude la proposizione del regolamento avverso i provvedimenti di sospensione del processo ex art. 295 c.p.c., impugnazione senz'altro ammissibile alla stregua del combinato disposto degli artt. 1, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 e 42 c.p.c..
In tema di licenziamento disciplinare nel pubblico impiego, il giudice civile può autonomamente utilizzare e rivalutare, ai fini della responsabilità disciplinare, gli accertamenti di fatto compiuti in sede penale, anche se contenuti in una sentenza non passata in giudicato, attesa la diversità dei presupposti delle due forme di responsabilità, con la conseguenza che non viola il principio di immutabilità della contestazione la diversa qualificazione giuridica della condotta contestata - nella specie, da concussione a corruzione -, ove il nucleo essenziale dei fatti addebitati, autonomamente considerato, resti accertato e risulti disciplinarmente rilevante e idoneo a fondare la sanzione.
In tema di operazioni sul capitale sociale, la perdita della qualità di socio in capo a chi non ha sottoscritto la propria quota di ricostituzione del capitale sociale non incide sulla legittimazione ad impugnare la relativa deliberazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della corte territoriale che aveva ritenuto ammissibile l'impugnazione proposta dal socio che, rifiutandosi di concorrere all'operazione di ricostituzione del capitale in considerazione della mancanza di chiarezza del bilancio a tal fine predisposto, aveva per tale motivo perduto la predetta qualità).
In tema di sospensione del processo, al giudice non è consentita alcuna facoltà discrezionale di sospensione del processo civile esercitabile, d'ufficio o su accordo delle parti, al di fuori dei casi tassativi previsti dalla legge, per motivi di opportunità (quale, ad esempio, la necessità di risolvere una questione di diritto su cui sia attesa una pronuncia della Corte di cassazione in altri giudizi dinanzi ad essa pendenti, o perché debba farsi applicazione di una norma per la quale altro giudice abbia sollevato una questione di legittimità costituzionale, oppure abbia disposto rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia U.E.), potendosi perciò impugnare con istanza di regolamento di competenza il provvedimento che dichiari la sospensione atipica del processo civile. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva dichiarato estinto il giudizio per tardiva riassunzione a seguito di un provvedimento di sospensione atipica - disposta su accordo delle parti e senza previsione di durata, rimessa al sopravvenire della decisione della S.C. in relazione a domanda analoga - non potendo farsi discendere l'estinzione dal decorso di un termine non stabilito dalla legge).
In materia di notificazione del ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale, così come già in tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., degli artt. 15, comma 3, l.fall. e 40, commi 6 e 8, c.c.i.i., nella parte in cui dispongono che la notificazione del ricorso ad una società, anche se cancellata dal registro delle imprese, sia eseguita tramite posta elettronica certificata e non alla società ovvero liquidatore o, addirittura, ai soci nelle forme ordinarie di cui agli artt. 145 e 137 ss. c.p.c., in quanto le contestate disposizioni si propongono di contemperare, in caso di imprenditore collettivo, la finalità di tutela del suo diritto di essere previamente avvertito della proposizione ai suoi danni della domanda di apertura della liquidazione giudiziale con le esigenze di celerità e di speditezza proprie del procedimento concorsuale.
Nel procedimento disciplinare innanzi al Consiglio nazionale forense non sono previsti termini perentori per l'inizio, lo svolgimento e la definizione del procedimento la cui inosservanza determini, di per sé, un vizio invalidante, con la conseguenza che la dedotta brevità del termine a comparire assegnato all'incolpato non è, per ciò solo, idonea a integrare la violazione dei principi del giusto processo ex artt. 6 CEDU e 111 Cost., dovendo la relativa valutazione essere condotta in concreto, con riferimento alla sua incidenza sull'effettivo esercizio del diritto di difesa.
L'opposizione, proposta ex artt. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 e 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il provvedimento di rigetto o revoca della istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, anche in relazione al processo tributario, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, in ragione della consistenza di diritto soggettivo della pretesa avente ad oggetto il compenso, il quale trova la sua radice nell'esigenza di garanzia dell'effettività di un diritto avente protezione costituzionale, in quanto espressione del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., e non presenta alcuna connessione con le specifiche controversie devolute alla giurisdizione tributaria dall'art. 2 del d.lgs n. 546 del 1992 e dalle norme speciali.
In tema di opposizione al decreto di espulsione, il ricorso al modello cartolare previsto dall'art. 127 ter c.p.c. deve essere compiuto secondo compatibilità e assicurando il contraddittorio; ne consegue che nell'ipotesi in cui il giudice assegni all'amministrazione resistente un termine anticipato per la costituzione - non previsto dalla legge - l'inosservanza di tale termine non determina la tardività della costituzione, non avendo esso natura perentoria in difetto di esplicita previsione legale, tuttavia, qualora l'amministrazione si costituisca con memoria il giorno dell'udienza cartolare e il giudice trattenga la causa in decisione, senza consentire alla parte ricorrente di replicare alle difese avversarie, si ha una violazione del contraddittorio che richiede l'adozione di misure idonee a rimuovere il vizio, quali la fissazione di un'udienza in presenza o il rinvio ad una successiva udienza cartolare preceduta da nuovi termini per il deposito di note difensive.
La mancata o tardiva accettazione del deposito telematico a opera della parte di atti decisivi ai fini del decidere, derivante da un ritardo della cancelleria, comporta violazione del diritto di difesa e nullità della decisione conseguentemente assunta senza tenere conto del relativo contenuto.
Nel processo tributario di merito, la trattazione del ricorso in camera di consiglio, anziché in pubblica udienza, in presenza di istanza ritualmente proposta ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. n. 546 del 1992, integra una nullità processuale che travolge la sentenza successiva per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, senza che la parte sia tenuta ad allegare o provare uno specifico pregiudizio derivante dalla mancata celebrazione dell'udienza pubblica, poiché la discussione orale, ove richiesta, costituisce autonoma espressione delle prerogative difensive garantite dagli artt. 24 e 111 Cost.
PRIMO ABSTRACT Le Sezioni Unite penali hanno affermato che, in tema di impugnazione delle misure di prevenzione, a seguito dell’intervenuta modifica dell’art. 27 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per effetto della legge 17 ottobre 2017, n. 161, il provvedimento di rigetto dell’istanza di revoca del sequestro prodromico alla confisca è inoppugnabile e avverso detto provvedimento non è esperibile il rimedio dell’opposizione previsto dall’art. 667, comma 4, cod. proc. pen. SECONDO ABSTRACT Le Sezioni Unite penali hanno dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 27, commi 1 e 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, nella parte in cui non prevede l’impugnazione del provvedimento di diniego della richiesta di revoca del sequestro prodromico alla confisca di prevenzione, in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 42, 111 e 117 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6 CEDU e all’art. 1 Prot. addiz. CEDU.
A differenza del provvedimento di diniego dell'annullamento in sede di autotutela, che può essere impugnato soltanto per dedurre la ricorrenza di ragioni di rilevante interesse generale dell'Amministrazione finanziaria alla rimozione dell'atto, originarie o sopravvenute, l'atto emesso in sede di autotutela decisoria, dopo il decorso del termine per impugnare l'atto originario ritirato, può essere impugnato dal contribuente per contestare la fondatezza della pretesa tributaria, non potendo questi essere privato del diritto di difendersi in giudizio contro un atto positivo che assume illegittimo, pena la violazione dell'art. 24 Cost.
Nel procedimento di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, disciplinato dall'art. 18 della l.f., il rito, da coordinarsi con la precedente fase di natura contenziosa e a trattazione camerale, è caratterizzato da una struttura semplificata funzionale alle esigenze di snellezza e celerità, articolandosi in una fase di costituzione delle parti che si esaurisce in un'unica udienza a trattazione orale, nella quale ciascuna parte, secondo una sequenza semplificata, è ammessa a illustrare le proprie difese e a replicare a quelle avverse, senza che la dialettica processuale comporti la facoltà di depositare ulteriori memorie difensive né l'applicabilità degli artt. 189 e 190 c.p.c., restando assicurato il contraddittorio mediante l'interlocuzione orale; ne consegue che non è dovuta la concessione di termini per il deposito di memorie, potendo il giudice, nell'ambito della flessibilità del modello camerale e secondo un temperato principio inquisitorio, acquisire d'ufficio eventuali informazioni per integrare il quadro istruttorio e modulare la scansione procedimentale.
In tema di riparto tra giurisdizione ordinaria e contabile, l'art. 17, comma 8, del d.lgs. n. 174 del 2016 (nel testo risultante dalle modifiche apportate dal d.lgs. n. 114 del 2019), ha equiparato, quoad effectum, fattispecie differenti, ossia, da un lato, la translatio iudicii dal giudice contabile a quello ordinario e, dall'altro, la "riproposizione" davanti al giudice ordinario, da parte dell'amministrazione danneggiata, della causa di risarcimento del danno derivante da responsabilità degli organi amministrativi e di controllo di una società partecipata da un soggetto pubblico, ove quest'ultima sia stata preceduta dalla domanda del Procuratore contabile introduttiva di un giudizio di responsabilità amministrativa per danno all'erario innanzi alla Corte dei conti, che abbia declinato la propria giurisdizione.
La responsabilità processuale aggravata, di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c., richiede, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, integrata dalla violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire agevolmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria difesa, mentre non è sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate, non potendosi comprimere il diritto di difesa, sanzionandone l'esercizio puro, non connotato da dolo o colpa.
La sentenza che decida su una questione di puro diritto, rilevata d'ufficio, senza procedere alla sua segnalazione alle parti onde consentire su di essa l'apertura della discussione (cd. terza via), non è nulla, in quanto da tale omissione può solo derivare un vizio di error in iudicando, ovvero di error in iudicando de iure procedendi, la cui denuncia in sede di legittimità consente la cassazione della sentenza solo se tale errore sia in concreto consumato; qualora, invece, ad essere officiosamente rilevate siano state questioni di fatto, ovvero miste di fatto e di diritto, la parte soccombente può dolersi della decisione sostenendo che la violazione del dovere di indicazione ha vulnerato la facoltà di chiedere prove o, in ipotesi, di ottenere una eventuale rimessione in termini.
In tema di azione esecutiva, intentata in Italia in forza di condanna al risarcimento dei danni subiti dalle vittime dei crimini di guerra e contro l'umanità per lesione di diritti inviolabili della persona, l'art. 43, comma 3, del d.l. n. 36 del 2022, conv. con modif. dalla l. n. 79 del 2022, nella parte in cui dispone l'estinzione delle procedure esecutive basate su titoli aventi ad oggetto la liquidazione dei danni derivanti da sentenze straniere recanti la condanna della Germania per il risarcimento di danni provocati dalle forze del Terzo Reich, nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945, va interpretato, dato il tenore non univoco della sua formulazione letterale, in senso costituzionalmente orientato, al fine di garantire la salvaguardia della tutela almeno secondaria o risarcitoria dei diritti fondamentali della persona, violati dalle condotte illecite oggetto della condanna, escludendo dalla sua previsione le procedure esecutive intentate da quei creditori che non abbiano diritto ad accedere al Fondo Ristori disciplinato dal medesimo art. 43, come quelle proposte da creditori stranieri in forza di titolo estero, riconosciuto esecutivo in Italia, di condanna al risarcimento per crimini di guerra e contro l'umanità compiuti all'estero.
In tema di procedimento disciplinare dei magistrati, è legittima e non affetta da genericità la contestazione di incolpazioni alternative, costituite dall'indicazione di più reati o di fatti alternativi, in quanto non inserisce alcun margine di incertezza nell'incolpazione né rende non analitica la descrizione del fatto, ed assicura, invece, il pieno diritto di difesa, ponendo gli incolpati in condizione di replicare alla contestata violazione in relazione ad entrambe le alternative indicate. (Nella specie, la S.C. ha escluso, confermando sul punto la decisione impugnata, la genericità della contestazione relativa alla violazione delle disposizioni dettate dalla l. n. 140 del 2003, in cui si faceva riferimento sia alle intercettazioni indirette che a quelle occasionali).
I successori a titolo universale dell'avente diritto deceduto sono legittimati all'accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l. n. 512 del 1999, sia nel caso in cui la sentenza di condanna al risarcimento dei danni sia stata ottenuta mediante la costituzione di parte civile nel processo penale, sia che sia stata ottenuta mediante l'esercizio dell'ordinaria azione civile, restando, a tal fine, irrilevante che questa sia stata proposta iure proprio o iure successionis.
Ai fini dell'insinuazione al passivo di crediti prededucibili sorti nel corso del fallimento o della amministrazione straordinaria, devono essere osservate, ai sensi dell'art. 111-bis l. fall., le modalità del capo V della stessa legge, senza rilevanza tra insinuazioni tempestive e tardive, distinzione concettualmente incompatibile con la casualità temporale della ragione di insorgenza del credito; pertanto, ai fini dell'ammissibilità della conseguente domanda di insinuazione, viene in rilievo l'art. 101 l. fall., che esprime un principio generale, attuativo della ragionevole durata del processo e declinabile in funzione del bilanciamento tra diritto di azione e difesa, alla cui stregua il ritardo, ove ritenuto sussistente, è colpevole secondo una valutazione affidata al giudice del merito, caso per caso e secondo il suo prudente apprezzamento, con motivazione che non è sindacabile in sede di legittimità. (Nella specie, la S.C. ha cassato il decreto con il quale il tribunale aveva ritenuto tardiva l'insinuazione del credito per trattamento di fine rapporto, sorto ed esigibile in corso di procedura, senza operare una valutazione in concreto della tempestività della domanda).
Il ricorso incidentale tardivo, proposto dalla parte parzialmente soccombente su questioni pregiudiziali decise in senso ad essa sfavorevole nel precedente grado di merito, può essere esaminato e deciso con priorità, quando sia fondato su una ragione più liquida, che consenta di modificare l'ordine delle questioni da trattare, in adesione alle esigenze di celerità del giudizio e di economia processuale di cui agli artt. 24 e 111 Cost. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha esaminato prioritariamente la questione, sollevata in sede di ricorso incidentale, della tempestività dell'appello principale ed ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, perché la corte di merito aveva erroneamente ritenuto che la soppressione dell'INPDAP costituisse un evento interruttivo ai fini della proroga del termine per impugnare ex art. 328, comma 3, c.p.c.)
Nell'ambito del giudizio di impugnazione del diniego di protezione internazionale della commissione territoriale, l'indisponibilità della videoregistrazione di cui all'art. 35-bis, comma 11, lett. a, del d.lgs. n. 25 del 2008, non comporta l'obbligo per il giudice di procedere all'audizione del ricorrente, salvo che non risultino nuovi motivi o nuovi fatti a supporto della domanda già formulata, il cui onere di allegazione è a carico del ricorrente.
Al dottore commercialista o esperto contabile nominato custode di partecipazioni societarie sottoposte a pignoramento, il compenso per l'attività di custodia va liquidato ai sensi dell'art. 19 del d.m. n. 140 del 2012, con il limite massimo di un terzo del valore di realizzo del bene, previsto dall'art. 4, comma 4, del d.m. n. 80 del 2009 per i beni mobili pignorati, volto a garantire il diritto all'effettività della tutela giurisdizionale anche in fase esecutiva nel rispetto degli artt. 24 e 111 Cost..
La Sezione Terza civile ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 24 e 117, primo comma, Cost. - quest’ultimo in relazione agli artt. 1 del Protocollo addizionale 1 alla CEDU e 6, § 1, della medesima Convenzione -, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 78, comma sesto, del d.l. n. 112 del 2008 (conv. con modif. dalla l. n. 133 del 2008), nella parte in cui - prevedendo, per i creditori del Comune di Roma e con riguardo a fatti ed atti anteriori al 28 aprile 2008, il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali e l’esclusione della maturazione di interessi per tutta la durata della procedura di risanamento e liquidazione dalla stessa legge instaurata, senza contemplare un termine finale - determina, in combinato disposto con la successiva disciplina, una limitazione all’esercizio dell’azione esecutiva suscettibile di conculcare il diritto nella sua stessa sostanza, senza rispettare un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo prefisso.
Nella opposizione al decreto di espulsione dello straniero, ciò che rileva, ai fini dell'accoglimento o meno della stessa, non è, in sé, la successiva proposizione della domanda di protezione internazionale o la successiva manifestazione della volontà di proporre quest'ultima, ma la deduzione delle ragioni di inespellibilità, previste dall'art. 19 del d.lgs. n. 286 del 1998, invocate o invocabili, che devono essere valutate incidentalmente dal giudice, comportando esse, se riscontrate sussistenti, il divieto di espulsione.
L'incompatibilità tra impiego pubblico ed esercizio della professione forense, prevista dalla l. n. 339 del 2003, è diretta a tutelare interessi di rango costituzionale quali l'imparzialità e il buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.) nonché l'indipendenza della professione forense (art. 24 Cost.), e si verifica in virtù della mera iscrizione all'albo, non presupponendo l'esercizio effettivo della professione suddetta, in quanto volta ad evitare i rischi derivanti da possibili conflitti di interesse per la commistione tra attività professionale e pubblico impiego. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto necessario, al fine di integrare la causa d'incompatibilità, l'esercizio effettivo della professione forense, rinviando al giudice di merito la valutazione della legittimità del licenziamento irrogato, quale sanzione disciplinare, in conseguenza dell'iscrizione all'albo professionale del pubblico impiegato).
In tema di amministrazione di sostegno, l'audizione del beneficiario costituisce adempimento necessario del procedimento, ai fini dell'adozione di un provvedimento congruo e commisurato alle concrete esigenze dell'amministrando, la cui volontà, sebbene non decisiva ai fini della decisione di apertura o di revoca dell'amministrazione, ove contraria all'attivazione o al mantenimento della misura ed espressa da persona pienamente lucida, dev'essere tenuta in debita considerazione dal giudice, che deve garantire l'equilibrio della decisione, avuto riguardo alla necessità di privilegiare il rispetto dell'autodeterminazione della persona interessata, così da distinguere fattispecie da fattispecie.
La Sezione Terza civile ha sollevato questione di legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 3, 24, 25, 111, 117 Cost. e 6 CEDU, dell’art. 573, comma 1- bis , c.p.p. (introdotto dall’art. 33, comma 1, lett. a, n. 2, del d.lgs. n. 150 del 2022), secondo cui, «quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d’appello e la Corte di cassazione, se l’impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel processo civile». I profili di non manifesta infondatezza della questione sono stati ravvisati dalla S.C. in relazione: al principio di immutabilità del giudice (atteso che, a fronte di un’impugnazione della sentenza penale d’appello per i soli interessi civili, la trasmigrazione della controversia alla sezione civile potrebbe essere preclusa dalla concomitante impugnazione da parte del pubblico ministero, imprevedibile dalla parte ricorrente al momento dell’originaria impugnazione); al principio di ragionevolezza (in quanto la norma censurata, all’esito della valutazione preliminare di non inammissibilità del ricorso, rimessa alla sezione penale, sottrae irragionevolmente a quest’ultima, «per attribuirla alla sezione civile, la risoluzione di questioni che, sebbene funzionali alla decisione sul capo civile impugnato, tuttavia attengono preliminarmente a norme, categorie dogmatiche ed elaborazioni concettuali di natura processualpenalistica, normalmente estranee all’orizzonte conoscitivo del giudice civile» ); al principio di ragionevole durata del processo, «poiché si priva del potere cognitivo sull’impugnazione il giudice a cui è direttamente rivolta, normalmente deputato a verificare la sussistenza dei vizi previsti dall’art. 606 c.p.p., per attribuirla, mediante un macchinoso maccanismo di trasmigrazione preceduto da un non vincolante filtro di non inammissibilità, ad un giudice normalmente preposto ad un controllo di tipo diverso» ; al principio di parità di trattamento in situazioni analoghe, dal momento che la condanna civile risarcitoria, pronunciata dal giudice penale a seguito di costituzione di parte civile del danneggiato, è esposta a un sindacato (quello tipico del paradigma di cui all’art. 606 c.p.p.) più penetrante di quello che la medesima pronuncia, in relazione alla medesima fattispecie, potrebbe ricevere se fosse stata emessa, nella sede sua propria, dal giudice civile; al principio del giudice naturale, posto che, ove si ritenesse che la sezione civile abbia pieni poteri decisori in ordine alla qualificazione della fattispecie ai fini dell’applicazione della disciplina, si assisterebbe a un meccanismo per il quale lo stesso giudice-ufficio (ovvero la Corte di cassazione) potrebbe sconfessare, nella sua articolazione civile, la valutazione di non inammissibilità del ricorso già compiuta dall’altra sua articolazione penale.
La Quinta Sezione penale, in tema di misure cautelari personali, ha affermato che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 34 cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 24, 111 Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 6 CEDU e 14, par. 1, del Patto internazionale sui diritti civili e politici, nella parte in cui non prevede l’incompatibilità a decidere sulla medesima istanza cautelare del giudice per le indagini preliminari che, nell’ambito dello stesso procedimento, abbia già accolto quell’istanza, emettendo, a carico dell’indagato, un’ordinanza cautelare personale poi annullata dal Tribunale del riesame per il mancato espletamento dell’interrogatorio preventivo ex art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., atteso che la decisione in materia cautelare, non afferendo all’innocenza o alla colpevolezza, non può essere “pregiudicata” da altra decisione cautelare, quand’anche relativa al medesimo oggetto, non presentando i caratteri del “giudizio”, e che l’attività che si vorrebbe “pregiudicante” risulta svolta nella medesima fase processuale.
In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, le disposizioni del d.lgs. n. 109 del 2006 che prescrivono l'applicazione delle regole del codice di procedura penale nei limiti della loro compatibilità con il procedimento speciale - ossia gli artt. 16 (per l'attività di indagine) e 18 (per il dibattimento) - trovano fondamento nella particolare natura e rilevanza del bene protetto, il prestigio dell'ordine giudiziario, la quale giustifica una disciplina differenziata volta a bilanciare l'esigenza di una sua più rigorosa tutela ed il diritto di difesa del singolo magistrato, sicché l'inapplicabilità, nel procedimento disciplinare, dei limiti di utilizzazione delle intercettazioni acquisite aliunde, previsti dall'art. 270 c.p.p., è pienamente conforme al dettato costituzionale e non contrasta con l'art. 8 della CEDU, sussistendo entrambe le condizioni richieste dalla Corte EDU per la legittimità di limitazioni del diritto alla riservatezza, ossia il riscontro di una "base legale" per l'utilizzo delle intercettazioni nel procedimento ad quem (costituita dagli stessi artt. 16 e 18 del d.lgs. n. 109 del 2006) e la garanzia del diritto di difesa dell'incolpato in relazione alla validità e all'efficacia probatoria delle intercettazioni acquisite aliunde, diritto che nell'ordinamento interno è assicurato dal carattere giurisdizionale dell'intero procedimento e dalla facoltà di contestare tanto la ritualità degli atti con cui sono state disposte in sede penale le intercettazioni poste a fondamento dell'incolpazione, quanto la conformità delle trascrizioni al contenuto delle tracce sonore, delle quali va disposta l'acquisizione ove richiesta.
In tema di fallimento, la mera inerzia assunta dal curatore nei confronti dell'atto impositivo, con riferimento ai rapporti d'imposta i cui presupposti si sono formati prima della declaratoria fallimentare, è sufficiente a far sorgere la legittimazione processuale straordinaria della società fallita o dei suoi amministratori ad impugnare l'atto.
L'obbligo di preventiva instaurazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c. non sussiste in relazione a questioni di natura processuale, cosicché non integra una violazione del diritto di difesa la circostanza che il giudice abbia rilevato il difetto di legittimazione della parte, per la prima volta, al momento della decisione.
La presentazione dell'istanza di definizione agevolata, di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 218 del 1997, non determina la sospensione di novanta giorni del termine per l'impugnazione, quando sia stata preceduta dall'invito a comparire di cui all'articolo 5 dello stesso d.lgs., dal momento che il contribuente è già stato messo nelle condizioni di valutare l'opportunità della definizione e la possibilità di dedurre nel procedimento amministrativo, prima di addivenire all'instaurazione dei giudizi impugnatori, con conseguente non necessità di un ulteriore spatium deliberandi.
Nel giudizio di cassazione l'assoluta impossibilità di notificare l'avviso di fissazione dell'udienza in ragione della morte della parte ricorrente costituita personalmente, ex art. 86 c.p.c., impone la decisione della causa, in ragione dell'impulso d'ufficio che governa il processo di legittimità, se dagli atti non risulti l'esistenza di eredi del ricorrente nei confronti dei quali eseguire ulteriori tentativi di comunicazione, senza che siano ipotizzabili ulteriori attività di ricerca.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 495, comma 1, c.p.c., nella parte in cui, precludendo la presentazione dell'istanza di conversione dopo l'emanazione dell'ordinanza che dispone la vendita, non prevede una tutela di favore del debitore in caso di pignoramento della casa di abitazione, in relazione agli artt. 2, 3, 24, 42, 47, 111 e 117, comma 1, Cost. (quanto a quest'ultimo, con riferimento all'art. 25 della Dichiarazione dei diritti dell'Uomo, all'art. 11 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali del 16 dicembre 1966, all'art. 13, parte 1 della Carta Sociale Europea), poiché la previsione di un termine del tutto ragionevole per il debitore per la presentazione di un'istanza di conversione nel corso di un processo per espropriazione immobiliare attua un congruo contemperamento tra il diritto sociale all'abitazione e quello del creditore alla tutela del proprio credito.
Nel giudizio dinanzi al giudice di pace, la costituzione con contestuale deposito di documenti non può avvenire a mezzo posta elettronica certificata, in mancanza della disciplina regolamentare prevista dall'art. 16-bis, co. 6, del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 228 del 2012, nella formulazione vigente ratione temporis, in quanto il legislatore si era riservato la modalità di accertamento della funzionalità dei servizi di comunicazione che garantiva in via esclusiva la conoscibilità degli atti alla controparte: ne consegue che deve essere esclusa, in tale ipotesi, l'invocabilità del principio di sanatoria per raggiungimento dello scopo.
Nel processo tributario, la proposizione del ricorso personalmente da parte del contribuente, in una controversia di valore superiore ad euro 2.582,28, è sanabile mediante la nomina del difensore nel corso del giudizio, ciò che rende superflua l'adozione, da parte del giudice, dei provvedimenti diretti ad assicurarla.
La sola violazione dei limiti dimensionali ex art 3, comma 1, del d.m. n. 110 del 2023 - che non si risolva in un'esposizione oscura o lacunosa dei fatti di causa o non pregiudichi l'intelligibilità delle censure mosse alla sentenza gravata - non comporta l'inammissibilità del ricorso, ma giustifica un'adeguata modulazione della liquidazione delle spese processuali ex art. 46, comma 6, disp. att. c.p.c. (In applicazione di tale principio, la S.C., nel dichiarare inammissibile un ricorso di circa 120 pagine e 200.000 caratteri, che - senza indicazione alcuna delle ragioni della deroga ex art. 5 del d.m. n. 110 del 2023 - non rispettava il limite di 30 pagine di esposizione introduttiva, ha liquidato le spese in misura pari ai valori massimi dei parametri in relazione al valore di causa).
La relazione conclusiva dell'accertamento tecnico preventivo ante causam, se ritualmente acquisita al successivo giudizio di cognizione, è utilizzabile nei confronti di tutte le parti del giudizio di merito, ancorché non abbiano partecipato all'a.t.p., quale elemento probatorio soggetto al contraddittorio e liberamente apprezzabile dal giudice, nel raffronto con le altre risultanze istruttorie. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, nel giudizio risarcitorio promosso dal consumatore per il danno cagionato dal bene venduto e risultato difettoso, aveva ritenuto inopponibile la relazione conclusiva di a.t.p. ai terzi chiamati in causa dal venditore, perché non previamente evocati nel procedimento ante causam).
In tema di procedimento disciplinare a carico degli avvocati, la contestazione di un illecito permanente "chiusa" - che individui, cioè, l'esatta durata della condotta - circoscrive la cognizione del giudice disciplinare esclusivamente al periodo considerato (salva contestazione suppletiva), mentre, laddove sia stata indicata soltanto la data iniziale della permanenza (cd. contestazione "aperta"), può essere tenuta in considerazione l'intera durata della protrazione, essendo quest'ultima compresa nell'originario addebito. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza del C.N.F., che aveva qualificato come "aperta" la contestazione che pure alludeva alla "permanenza sino a febbraio 2016", sul presupposto che tale espressione si limitasse ad indicare un arco temporale in cui doveva ritenersi che la condotta si fosse protratta, senza individuare un dies ad quem certo, tenuto conto che non vi era stata alcuna modifica dei tratti essenziali della contestazione disciplinare, suscettibile di ledere il diritto di difesa dell'incolpato).
Sussiste difetto assoluto di giurisdizione sulla domanda, proposta ai sensi del comb. disp. degli artt. 31 e 117 c.p.a., volta a far dichiarare l'illegittimità del silenzio-inadempimento rispetto alla sollecitazione rivolta alla Repubblica italiana ad adottare provvedimenti incidenti sui rapporti internazionali con uno Stato estero, trattandosi di atti che presuppongono valutazioni e decisioni, di esclusiva competenza del potere politico, alla stregua di attività non vincolata e, dunque, non giustiziabile. (Principio affermato in relazione ad un ricorso volto a far dichiarare l'illegittimità del silenzio-inadempimento opposto dal Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana rispetto all'atto di invito ad adottare i provvedimenti necessari per rendere effettivi i principi di diritto sanciti nel parere del 19 luglio 2024 della Corte Internazionale di Giustizia in tema di occupazione abusiva del territorio palestinese da parte dello Stato di Israele).
In presenza di un atto d'intimazione fondato sul tardivo pagamento di una rata dell'obbligazione tributaria, l'ambito del giudizio di impugnazione non può estendersi ad ulteriori e distinte violazioni (nella specie, omesso pagamento della somma dovuta a titolo di ravvedimento e/o di altre rate diverse da quella contestata), dovendo tenersi conto della fondamentale funzione di garanzia che, sul piano del diritto di difesa del contribuente, la motivazione dell'atto impositivo assolve nell'ambito dell'ordinamento tributario.
La Sezione Terza ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 812, della legge n. 107 del 2024, nella parte in cui - stabilendo che, fermi i casi di esenzione previsti dalla legge, «nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato l’importo determinato ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera a), o il minor contributo dovuto per legge» - non consente l’accesso alla giurisdizione a chi sia privo di mezzi e non possa versare la somma prevista, in nome di un interesse di natura fiscale, senza che l’onere imposto alla parte abbia un qualche collegamento con il migliore svolgimento della funzione giurisdizionale.
La denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione; ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito.(In applicazione del principio, la S.C. ha rigettato il ricorso fondato sulla ritenuta nullità del ricorso introduttivo ex art. 702-bis c.p.c., per mancanza di attestazione di conformità all'originale telematico della copia analogica del ricorso notificato e per mancanza di attestazione di conformità dell'atto depositato rispetto a quello spedito, senza spiegare le ragioni per cui tale vizio avesse inciso sul diritto di difesa).
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva affermato la non contrarietà all'ordine pubblico di una sentenza californiana di condanna ai "treble damages", ossia pari al triplo della perdita subita dal creditore, emessa in base a specifiche disposizioni del diritto straniero applicabile che sono state valutate idonee a garantire un effettivo contraddittorio tra le parti e a rendere esattamente prevedibili le conseguenze economiche delle condotte tipizzate, in base a un semplice calcolo matematico ed entro limiti quantitativi prefissati per legge).
In tema di fallimento, il fallito, di fronte all'inerzia del curatore fallimentare, conserva, in via eccezionale e suppletiva, la capacità e la legittimazione processuale in ordine alle controversie relative ai beni "compresi nel fallimento", a condizione che la suddetta inerzia sia stata determinata da un totale disinteresse degli organi fallimentari, che deve essere specificatamente allegata da parte del fallito, e non anche quando sia la conseguenza di una valutazione negativa da parte di questi ultimi della convenienza della controversia. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la sentenza della Corte di appello che aveva negato la legittimazione processuale del fallito, non avendo il curatore manifestato il proprio disinteresse per l'iniziativa intrapresa dalla debitrice assoggettata a fallimento, ma operato, invece, una valutazione negativa sulla convenienza della prosecuzione delle azioni di nullità di un contratto di sale and lease back e delle relative fideiussioni attraverso la costituzione nel giudizio in primo grado).
In tema di fallimento, la cd. capacità processuale "suppletiva" del fallito sussiste solo laddove l'inerzia del curatore, secondo un accertamento riservato al giudice del merito, non sia il frutto di una scelta consapevole degli organi della procedura (come avviene quando il curatore assume la qualità di parte del giudizio, anche se contumace), a differenza dell'ambito tributario ove rileva, in ragione della specialità e peculiarità dell'obbligazione tributaria, anche la mera inerzia del curatore fallimentare, determinata dalla mancata impugnazione dell'atto impositivo, indipendentemente dalla consapevolezza e volontà della stessa.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 391-quater c.p.c., nella parte in cui limita l'esperibilità della revocazione ivi prevista ai soli casi in cui sia stato pregiudicato un "diritto di stato della persona", poiché tale limitazione non soltanto è coerente con la ratio della legge delega - che prevedeva la revocazione solo se la violazione non potesse essere rimossa tramite la tutela per equivalente - ma è anche ragionevole, bilanciando l'efficacia del rimedio CEDU con la necessità di tutelare la stabilità del giudicato, specialmente in materie che ammettono pienamente la riparazione economica.
In tema di processo telematico, il deposito di files audio e video in modalità non conformi alle specifiche tecniche di cui all'art. 34 del d.m. n. 44 del 2011 (nella specie, l'art. 13 del provvedimento del D.G.S.I.A. ratione temporis vigente) è ammissibile e non determina alcuna nullità, non essendo prevista alcuna sanzione processuale per la relativa violazione, salvo che ciò comporti la lesione dei diritti di difesa o del contraddittorio.
In tema di contraddittorio e poteri del giudice tributario, non lede il diritto di difesa la ripresa a tassazione contenuta nell'avviso di accertamento per importi maggiori di quelli oggetto del prodromico processo verbale di constatazione, in quanto solo con l'atto impositivo, che non dipende necessariamente dal p.v.c., si esterna ciò che viene constatato ed accertato dall'Amministrazione finanziaria ed è al rispetto del suo contenuto che è tenuto il giudice tributario.
La parte che impugni la sentenza, deducendone la nullità per non aver potuto esporre le proprie difese in relazione ad una questione mista, di fatto e di diritto, rilevata d'ufficio e sulla quale si sia fondata la decisione, non ha alcun onere di dedurre uno specifico pregiudizio, poiché la mancata assegnazione dei termini per il deposito di memorie comporta, di per sé, la nullità della sentenza, come sanzione posta a garanzia del principio costituzionale del giusto processo. (Nella specie, la S.C. ha annullato la sentenza di appello che, in relazione all'infortunio occorso ad un paziente ricoverato presso una struttura ospedaliera, aveva rigettato la domanda di manleva formulata dal nosocomio nei confronti della società assicuratrice, sulla base della questione dell'intervenuta risoluzione consensuale del contratto, rilevata d'ufficio e non indicata alle parti, che in tal modo erano state private del potere di allegazione e prova sulla stessa).
La responsabilità personale e solidale, ex art. 38 c.c., di chi ha agito in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta è inquadrabile tra le garanzie ex lege assimilabili alla fideiussione, sicché trova applicazione l'art. 1957 c.c. e il relativo termine di decadenza, senza che tale assetto, comportando una sorta di avvalimento di una garanzia personale, menomi alcun diritto, determini un trattamento deteriore per eventuali terzi ovvero - attesa la durata semestrale (dunque non meramente apparente) del termine decadenziale - leda il diritto di azione del creditore. (Nella specie, la S.C. ha confermato, sul punto, la sentenza d'appello che aveva ritenuto applicabile il termine decadenziale ex art. 1957 c.c. in relazione alla domanda risarcitoria promossa nei confronti di un consulente fiscale per l'inadempimento dell'incarico professionale conferito allo studio associato del quale il primo faceva parte).
La configurabilità di un prospective overruling richiede la cumulativa presenza dei seguenti presupposti: a) che si verta in materia di mutamento della giurisprudenza su una regola del processo (non essendo, dunque, invocabile nel caso in cui il mutamento riguardi norme sostanziali); b) che tale mutamento sia stato imprevedibile in ragione del carattere lungamente consolidato nel tempo del pregresso indirizzo (tale, cioè, da indurre la parte a un ragionevole affidamento su di esso); c) che, in conseguenza dell'overruling, si determini un effetto preclusivo del diritto di azione o di difesa della parte. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso la configurabilità di un overruling in relazione al mutamento di orientamento - cui avevano dato avvio Cass. n. 15859 del 2019 e Cass. Sez. U. pen. n. 22065 del 2021 - in ordine alle regole, civili o penali, applicabili al giudizio civile di rinvio susseguente al rinvio ex art. 622 c.p.p., sia perché relativo a nome e principi anche di diritto sostanziale; sia perché non determinante effetti preclusivi del diritto di azione o di difesa della parte; sia, infine, perché l'orientamento pregresso non poteva dirsi né univoco né consolidato).
In tema di espulsione amministrativa del cittadino straniero irregolarmente presente sul territorio nazionale, la traduzione del relativo decreto ha la finalità di assicurare l'effettiva conoscibilità dell'atto, presupposto essenziale per l'esercizio del diritto di difesa: ne consegue che spetta all'Amministrazione dimostrare la conoscenza, da parte del destinatario del provvedimento espulsivo, della lingua utilizzata per la traduzione, sulla base di elementi, anche presuntivi, valutati in concreto, senza che la traduzione nella lingua ufficiale del Paese di provenienza assuma, in sé, rilievo in termini di presunzione legale di conoscenza, quando in tale Paese siano diffuse più lingue nazionali.
In tema di agevolazioni tributarie, le associazioni di volontariato senza scopo di lucro e le onlus non sono esenti dal pagamento del contributo unificato per le attività giurisdizionali connesse allo svolgimento di quelle statutarie, ancorché a tutela di interessi riconosciuti di particolare rilevanza sociale, giacché le norme che prevedono agevolazioni o esenzioni tributarie - quali gli artt. 10 del d.P.R. n. 115 del 2002; 8, comma 1, della l. n. 266 del 1991 e 27-bis della tabella B allegata al d.P.R. n. 642 del 1972 - non ammettono un'interpretazione estensiva o analogica, né sussistono i presupposti per un rinvio pregiudiziale alla CGUE, in quanto l'accesso alla giustizia è assicurato con l'ammissione al gratuito patrocinio, in presenza delle condizioni stabilite dalla legge, avendo inoltre la parte vittoriosa titolo per la ripetizione del contributo versato.
Nel giudizio di impugnazione del decreto di trasferimento adottato dall'Unità Dublino, caratterizzato dalla specialità delle regole del rito camerale, la delimitazione del thema decidendum non è accompagnata dalla formazione di preclusioni a pena di decadenza, con la conseguenza che al cittadino straniero è consentito precisare e integrare le ragioni poste a fondamento del ricorso, oltre che con la nota depositata nel termine previsto dall'art. 3, comma 3-sexies, del d.lgs. n. 25 del 2008, in qualsiasi altra nota autorizzata sia prima che dopo la scadenza di tale termine.
In tema di processo civile, l'art. 48 del vigente Codice Deontologico Forense, che vieta all'avvocato di produrre, riportare in atti processuali o riferire in giudizio la corrispondenza intercorsa esclusivamente tra colleghi qualificata come riservata, nonché quella contenente proposte transattive e relative risposte, ha rilevanza esclusivamente sul piano deontologico e disciplinare e non è diretto a regolamentare l'ammissibilità della produzione in giudizio del documento contenente la corrispondenza vietata, il quale, salva diversa previsione, è generalmente utilizzabile come mezzo di prova da parte del giudice, secondo una valutazione da compiersi solo sulla base delle norme processuali che regolano i tempi e le modalità della produzione medesima.
Nel giudizio di riesame del trattenimento, nel corso del quale la difesa della persona straniera trattenuta ha presentato istanza di autorizzazione al temporaneo allontanamento, il giudice di pace è tenuto ad esaminare i documenti attestanti lo stato di salute del trattenuto, nonché a valutare se nella situazione concreta vi siano effettivamente esigenze di cura non assolvibili all'interno del centro.
In tema di espulsione amministrativa del cittadino straniero, sull'Amministrazione che provvede ad adottare il provvedimento di espulsione in una lingua non conosciuta dalla persona destinataria del medesimo grava l'onere di dimostrare l'impossibilità della traduzione del decreto espulsivo nella lingua conosciuta dall'espellendo, potendo ritenersi legittimo il ricorso all'uso della lingua "veicolare" le volte in cui l'Amministrazione allega, e il giudice ritiene plausibile, l'indisponibilità di un testo predisposto nella lingua dello straniero, o l'inidoneità di tale testo alla comunicazione della decisione in concreto assunta, in presenza dell'attestazione dell'irreperibilità nell'immediato di un traduttore nella lingua conosciuta dallo straniero.
La produzione di un documento dopo che sono maturate le preclusioni istruttorie impone al giudice di assegnare alla controparte un termine per controdedurre e articolare prova contraria, anche se essa era già a conoscenza del documento medesimo o lo abbia maliziosamente nascosto all'avversario, potendo tale contegno rilevare solo ai fini della responsabilità aggravata.
Nel processo di cassazione, in presenza di cause decise separatamente nel merito e relative, rispettivamente, alla rettifica del reddito di una società di persone ed alla conseguente automatica imputazione dei redditi stessi a ciascun socio, non va dichiarata la nullità per essere stati i giudizi celebrati senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari (società e soci) in violazione del principio del contraddittorio, ma va disposta la riunione quando la complessiva fattispecie, oltre che dalla piena consapevolezza di ciascuna parte processuale dell'esistenza e del contenuto dell'atto impositivo notificato alle altre parti e delle difese processuali svolte dalle stesse, sia caratterizzata da: 1) identità oggettiva quanto a "causa petendi" dei ricorsi; 2) simultanea proposizione degli stessi avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamento costituente il fondamento della rettifica delle dichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci e, quindi, identità di difese; 3) simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito; 4) identità sostanziale delle decisioni adottate da tali giudici. In tal caso, la ricomposizione dell'unicità della causa attua il diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall'art. 111, comma 2, Cost. e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali), evitando che con la (altrimenti necessaria) declaratoria di nullità ed il conseguente rinvio al giudice di merito, si determini un inutile dispendio di energie processuali per conseguire l'osservanza di formalità superflue, perché non giustificate dalla necessità di salvaguardare il rispetto effettivo del principio del contraddittorio.
Il mutamento imprevisto di un orientamento di giurisprudenza consolidato (cd. prospective overruling) legittima la rimessione in termini della parte incorsa in una preclusione soltanto quando riguardi l'interpretazione di norme processuali e non quando investa princìpi di diritto sostanziale. (Nel caso di specie, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha affermato che il mutamento giurisprudenziale relativo alla qualificazione della responsabilità di una struttura ospedaliera per il fatto del medico come responsabilità per fatto proprio e non per fatto altrui attiene a princìpi di diritto sostanziale e non può, quindi, legittimare la rimessione in termini di una clinica che non aveva formulato nei confronti della propria compagnia assicuratrice la domanda di manleva per la responsabilità scaturente dalla condotta di un sanitario).
Nel giudizio di appello, la deliberazione prima dell'udienza di discussione, ritualmente richiesta ai sensi dell'art. 352 c.p.c., ratione temporis vigente, comporta la nullità della sentenza, senza che sia necessario indicare gli argomenti che avrebbero potuto essere illustrati durante la discussione, in quanto l'impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di cooperare, anche nelle forme orali, alla decisione della controversia costituisce, di per sé, un vulnus al principio del contraddittorio e una violazione del diritto di difesa.
Il rispetto del diritto fondamentale alla ragionevole durata del processo impone al giudice, ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c., di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo alla sua sollecita definizione, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo, in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre i suoi effetti, sicché, ove il ricorso per cassazione sia prima facie infondato, è superfluo fissare un termine per l'integrazione del contraddittorio o per la rinnovazione della notifica nulla o inesistente, ciò traducendosi in un aggravio di spese e in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio, senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti.
A seguito della sentenza della Corte cost. n. 160 del 2024, l'acquisizione al patrimonio del Comune dell'immobile costruito senza titolo abilitativo o in totale difformità da esso, ai sensi dell'art. 7, comma 3, l. n. 47 del 1985 (ratione temporis vigente) non determina l'estinzione dell'ipoteca iscritta, dal creditore che non sia responsabile dell'abuso edilizio, in data anteriore alla trascrizione nei registri immobiliari dell'atto di accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione a demolire, a meno che il Comune dichiari - secondo il procedimento e nel rispetto dei limiti di cui al comma 5 del medesimo art. 7 - l'esistenza di un interesse pubblico al mantenimento dell'immobile, prevalente su quello al ripristino della conformità del territorio alla normativa urbanistico-edilizia, così attraendo l'immobile al proprio patrimonio indisponibile.
Nel processo tributario le parti possono produrre in appello nuovi documenti, anche ove gli stessi comportino un ampliamento della materia del contendere e siano preesistenti al giudizio di primo grado, purché ciò avvenga, ai fini del rispetto del principio del contraddittorio nei confronti delle altre parti, entro il termine di decadenza di cui all'art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1992.
La scelta del legislatore, espressa dalla norma di cui all'art. 391-ter c.p.c., di non assoggettare a revocazione anche le sentenze di mera legittimità della Corte di cassazione, oltre a quelle che decidono anche il merito emesse ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., non comporta vizi d'incostituzionalità della norma, sia perché l'estensione delle ipotesi di revocazione delle sentenze della S.C. può essere operata solo dal legislatore, nell'ambito delle valutazioni discrezionali di sua competenza, alle quali non rimane estranea l'esigenza, costituzionalizzata nell'art. 111 Cost., di evitare che i giudizi si protraggano all'infinito, sia perché un'eventuale difforme interpretazione della norma richiederebbe al giudice delle leggi un'inammissibile addizione, ponendo in essere un significativo mutamento dell'intero sistema processuale vigente.
Non cessa la materia del contendere nei giudizi di opposizione agli atti esecutivi ancora pendenti in caso di conclusione della procedura espropriativa mediante distribuzione del ricavato, perché l'eventuale accoglimento dell'opposizione potrebbe determinare la riapertura del processo esecutivo che sia comunque proseguito fino alla sua definizione.
La Prima Sezione penale, in tema di misure di sicurezza, ha affermato che non deve essere estromesso dal giudizio, nel caso in cui l’imputato ne abbia chiesto la definizione con le forme del rito abbreviato, il terzo titolare di diritti reali o personali di godimento su beni in sequestro suscettibili di confisca, citato nel processo ai sensi dell’art. 104-bis, comma 1-quinquies, disp. att. cod. proc. pen., che non accetti il rito alternativo, dovendo essergli, tuttavia, assicurati il diritto di iniziativa probatoria e il diritto al contraddittorio sulla prova, quali componenti del diritto di difesa, rientrante nella garanzia del processo equo, riconosciuta dagli artt. 24 Cost. e 6, par. 1, CEDU.
Art. 24 cost.
Cass. pen., Sez. V, sent. n. 40763/2024
6 novembre 2024
La Quinta Sezione penale ha affermato che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 10, commi 1-bis e 3, e 19, comma 5, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., nelle parti in cui non è escluso che la Corte di appello possa espletare nuove indagini ed acquisire nuove prove ed è limitata al solo vizio di violazione di legge la ricorribilità per cassazione del decreto emesso dalla Corte di appello sulla scorta di nuove acquisizioni probatorie.
La Prima Sezione penale ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, 24 e 27 Cost., nella parte in cui, diversamente da quanto stabilito per i soggetti agli arresti domiciliari, non prevedono che l’esecuzione della pena non possa essere disposta nei confronti dei soggetti liberi, sottoposti a programma terapeutico da tossicodipendenza o alcoldipendenza in corso al momento del passaggio in giudicato della sentenza.
La Sezione Prima civile ha sollevato la questione di legittimità costituzionale degli artt. 33, 34 e 35 della l. n. 833 del 1978, con riferimento agli artt. 2, 3, 13, 24, 32 e 111 Cost., nonché all’art. 117 Cost. in relazione agli artt. 6 e 13 CEDU, nella parte in cui non prevedono: a) che il provvedimento motivato con il quale il sindaco dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera sia tempestivamente notificato all’interessato (o al suo eventuale legale rappresentante), con l’avviso che esso sarà sottoposto, per la convalida, al giudice tutelare entro le quarantotto ore successive, e che l’interessato ha diritto di comunicare con chiunque ritenga opportuno, nonché di essere sentito personalmente dal giudice prima della convalida e chiedere la revoca del provvedimento stesso; b) che il provvedimento di convalida del giudice tutelare sia tempestivamente notificato all’interessato (o al suo eventuale legale rappresentante), con l’avviso che, contro di esso, può presentare ricorso ai sensi dell’art. 35 della l. n. 833 del 1978.
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.
Corte costituzionale
L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.
Sentenza n. 150/2026
Parametro
24 luglio 2026
1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, terzo comma, del d.P.R. 6 aprile 1984, n. 426 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige concernenti istituzione del tribunale amministrativo regionale di Trento e della sezione autonoma di Bolzano), sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo comma, della Cost…
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 586 del codice di procedura civile, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 42 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Varese, sezione seconda civile, in funzione di giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta…
riuniti i giudizi,
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 812, lettera a), numero 2), della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027), sollevata, con le ordinanze indicate in epigrafe, dalla Corte di cassazione, terza sezione civile, e dal Giudi…
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 2, lettera a), della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), introdotto dall'art. 1, comma 141, lettera b), della legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), sollevate, in riferimento agli artt. 24, 41 e 111 della Costituzio…
dichiara inammissibili le questioni di legittimità dell'art. 13-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 (Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali), convertito, con modificazioni, nella legge 27 aprile 2022, n. 34, sollevate, in riferimento…
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 54-bis del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), nella parte in cui prevede che - nei casi di installazione delle infrastrutture di cui agli artt. 44, 45, 46, 47 e 49 dello stesso d.lgs. n. 259 del 2003 e di realizzazione di iniziative finalizzate a potenziare le infrastrutture e a garantire il fun…
dichiara inammissibile l'intervento spiegato da S. P., C.S. S., S. D.A. e F. S. nel giudizio di legittimità costituzionale promosso dal Tribunale ordinario di Firenze.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 2026.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Stefano PETITTI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depos…
Art. 24 cost. · Art. 35 Istituzione del servizio sanitario nazionale
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 614-bis del codice di procedura civile - nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'art. 3, comma 44, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti…
dichiara inammissibile l'intervento spiegato dall'Associazione nazionale forense.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2026.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Luca ANTONINI, Redattore
Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria
Depositata in Cancelleria l'8 giugno 2026
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Roberto MI…
rinvia il giudizio a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 2026.
F.to:
Giovanni AMOROSO, Presidente
Maria Rosaria SAN GIORGIO, Redattrice
Valeria EMMA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 29 maggio 2026
Il Cancelliere
F.to: Valeria EMMA
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27~art24
Iuspedia
Diritto · Norme · Conoscenza
Prima di continuare
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
FunzionalitàFanno funzionare il sitoSempre attive
StatisticheMisurano chi visitaNon usate
EsperienzaContenuti su misuraNon usata
Annunci su GoogleMisura se funzionanoSolo se acconsenti
Banner animatiAnnunci del circuito AwinSolo se acconsenti
Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari