Art. 20 c.p.c. — Foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione

Per le cause relative a diritti di obbligazione e' anche competente il giudice del luogo in cui e' sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940

Cognizione ordinariaVersione 0.3

Atto di citazione

Atto introduttivo del giudizio ordinario davanti al tribunale, con fatti numerati, diritto e conclusioni già scritti per le domande più frequenti, istanze istruttorie, procura in calce e relata.

Procedimento semplificatoVersione 0.1

Ricorso nel procedimento semplificato

Atto introduttivo del procedimento semplificato davanti al tribunale, con fatti numerati, diritto e conclusioni già scritti per le domande più frequenti, la ragione del rito, istanze istruttorie, procura in calce e relata.

Decreto ingiuntivoVersione 0.3

Ricorso per decreto ingiuntivo

Ricorso monitorio per una somma di danaro, con premesse e diritto già scritti secondo la prova del credito, termine dell’art. 641, esecuzione provvisoria e procura in calce.

CautelariVersione 0.1

Ricorso per sequestro conservativo

Ricorso ex art. 671 c.p.c. prima o durante la causa di merito, con il credito, il fondato timore di perdere la garanzia, i beni mobili, immobili e i crediti da sequestrare, e l’istanza di decreto senza contraddittorio.

CautelariVersione 0.1

Ricorso per accertamento tecnico preventivo

Ricorso prima della causa per l’accertamento tecnico urgente (art. 696) o per la consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite (art. 696-bis): motivi dell’urgenza, domanda di merito, competenza dell’art. 693, quesiti per il consulente scritti dai fatti e istanza per l’eccezionale urgenza.

Corte di cassazione

9 pronunce che riguardano l’art. 20 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 15786/2026

    22 maggio 2026

    La clausola contenuta nelle condizioni generali di contratto che stabilisce convenzionalmente il luogo di pagamento del contributo ambientale non richiede la specifica approvazione per iscritto di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., poiché l'incidenza dell'individuazione del luogo di esecuzione della prestazione sulla determinazione del foro competente costituisce effetto previsto dagli artt. 1182 c.c. e 20 c.p.c. e non deriva dalla volontà delle parti di derogare alle norme sulla competenza territoriale.

    Art. 20 c.p.c. · Art. 1181 c.c. · Art. 1341 c.c. · Art. 1342 c.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 55 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 3719/2026

    18 febbraio 2026

    L'art. 23 c.p.c., che prevede per le cause tra condomini il foro speciale ed esclusivo del giudice del luogo in cui si trova l'immobile condominiale, si applica a tutte le liti tra singoli condomini attinenti ai rapporti giuridici derivanti dalla proprietà delle parti comuni dell'edificio o dall'uso e godimento delle stesse, incluse quelle relative al risarcimento dei danni arrecati alla proprietà individuale, mentre non trova applicazione nelle liti tra condomini e amministratore attinenti all'adempimento degli obblighi assunti con il conferimento dell'incarico a quest'ultimo, poiché, in tal caso, ciascuna delle parti (condomini e amministratore uscente) agisce per la tutela di un proprio interesse personale. (Nella specie, la S.C. ha statuito che l'azione proposta da un condominio nei confronti dell'amministratore, al termine dell'incarico, per inadempimento dell'obbligo di dare conto della gestione e di restituire tutte le somme e i documenti detenuti non rientra nella materia condominiale e resta soggetta ai criteri generali di cui agli artt. 18, 19 e 20 c.p.c.).

    Art. 20 c.p.c. · Art. 23 c.p.c. · Art. 18 c.p.c. · Art. 19 c.p.c.

    Rassegna di febbraio 2026, p. 58 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 3225/2026

    13 febbraio 2026

    Qualora la parte, convenuta in giudizio per l'adempimento di un contratto, eccepisca l'incompetenza territoriale del giudice adito, il problema della competenza deve essere risolto alla stregua della prospettazione dell'attore, attenendo al merito l'accertamento relativo alla stessa qualificazione giuridica del rapporto, e a tal riguardo non possono avere rilevanza le contestazioni formulate dal convenuto e la diversa prospettazione dei fatti da lui avanzata, dovendosi tenere separate le questioni concernenti il merito della causa da quelle relative alla competenza; tenuto conto di ciò, se le eccezioni del convenuto non possono in generale influire sulla determinazione del foro di cui all'art. 20 c.p.c., resta comunque dirimente, quale unico limite alla rilevanza dei fatti prospettati dall'attore ai fini della determinazione della competenza, la prospettazione artificiosa da parte del predetto, finalizzata a sottrarre la controversia al giudice precostituito per legge. (In applicazione del principio, in sede di regolamento di competenza, la S.C. ha escluso la riconducibilità della controversia ad un'ipotesi di inadempimento di contratto di prestazione d'opera intellettuale ex art. 2229 e ss. c.c., atteso che dalla stessa prospettazione attorea emergeva la sussumibilità del rapporto in questione nell'ambito di quelli elencati nell'art. 409 n. 3 c.p.c., con conseguente sussistenza della competenza esclusiva e inderogabile del giudice del lavoro del luogo del domicilio del titolare del rapporto di collaborazione, ex art. 413, commi 4 e 8 c.p.c.).

    Art. 20 c.p.c. · Art. 2230 c.c. · Art. 409 c.p.c. · Art. 413 c.p.c.

    Rassegna di febbraio 2026, p. 50 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 3121/2026

    12 febbraio 2026

    In tema di competenza territoriale derogabile, grava sul convenuto che eccepisce l'incompetenza del giudice adito l'onere di contestare specificamente il profilo della competenza con riferimento a tutti i criteri concorrenti facoltativi previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., a pena di inefficacia dell'eccezione per incompletezza.

    Art. 20 c.p.c. · Art. 18 c.p.c. · Art. 19 c.p.c. · Art. 38 c.p.c.

    Rassegna di febbraio 2026, p. 27 ↗

Tutte le 17 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, ottobre 2025 ↗, novembre 2025 ↗, dicembre 2025 ↗, febbraio 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 370/1998

    Questione inammissibile
    6 novembre 1998

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ. e la questione di legittimità costituzionale degli artt. da 18 a 35 cod. proc. civ., rispettivamente sollevate con riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 101 Cost. ed agli artt. 3, 24 e 101 Cost., in quanto identiche questioni sono già state dichiarate inammissibili con la sent. n. 51 del 1998 e non sono state svolte ulteriori ragioni di incostituzionalità. - Sent. n. 51/1998 red.: S. Di Palma

    Art. 18 c.p.c. · Art. 19 c.p.c. · Art. 20 c.p.c. · Art. 35 c.p.c.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 269/1992

    Questione infondata
    12 giugno 1992

    Il principio della precostituzione del giudice, sancito dall'art. 25, primo comma, della Costituzione, secondo quanto già ripetutamente affermato, deve ritenersi rispettato allorché l'organo giudicante sia stato istituito dalla legge sulla base di criteri generali fissati in anticipo e non già in vista di singole controversie, e, comunque, nulla esso ha a che vedere con la ripartizione della competenza territoriale tra giudici dettata da normativa nel tempo anteriore alla istituzione del giudizio: ne discende che non contrasta con il surricordato principio la disciplina, contenuta nel codice di procedura civile, della determinazione della competenza per territorio per le cause relative a diritti di obbligazione, in forza della quale il soggetto che assume l'iniziativa della lite può, a sua scelta, convenire la controparte innanzi al giudice del luogo ove questa risiede, o, se persona giuridica, ha la sua sede (artt. 18, 19 cod. proc. civ.: foro generale) ovvero, invece, innanzi al giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio (art. 20 cod. proc. civ.: foro speciale facoltativo). (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 cod. proc. civ., in riferimento all'art. 25 Cost.). - Sul principio costituzionale della precostituzione del giudice, v., tra le tante, S. nn. 29/1958, 22/1959, 1/1965, 508/1989; nonché S. n. 158/1982; v. altresì, con specifico riguardo all'art. 20 cod. proc. civ., S. n. 119/1963. - Sulla differenza tra il principio costituzionale della precostituzione del giudice e le regole determinative della competenza territoriale, v. S. n. 251/1986. - Sulla non conciliabilità con il principio del giudice precostituito per legge, ma in quanto risolubile in base unicamente a scelte discrezionali, dell'"alternativa tra più giudici" già prevista dagli artt. 30 e 31 del codice di procedura penale del 1930: S. n. 88 del 1962.

    Art. 20 c.p.c. · Art. 25 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art20 · fonte del testo

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