Corte costituzionale

Sentenza n. 372/1994

Questione dichiarata infondata · depositata il 27/10/1994 · relatore Luigi Mengoni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2043 e 2059

del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 27 ottobre 1993

dal Tribunale di Firenze nel procedimento civile vertente tra Sgrilli

Piero ed altri e Colzi Marco ed altra, iscritta al n. 777 del

registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1994 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio civile, promosso da Piero Sgrilli ed

altri contro Marco Colzi e la s.p.a. MEIE Assicuratrice per il

risarcimento dei danni conseguenti alla morte di un proprio congiunto

cagionata da un incidente stradale, il Tribunale di Firenze, con

ordinanza del 27 ottobre 1993, ha sollevato, in riferimento agli

artt. 2, 3 e 32 Cost., questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2043 cod. civ. e, in subordine, dell'art. 2059 cod. civ.,

"nella parte in cui non consentono il risarcimento del danno per

violazione del diritto alla vita".

L'ordinanza non precisa se nella specie la morte dell'infortunata

è stata immediata oppure è sopravvenuta dopo un periodo di

infermità. Ma i referenti di fatto dell'argomentazione lasciano

arguire che si versa nel primo caso.

2.1. - Premesso che la domanda di risarcimento deve considerarsi

proposta alternativamente iure successionis o iure proprio, il

giudice remittente osserva, con riguardo al primo profilo, "che non

si tratta di accertare se in conseguenza della morte del soggetto si

sia determinato un vero e proprio danno biologico in senso stretto (o

fisiologico) risarcibile, ma se dalla lesione del diritto alla salute

tutelato dall'art. 32 Cost. o, comunque, dalla lesione del diritto

alla vita, nasca un conseguente diritto al risarcimento del danno in

capo agli eredi". Invero, la costruzione teorica della lesione del

diritto alla salute elaborata dalla sentenza n. 184 del 1986 di

questa Corte - secondo cui il danno alla salute si identifica con

l'illecito costituito dal fatto menomativo della salute fisio-psichica del soggetto offeso, e "in quanto tale costituisce un danno

presunto" - deve essere estesa "alla ancor più pregnante ipotesi di

violazione del diritto alla vita", in ordine al quale "poco conta che

la norma di riferimento sia l'art. 32 Cost. ovvero l'art. 2 Cost. o

il combinato disposto di entrambe le norme".

Ciò posto, l'ordinanza ritiene che "se la lesione della salute è

l'intrinseca antigiuridicità obiettiva dell'evento dannoso, del

tutto distinto dalle conseguenze", la violazione del diritto alla

vita appare "idonea a determinare effetti risarcitori in quanto tale,

cioè a prescindere dalle conseguenze possibili, ma solo eventuali

(non solo per quanto attiene al danno patrimoniale, ma altresì per

quanto attiene al danno morale, stante la norma di cui all'art. 2059

cod. civ.)". L'argomento contrario alla trasmissibilità agli eredi

del diritto al risarcimento desunto dalla natura personalissima del

diritto alla vita e alla salute confonde questo diritto, sicuramente

non patrimoniale, col diritto patrimoniale (credito) al risarcimento

dei danni prodotti dalla lesione del diritto.

Il vero ostacolo, conclude il giudice remittente, è costituito

dalla natura non patrimoniale del danno insito nella lesione del

diritto alla salute (o alla vita) per sé considerata, mentre "non

sfugge che una lettura dell'art. 2043 cod. civ. all'interno del

titolo IX del libro IV del codice civile può indurre a ritenere

risarcibile il solo danno produttivo di conseguenze patrimoniali".

Se così è, l'art. 2043, in quanto non consente il risarcimento

della lesione, per sé considerata, dei diritti primari alla salute e

alla vita, non solo contrasta con gli artt. 2 e 32 Cost., ma pure con

l'art. 3 Cost. Invero, dopo le sentenze nn. 356 e 485 del 1991 di

questa Corte, la rendita corrisposta dall'INAIL ai superstiti del

lavoratore deceduto in seguito all'infortunio include una funzione di

ristoro anche del danno biologico, "almeno per quella parte che

appare riconducibile alla mera attitudine a produrre reddito". Si

verificherebbe perciò "una inammissibile violazione del principio di

eguaglianza: l'illecito previdenziale riceverebbe un trattamento

giuridico privilegiato rispetto all'illecito civile, tutte le volte

in cui la conseguenza dell'illecito fosse la morte del soggetto

leso".

2.2. - Qualora si ritenesse che l'art. 2043 cod. civ., in quanto

destinato a regolare il risarcimento del danno patrimoniale, non può

essere censurato perché non prevede la risarcibilità dei danni non

patrimoniali connessi a violazioni del diritto alla salute o del

diritto alla vita, la censura dovrebbe rivolgersi contro l'art. 2059

cod. civ., sia perché generalmente interpretato in senso ristretto

al solo danno morale soggettivo, sia perché limita il risarcimento

alle ipotesi di illecito penale.

3. - Passando ad esaminare la domanda di risarcimento come

proposta iure proprio, l'ordinanza afferma che "non si vede quale

ostacolo possa porsi, almeno in astratto (cioè in riferimento alla

costruzione dommatica dell'istituto), a ritenere che in presenza e a

causa della morte del soggetto leso si determini l'evento

(naturalistico) di una rilevante lesione dell'integrità psico-fisica

(con evidente accentuazione dell'aspetto psichico della stessa) in

danno degli stretti congiunti", ed esclude che "un danno siffatto

possa in qualche modo confondersi col danno morale subiettivo, pena

la confusione tra nozioni completamente diverse, quali il danno

evento e il danno conseguenza".

La configurazione del danno biologico a causa di morte come dovuto

iure proprio è stimata "più agevole e forse anche più corretta

nelle sue conseguenze concrete", sia perché limita il risarcimento

agli stretti congiunti, sia perché apre la via della prova contraria

all'esistenza del danno, che invece, secondo l'altra costruzione,

sarebbe presunta. Ma anche questa configurazione urterebbe contro le

difficoltà di ordine positivo esposte nella prima parte: "gli

stretti congiunti, che a causa della morte del parente abbiano

effettivamente subìto una apprezzabile menomazione della propria

integrità psico-somatica, non potrebbero invocare la tutela

dell'art. 2043 cod. civ., posto che l'ingiustizia del danno

risarcibile, secondo l'interpretazione prima delineata, non

prescinderebbe dall'alterazione in peggio di pregresse utilità

economiche".

Inoltre, ammessa la risarcibilità del danno alla salute nelle

ipotesi in cui esso si identifica con la lesione dell'integrità

fisio-psichica dello stesso soggetto, e quindi è presunto, "si

determinerebbe una inammissibile disparità di trattamento (in

peggio) in riferimento a tutti quei soggetti che vedessero menomata

la propria integrità psico-fisica a causa della morte di un

familiare, piuttosto che a causa di un comportamento lesivo

direttamente e oggettivamente posto in essere nei propri confronti".

In spregio all'art. 3 Cost., "riceverebbero discipline profondamente

diverse situazioni sostanzialmente identiche, essendo identiche le

posizioni soggettive lese".

Anche sotto il secondo profilo viene sollevata in via subordinata,

per le medesime ragioni, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2059 cod. civ. Considerato in diritto

1. - Il Tribunale di Firenze ha sollevato, in riferimento agli

artt. 2, 3 e 32 Cost., questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2043 cod. civ. e, in subordine, dell'art. 2059 cod. civ.,

"nella parte in cui non consentono il risarcimento del danno per

violazione del diritto alla vita".

La questione è proposta sotto entrambi i profili di

risarcibilità del danno prospettati in questa ipotesi dalla

giurisprudenza: ai congiunti della vittima una parte (minoritaria)

dei giudici accorda, iure hereditario, un risarcimento riferito alla

lesione patita da colui che in conseguenza del fatto illecito ha

perduto la vita, mentre la maggioranza non riconosce se non la

risarcibilità iure proprio del danno alla salute eventualmente

derivato ai familiari a causa della morte dell'offeso. Sebbene

connesse, la seconda essendo una qualità della prima, vita e salute

sono beni giuridici diversi, oggetto di diritti distinti, sicché la

lesione dell'integrità fisica con esito letale non può considerarsi

una semplice sottoipotesi di lesione alla salute in senso proprio, la

quale implica la permanenza in vita del leso con menomazioni

invalidanti.

L'ordinanza non intende investire impropriamente il giudice delle

leggi della soluzione del contrasto interpretativo insorto nella

giurisprudenza, ma piuttosto promuovere, in relazione all'una e

all'altra delle soluzioni ipotizzate, il riesame della questione di

conformità del diritto positivo all'imperativo costituzionale di

tutela risarcitoria dei diritti fondamentali alla vita e alla salute,

con riguardo a un caso differente da quello contemplato dalla

sentenza di questa Corte n. 184 del 1986.

La tutela non può attuarsi se non con la mediazione del sistema

della responsabilità civile organizzato dall'ordinamento

legislativo: sistema che solo il legislatore può modificare. Occorre

perciò esaminare se nell'ipotesi denominata (con formula equivoca)

"danno biologico da morte" ricorrano, nell'uno o nell'altro dei due

sensi sopra distinti, tutte le condizioni alle quali il risarcimento

è subordinato dall'art. 2043 c.c. Altrimenti, la questione dovrà

essere spostata sull'art. 2059.

2.1. - Sotto il primo profilo la questione non è fondata.

Incoerentemente con la distinzione, riconosciuta anche

dall'ordinanza, del diritto alla vita dal diritto alla salute,

l'ipotesi di risarcibilità iure hereditario del danno biologico a

causa di morte è valutata dal giudice rimettente alla stregua della

costruzione teorica del danno alla salute elaborata dalla sentenza

citata, peraltro non rettamente compresa. Là dove qualifica come

"presunto" tale danno, identificandolo col fatto (illecito) lesivo

della salute, essa intende dire che la prova della lesione è, in re

ipsa, prova dell'esistenza del danno (atteso che da una seria lesione

dell'integrità fisio-psichica difficilmente si può guarire in modo

perfetto), non già che questa prova sia sufficiente ai fini del

risarcimento. È sempre necessaria la prova ulteriore dell'entità

del danno, ossia la dimostrazione che la lesione ha prodotto una

perdita di tipo analogo a quello indicato dall'art. 1223 cod. civ.,

costituita dalla diminuzione o privazione di un valore personale (non

patrimoniale), alla quale il risarcimento deve essere

(equitativamente) commisurato. Il fraintendimento ha indotto il

giudice rimettente a ritenersi dispensato dall'esaminare - prima di

interrogarsi sulla risarcibilità del danno iure successionis - se un

diritto di risarcimento sia effettivamente entrato nel patrimonio del

defunto.

Inoltre, il trasferimento dell'impianto teorico della sentenza n.

184 - costruito sull'ipotesi di "menomazione dell'integrità psico-fisica dell'offeso, che trasforma in patologia la stessa fisiologica

integrità" - alla diversa ipotesi di lesione dell'integrità fisica

immediatamente letale (senza il tramite di una fase intermedia di

malattia), sul riflesso che la morte è la massima lesione possibile

della salute, ha portato a una conclusione paradossale. Nella seconda

ipotesi l'evento morte viene escluso dagli elementi costitutivi del

fatto illecito e annoverato tra i danni conseguenza, irrilevanti

secondo la detta costruzione dogmatica: "se la lesione alla salute è

l'intrinseca antigiuridicità dell'evento dannoso, del tutto distinto

dalle conseguenze, appare evidente che l'evento morte, per quanto

ravvicinato sia all'evento lesione, non può che porsi

ontologicamente, prima che temporalmente, tra le conseguenze del

fatto: è, cioè, una conseguenza della violazione; ma la lesione del

bene salute, e con essa il danno evento, si è già verificata". Ma

con ciò - una volta corretto l'errore che rapporta il danno

risarcibile alla lesione per se stessa, indipendentemente dalle

conseguenze pregiudizievoli - si finisce col dar ragione alla

giurisprudenza contraria ad ammettere pretese risarcitorie iure

hereditario: giurisprudenza fondata sull'argomento, risalente a una

non recente sentenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione

(n. 3475 del 1925), secondo cui un diritto di risarcimento può

sorgere in capo alla persona deceduta limitatamente ai danni

verificatisi dal momento della lesione a quello della morte, e quindi

non sorge in caso di morte immediata, la quale impedisce che la

lesione si rifletta in una perdita a carico della persona offesa,

ormai non più in vita.

2.2. - L'ostacolo a riconoscere ai congiunti un diritto di

risarcimento in qualità di eredi non proviene dunque, come pensa il

giudice a quo, dal carattere patrimoniale dei danni risarcibili ai

sensi dell'art. 2043 cod. civ., bensì da un limite strutturale della

responsabilità civile: limite afferente sia all'oggetto del

risarcimento, che non può consistere se non in una perdita cagionata

dalla lesione di una situazione giuridica soggettiva, sia alla

liquidazione del danno, che non può riferirsi se non a perdite. A

questo limite soggiace anche la tutela risarcitoria del diritto alla

salute, con la peculiarità che essa deve essere ammessa, per

precetto costituzionale, indipendentemente dalla dimostrazione di

perdite patrimoniali, oggetto del risarcimento essendo la diminuzione

o la privazione di valori della persona inerenti al bene protetto.

Pertanto, sotto il primo profilo, la prospettata illegittimità

costituzionale delle norme denunziate per contrarietà agli artt. 2 e

32 Cost. non sussiste. Di non facile comprensione è poi il

confronto, instaurato ai fini dell'art. 3 Cost., con la disciplina

delle prestazioni previdenziali per infortunio sul lavoro, modificata

dalle sentenze nn. 356 e 485 del 1991 di questa Corte, ulteriormente

sviluppate dalla sent. n. 37 del 1994, in relazione all'ipotesi di

infortunio inabilitante. Da tali pronunce non si può argomentare che

in caso di infortunio mortale la rendita corrisposta dall'INAIL ai

superstiti include il risarcimento del danno biologico derivato al

lavoratore per la parte "riconducibile alla mera attitudine a

produrre reddito": questo tipo di danno non è configurabile proprio

perché l'assicurato è morto. La rendita spetta iure proprio ai

superstiti indicati dall'art. 85 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124

(modificato dalla legge 10 maggio 1982, n. 251), giusta una regola

analoga a quella dell'art. 1920, terzo comma, cod. civ. (estranea

all'istituto della responsabilità civile), ed è destinata a

indennizzare forfettariamente il pregiudizio patrimoniale sofferto a

ragione del loro rapporto di dipendenza economica col defunto, mentre

il danno biologico ad essi eventualmente derivato dalla morte del

familiare è disciplinato dal diritto comune.

3.1. - Sotto il profilo del "danno alla salute iure proprio" la

questione è infondata in relazione all'art. 2043 cod. civ., ed è

infondata, nei sensi appresso precisati, anche in relazione all'art.

2059 cod. civ.

Il secondo profilo è prospettato quasi si trattasse di un titolo

concorrente, in via alternativa, di risarcibilità del medesimo

danno. Tuttavia non sfugge al giudice a quo la diversità di oggetto

della pretesa risarcitoria avanzata iure proprio, in quanto

riferibile non alla lesione dell'integrità fisica patita dalla

vittima, ma al danno alla salute che l'evento mortale ha causato al

familiare in forma di patologia fisio-psichica permanente.

Contro la pretesa di risarcimento l'ordinanza ripropone le

medesime difficoltà esposte nella prima parte, procedenti dalla

limitazione della previsione dell'art. 2043 ai danni patrimoniali e

dell'art. 2059 al danno morale soggettivo. Ma il conseguente sospetto

di illegittimità costituzionale per contrasto con la tutela del

diritto alla salute è avanzato tralasciando l'esame della dottrina

accolta dalla Corte di cassazione (sentenze nn. 357 e 2009 del 1993),

che ritiene applicabile l'art. 2043 cod. civ. (e insieme l'art. 1223,

richiamato dall'art. 2056) per analogia iuris. Dalla ratio dell'art.

2043, coordinata con l'esigenza di effettività della tutela dei

diritti fondamentali, questa soluzione ermeneutica argomenta un

principio di risarcibilità dei danni più generale di quello

originariamente tradotto nella regola del codice civile, comprendente

non solo i danni patrimoniali, ma pure i danni non patrimoniali

causati dalla lesione di un diritto personale costituzionalmente

protetto, quale il diritto alla salute.

3.2. - In realtà, come si arguisce dal passaggio successivo con

cui è introdotta anche sotto il secondo profilo la censura di

violazione dell'art. 3 Cost., il Tribunale di Firenze non intende

riaccendere la questione in generale - "indiscusso essendo in tutti

gli altri casi il risarcimento generale del danno alla salute" -, ma

proporla ex novo in relazione al caso, non considerato dalla sentenza

n. 184, di danno alla salute derivato dall'uccisione di una persona a

un suo familiare. In questo caso, connotato dalla disgiunzione del

soggetto che pretende il risarcimento dal titolare del bene

primamente leso dal fatto illecito, il danno biologico patito dal

familiare non è identificabile come danno evento, apparendo soltanto

come conseguenza della lesione di un diritto altrui.

Apprezzato in tale prospettiva, il pregiudizio del terzo non

sarebbe risarcibile, mancando nei suoi confronti il presupposto del

danno ingiusto. Né si può dire che dovrebbe allora essere negata

anche la risarcibilità del danno patrimoniale risentito dai

congiunti legati alla vittima da un rapporto di dipendenza economica

giuridicamente tutelato. In quest'altro caso la perdita lamentata dai

superstiti si identifica, essendone una implicazione necessaria, con

l'estinzione del rapporto giuridico che obbligava la persona deceduta

a provvedere ai loro bisogni: in quanto incide su un rapporto

obbligatorio strettamente personale facente capo al defunto, il

medesimo fatto illecito lede in pari tempo una situazione giuridica

vantaggiosa per i congiunti, qualificandosi anche nei loro confronti

come cagione di danno ingiusto imputabile all'autore.

All'estinzione dei rapporti di coniugio o di parentela della

persona deceduta, invece, non inerisce necessariamente una lesione

della salute del coniuge o dei parenti superstiti. Perciò, ove si

dimostri che l'infortunio mortale ha causato a un familiare una

lesione fisio-psichica (infarto da shock o uno stato di prostrazione

tale da spegnere il gusto di vivere), l'ipotesi di risarcibilità del

danno nei termini dell'art. 2043 deve essere valutata in una

prospettiva diversa, la quale assuma la lesione del terzo quale

evento dannoso integrante una autonoma fattispecie di danno ingiusto,

così trasferendo il problema dal presupposto dell'ingiustizia del

danno a quello della colpa. Questa diversa impostazione mette in luce

il vero ostacolo al risarimento secondo il modello dell'art. 2043: il

criterio soggettivo di imputazione del danno ivi indicato si

ridurrebbe a mera finzione, non essendo possibile, per difetto di

concreta prevedibilità dell'evento, una valutazione autonoma della

colpa. L'evento di danno ai familiari sarebbe messo in conto

all'autore in base a una valutazione "allargata" della colpa commessa

nei confronti di un altro soggetto, titolare del bene (vita) protetto

dalla regola di condotta violata (nella specie, una regola del codice

della strada): valutazione compiuta ex post dal giudice assumendo a

referente l'elemento soggettivo di un'altra fattispecie e con ampio

margine di arbitrio, come dimostra, a modo di esempio, la

distinzione, praticata dalle corti inglesi (col solo argomento

economico dell'opportunità di non aggravare troppo il rischio delle

compagnie di assicurazione) a seconda che il terzo sia stato colpito

da shock nervoso come spettatore occasionale dell'incidente o, più

tardi, lontano dal luogo del sinistro.

Sarebbe fuori tema obiettare che nella responsabilità

extracontrattuale, secondo l'interpretazione dell'art. 2056 cod. civ.

suggerita dalla relazione al codice, si risponde anche dei danni

imprevedibili. La distinzione tra danni prevedibili e danni

imprevedibili (come quella tra i danni diretti e danni indiretti)

attiene ai danni conseguenze nel senso dell'art. 1223, la cui

risarcibilità, limitatamente o no ai danni prevedibili, presuppone

già compiuto (previo accertamento del nesso di causalità alla

stregua degli artt. 40 e 41 cod. pen.) il giudizio di imputabilità

del danno evento, giudizio regolato in generale dal criterio della

colpa.

In definitiva, non di responsabilità inquadrata nell'art. 2043 si

tratterebbe, ma di responsabilità oggettiva per pura causalità. Si

aggiunga che l'assolutezza del diritto alla salute non consentirebbe

limiti alla sfera dei soggetti legittimati alla pretesa di

risarcimento. Il riferimento ai limiti soggettivi di risarcibilità

del danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ. sarebbe arbitrario,

la loro giustificazione essendo legata alla ratio peculiare di questa

norma. Poiché il danno patito dal terzo è qui eccezionalmente

risarcibile sul solo presupposto di essere stato "cagionato" da un

fatto illecito penalmente qualificato, la tutela risarcitoria deve

fondarsi su una relazione di interesse del terzo col bene protetto

dalla norma incriminatrice, argomentabile, in via di inferenza

empirica, in base a uno stretto rapporto familiare (o parafamiliare,

come la convivenza more uxorio).

3.3. - L'esclusione dell'ipotesi in esame di danno biologico

dall'ambito di tutela dell'art. 2043 cod. civ., essendo determinata

da difetto di uno dei requisiti della fattispecie normativa, non è

adducibile come motivo di contrasto con la garanzia costituzionale

della salute. Priva di consistenza è poi la pretesa violazione del

principio di eguaglianza rispetto agli "altri casi", per la

contraddizione che non consente di denunciare per contrasto con

l'art. 3 Cost. una disparità di trattamento connessa a una

diversità essenziale delle rispettive fattispecie.

4. - La stessa giurisprudenza prevalente, che ammette il

risarcimento iure proprio, ne riconosce in sostanza l'estraneità al

modello dell'art. 2043. Il risarcimento è accordato in base al nesso

di causalità col fatto illecito - sempre oggettivamente

qualificabile come reato, trattandosi di omicidio, salve le

discriminanti dello stato di necessità e della legittima difesa -

indipendentemente da un giudizio di colpevolezza dell'autore, secondo

le regole civili, nei rapporti col familiare. Il modello risarcitorio

applicato è dunque, più o meno consapevolmente, quello dell'art.

2059 cod. civ.

Nell'ordinanza di rimessione si obietta che i "danni non

patrimoniali" previsti dall'art. 2059 si restringono al danno morale

soggettivo, che deve essere tenuto distinto dal danno alla salute

"pena la confusione fra nozioni completamente diverse, quali sono il

danno evento e il danno conseguenza". Ma va replicato anzitutto che

un simile criterio di differenziazione è legato alla premessa di

fondo, già confutata, da cui muove il giudice a quo. Il danno

biologico, al pari di ogni altro danno ingiusto, è risarcibile

soltanto come pregiudizio effettivamente conseguente a una lesione.

In secondo luogo, nell'ipotesi particolare di cui si discute

l'interpretazione restrittiva dell'art. 2059, in relazione all'art.

185 cod. pen., non regge alla prova dell'argomento pratico

dell'irrazionalità di una decisione che nelle conseguenze dello

shock psichico patito dal familiare discerna ciò che è soltanto

danno morale soggettivo da ciò che incide sulla salute, per

ammettere al risarcimento solo il primo. Il danno alla salute è qui

il momento terminale di un processo patogeno originato dal medesimo

turbamento dell'equilibrio psichico che sostanzia il danno morale

soggettivo, e che in persone predisposte da particolari condizioni

(debolezza cardiaca, fragilità nervosa, ecc.), anziché esaurirsi in

un patema d'animo o in uno stato di angoscia transeunte, può

degenerare in un trauma fisico o psichico permanente, alle cui

conseguenze in termini di perdita di qualità personali, e non

semplicemente al pretium doloris in senso stretto, va allora

commisurato il risarcimento.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2043 cod. civ., sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e

32 della Costituzione, dal Tribunale di Firenze con l'ordinanza in

epigrafe;

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 2059 cod. civ.,

sollevata in subordine, con riferimento ai citati parametri

costituzionali, dal medesimo tribunale con la stessa ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 ottobre 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 ottobre 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:372 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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