Corte di cassazione · Massimario

Sottovoce di Responsabilità civile

Solidarietà

Sottovoce della voce 148 nella classificazione del Massimario

17 massime, da pronunce dal 16 aprile 2025 al 29 maggio 2026

Massime della Corte di cassazione

17 massime classificate sotto questa sottovoce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 16924/2026

    Artt. 2055 c.c. - Condotte autonome e non coordinate - Solidarietà - Contenuto - Fattispecie.

    Ai fini della configurabilità di una responsabilità solidale ex delicto, ex art. 2055 cod. civ., in presenza plurime condotte lesive autonome e non coordinate, non è sufficiente che queste insistano sul medesimo bene o interesse giuridicamente rilevante, essendo, altresì, necessario che esse concorrano a determinare conseguenze dannose non autonomamente distinguibili oppure distinguibili solo sul piano quantitativo della loro incidenza, dovendosi, pertanto, escludere la solidarietà ogniqualvolta, pur a fronte di un medesimo bene o interesse inciso, le diverse condotte abbiano dato luogo a esiti pregiudizievoli tra loro autonomi e separabili in ragione della loro distinta identità. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato che, in relazione ai danni da infiltrazioni, verificatesi in un fabbricato a causa di un difetto di impermeabilizzazione risalente alla fase di costruzione, aveva escluso la responsabilità solidale del progettista, limitandone il coinvolgimento ai soli danni provocati dal suo operato, nonostante i diversi contributi causali accertati, riferibili a soggetti distinti, avessero concorso alla produzione di un danno-conseguenza unitario).

    Rv. 679025-01Rassegna di maggio 2026, p. 182Art. 1218 c.c. · Art. 2043 c.c. · Art. 2055 c.c. · Art. 1294 c.c. e altri 3Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 13076/2026

    Regresso

    Risarcimento del danno - Concorso di colpa di congiunto della vittima - Danni patiti "iure proprio" dagli altri congiunti della vittima - Rilevanza - Esclusione - Domanda di regresso - Necessità - Danni patiti dal congiunto corresponsabile - Principio di causalità - Applicazione.

    In tema di responsabilità sanitaria, il concorso di colpa di uno dei danneggiati congiunto della vittima, salva la proposizione di domanda di regresso nei suoi confronti, non assume rilievo, a fini riduttivi dell'obbligazione risarcitoria, in relazione ai danni patiti iure proprio dagli altri congiunti della vittima stessa, dei quali il medico risponde in via solidale, e, dunque, per l'intero; per il danno di cui il sanitario risponde nei confronti del suddetto danneggiato che abbia colposamente concorso alla sua causazione, trova, invece, applicazione il disposto dell'art. 1227, comma 1, c.c.

    Rv. 678621-02Rassegna di maggio 2026, p. 135Art. 1227 c.c. · Art. 2043 c.c. · Art. 2055 c.c. · Art. 2059 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 11585/2026

    In caso di danno da infiltrazioni all'appartamento sottostante, provocato da più soggetti - quali il locatore e il conduttore titolari del diritto di uso esclusivo della terrazza a livello e il condominio, ovvero i condomini proprietari delle unità sottostanti -, nel concorso di diversi titoli di responsabilità extracontrattuale, il regime di solidarietà imposto dall'art. 2055 c.c. comporta che la domanda del danneggiato va sempre intesa come volta a conseguire per intero il risarcimento da ciascuno degli obbligati, in ragione del comune contributo causale alla determinazione del danno, non rilevando, quindi, rispetto all'attore, i limiti del terzo o dei due terzi, pari alle frazioni imputabili all'uno o agli altri, a norma dell'art. 1126 c.c.

    Classificata anche sotto: Comunione dei diritti reali

    Rv. 677925-01Rassegna di marzo 2026, p. 181Art. 1126 c.c. · Art. 2051 c.c. · Art. 2055 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 11168/2026

    Regresso

    In tema di responsabilità sanitaria, ai fini dell'individuazione del regime normativo applicabile all'azione di rivalsa della struttura nei confronti del sanitario - ossia l'art. 9 della l. n. 24 del 2017, che la subordina al riscontro del dolo o della colpa grave in capo al sanitario, ovvero il regime di diritto comune delle obbligazioni solidali, anteriore alla suddetta norma, fondato sul regresso "pro quota" e sulla presunzione di pari contribuzione, ai sensi degli artt. 1298 e 2055 c.c. - occorre aver riguardo al momento in cui si colloca la vicenda generatrice della corresponsabilità solidale, e non, invece, a quello dell'avvenuta liquidazione e corresponsione del risarcimento, che costituisce unicamente un presupposto di concreta azionabilità del regresso.

    Rv. 678631-01Rassegna di marzo 2026, p. 274Art. 9 gelli bianco · Art. 1298 c.c. · Art. 2055 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 9949/2026

    Regresso

    In tema di responsabilità sanitaria, la disciplina dell'art. 9 della l. n. 24 del 2017, che subordina l'azione di rivalsa al riscontro del dolo o della colpa grave, è finalizzata, in coerenza con la ratio complessiva dell'intervento legislativo, a bilanciare l'assunzione del rischio organizzativo da parte della clinica con una responsabilità del professionista circoscritta alle ipotesi di maggiore gravità, sicché opera tutte le volte in cui il sanitario abbia contribuito causalmente al danno nell'ambito di una prestazione resa mediante l'organizzazione della struttura, indipendentemente dal fatto che egli risponda anche contrattualmente verso il paziente, a nulla rilevando, in senso contrario, il disposto dell'art. 10 della medesima legge, il quale non delimita l'ambito soggettivo di applicazione dell'art. 9, ma si limita a regolare la distribuzione dell'onere assicurativo tra struttura e sanitario.

    Rv. 677793-02Rassegna di marzo 2026, p. 264Art. 1218 c.c. · Art. 9 gelli bianco · Art. 1298 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 7078/2026

    Nel contratto di deposito fiduciario avente ad oggetto il residuo corrispettivo di una compravendita condizionata al rilascio della certificazione urbanistica, stipulato nell'interesse di entrambe le parti del contratto principale, l'inadempimento del fiduciario fa sorgere il diritto del depositante ad ottenere dal venditore la restituzione del percepito e, dal fiduciario, il risarcimento del danno, operando la responsabilità solidale ex art. 2055 c.c. e fermo restando il diritto del fiduciante ad ottenere una sola volta l'importo complessivamente dovutogli. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva condannato il notaio fiduciario il quale, nonostante il dissenso manifestato espressamente dalla parte acquirente depositante, aveva considerato realizzata la condizione contrattuale, valutando l'idoneità della rilasciata certificazione urbanistica, al fine di consentire alla venditrice di incassare il residuo prezzo dovuto).

    Classificata anche sotto: Deposito (contratto di)

    Rv. 677485-03Rassegna di marzo 2026, p. 139Art. 1766 c.c. · Art. 2055 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 29755/2025

    Il ricorso per cassazione, da parte di uno dei corresponsabili, avverso la sentenza che lo abbia condannato in solido con altri, al fine di contestare in radice la propria responsabilità, è inammissibile ove non proposto anche nei confronti del creditore litisconsorte necessario, in quanto la mancata impugnazione della pronuncia di condanna nei confronti di quest'ultimo determina il passaggio in giudicato della statuizione principale, precludendo l'esame della questione di responsabilità e rendendo pertanto l'impugnazione, limitata al solo rapporto tra condebitori, inutiliter data.

    Classificata anche sotto: Impugnazioni civili › Impugnazioni in generale

    Rv. 676884-01Rassegna di novembre 2025, p. 72Art. 2043 c.c. · Art. 2055 c.c. · Art. 331 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 29755/2025

    Regresso

    Nel caso in cui la responsabilità solidale da fatto illecito si fondi sull'accertamento delle concorrenti condotte colpose dei danneggianti, nei rapporti interni tra questi ultimi non è configurabile un diritto di regresso per l'intero, essendo quest'ultimo riservato unicamente al condebitore che risponde dell'evento dannoso a titolo di garanzia o per fatto altrui.

    Classificata anche sotto: Obbligazioni in genere › Solidarietà

    Rv. 676884-02Rassegna di novembre 2025, p. 73Art. 2055 c.c. · Art. 2043 c.c. · Art. 2051 c.c. · Art. 2049 c.c. e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 27372/2025

    Regresso

    Azione giudiziaria del creditore nei confronti di più coobbligati in solido - Domanda di regresso anticipata - Pronuncia condizionata all'adempimento nei confronti del creditore principale - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

    Il giudice dinanzi al quale siano state proposte una domanda di condanna del creditore nei confronti di un obbligato solidale e una domanda di regresso, anticipatamente proposta da quest'ultimo nei confronti di altro coobbligato, ben può emettere due distinte pronunce, l'una subordinata all'altra - nel senso che quella in via di regresso può essere posta in esecuzione soltanto ove venga dimostrato, da parte del primo condebitore, l'avvenuto adempimento nei confronti del creditore -, atteso che l'ordinamento ammette la sentenza condizionata quando l'avvenimento futuro e incerto cui viene subordinata l'efficacia della condanna si configura come elemento accidentale della decisione, così formulata in omaggio al principio di economia processuale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto preclusiva di una pronuncia condizionata, in sede di regresso, la circostanza che il fideiussore non avesse ancora effettuato l'esborso).

    Rv. 676599-01Rassegna di ottobre 2025, p. 88Art. 1298 c.c. · Art. 1299 c.c. · Art. 103 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 20014/2025

    In presenza di una temporanea inattività del servizio di depurazione acque, la condotta del proprietario dell'impianto, nonché gestore del servizio di depurazione, integra un concorso nell'inadempimento ascrivibile al soggetto che abbia concluso con gli utenti il relativo contratto, sicché il medesimo, convenuto in giudizio da costoro per la restituzione della quota del corrispettivo del servizio dovuta a titolo di depurazione acque, ha diritto ad agire in via di regresso nei confronti del predetto proprietario dell'impianto e gestore del servizio.

    Classificata anche sotto: Acque

    Rv. 675448-01Rassegna di luglio 2025, p. 200Art. 1218 c.c. · Art. 1292 c.c. · Art. 1298 c.c. · Art. 2043 c.c.Dove leggere la sentenza

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per voce da Iuspedia.

Articoli più citati

Gli articoli che le massime di questa sottovoce indicano nei riferimenti normativi almeno due volte.

Corte costituzionale

Le pronunce che hanno deciso su questi articoli, dichiarandoli illegittimi o giudicando la questione. Il legame con la voce passa per gli articoli ed è ricavato da Iuspedia.

  • Ordinanza n. 219/2000Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 2909 c.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 2909 del codice civile e 619 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal giudice dell'esecuzione del Tribunale di Spoleto, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,…

  • Sentenza n. 156/1999Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2043 c.c. · Art. 2051 c.c.

    Dispositivo: Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2043, 2051 e 1227, primo comma, del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, dal giudice di pace di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 29 aprile 1999. Il Presidente: Gr…

  • Ordinanza n. 165/1998Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 2043 c.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2043 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, dal tribunale di Isernia con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1998. Il Presidente: Granata Il redattore: Chiep…

  • Sentenza n. 188/1995Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2043 c.c.

    Dispositivo: Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2043 del codice civile sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, dal Tribunale superiore delle acque pubbliche con l'ordinanza in epigrafe; Dichiara inammissibile ogni altra questione sollevata dal medesimo Tribunale superiore delle acque pubbliche, con la stessa ordinanza. Così deciso…

  • Ordinanza n. 82/1995Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 2043 c.c. · Art. 2051 c.c.

    Dispositivo: Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2043, 2051 e 1227, primo comma, del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, dal Pretore di Lecce con l'ordinanza di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1995. Il Pr…

  • Sentenza n. 372/1994Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2043 c.c.

    Dispositivo: Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2043 cod. civ., sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, dal Tribunale di Firenze con l'ordinanza in epigrafe; Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2059 cod. civ., sollevata in subordine, con riferimento ai cita…

  • Ordinanza n. 258/1989Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2909 c.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2909 del codice civile, 324 e 113, secondo comma, del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 3, 24, 102 e 106 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Torino con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,…

  • Ordinanza n. 353/1987Altro esito

    Questione giudicata su: Art. 2909 c.c.

    Dispositivo: Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Torino che ha sollevato l'incidente iscritto al n. 190 R.O. 1987. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1987. Il Presidente: SAJA Il Redattore: ANDRIOLI Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1987. Il direttore della cancelleria: MINELLI

  • Sentenza n. 88/1979Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2043 c.c.

    Dispositivo: dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2043 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 32 della Costituzione, dal tribunale di Camerino con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1979. F.to: LEONETTO…

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da Iuspedia. Le Rassegne raccolte sono 12, da gennaio 2025 a maggio 2026. Fonti e metodologia

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