Il principio della precostituzione del giudice, sancito dall'art. 25, primo comma, della Costituzione, secondo quanto già ripetutamente affermato, deve ritenersi rispettato allorché l'organo giudicante sia stato istituito dalla legge sulla base di criteri generali fissati in anticipo e non già in vista di singole controversie, e, comunque, nulla esso ha a che vedere con la ripartizione della competenza territoriale tra giudici dettata da normativa nel tempo anteriore alla istituzione del giudizio: ne discende che non contrasta con il surricordato principio la disciplina, contenuta nel codice di procedura civile, della determinazione della competenza per territorio per le cause relative a diritti di obbligazione, in forza della quale il soggetto che assume l'iniziativa della lite può, a sua scelta, convenire la controparte innanzi al giudice del luogo ove questa risiede, o, se persona giuridica, ha la sua sede (artt. 18, 19 cod. proc. civ.: foro generale) ovvero, invece, innanzi al giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio (art. 20 cod. proc. civ.: foro speciale facoltativo). (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 cod. proc. civ., in riferimento all'art. 25 Cost.). - Sul principio costituzionale della precostituzione del giudice, v., tra le tante, S. nn. 29/1958, 22/1959, 1/1965, 508/1989; nonché S. n. 158/1982; v. altresì, con specifico riguardo all'art. 20 cod. proc. civ., S. n. 119/1963. - Sulla differenza tra il principio costituzionale della precostituzione del giudice e le regole determinative della competenza territoriale, v. S. n. 251/1986. - Sulla non conciliabilità con il principio del giudice precostituito per legge, ma in quanto risolubile in base unicamente a scelte discrezionali, dell'"alternativa tra più giudici" già prevista dagli artt. 30 e 31 del codice di procedura penale del 1930: S. n. 88 del 1962.
Art. 20 c.p.c. · Art. 25 cost.