Codice di procedura civile

Art. 608 c.p.c. — Modo del rilascio

[1]((L'esecuzione inizia con la notifica dell'avviso con il quale l'ufficiale giudiziario comunica almeno dieci giorni prima alla parte, che e' tenuta a rilasciare l'immobile, il giorno e l'ora in cui procedera')).113a115116

[2]Nel giorno e nell'ora stabiliti, l'ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, si reca sul luogo dell'esecuzione e, facendo uso, quando occorre, dei poteri a lui consentiti dall'articolo 513, immette la parte istante o una persona da lei designata nel possesso dell'immobile, del quale le consegna le chiavi, ingiungendo agli eventuali detentori di riconoscere il nuovo possessore.

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

113a

con decorrenza dal 1 gennaio 2006

Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-quater) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1 gennaio 2006.

115

Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° gennaio 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° gennaio 2006."

116

Il D.L.14 marzo 2005, n. 35,convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L.30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006."

Testo vigente dal 11 settembre 2005

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EsecuzioneVersione 0.1

Precetto per consegna o rilascio

Precetto per il rilascio di un immobile o per la consegna di beni mobili, con il titolo descritto nei suoi estremi, la descrizione sommaria dei beni, il termine fissato nel titolo, gli avvertimenti dell’art. 480, procura in calce, relate, richiesta di esecuzione all’ufficiale giudiziario e schema del preavviso di rilascio.

Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 608 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 24053/2025

    28 agosto 2025

    Nell'ordinamento di uno Stato di diritto, l'obbligo di dare esecuzione ai provvedimenti giurisdizionali è incondizionato, di modo che il suo inadempimento, protratto oltre il tempo ragionevolmente necessario ad approntare i mezzi che tale esecuzione richieda, costituisce fatto che è, di per sé, fonte di responsabilità della P.A. obbligata, senza necessità per il danneggiato di provare il dolo o la colpa del personale di volta in volta intervenuto.

    Art. 608 c.p.c. · Art. 2043 c.c. · Art. 513 c.p.c. · Art. 1218 c.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 16077/2025

    16 giugno 2025

    In tema di opposizione tardiva alla convalida di sfratto ex art. 668 c.p.c., il termine, previsto a pena di inammissibilità, di dieci giorni dall'inizio dell'esecuzione va fatto decorrere, nel caso di esecuzione per consegna o rilascio, dalla data della notifica del preavviso previsto dall'art. 608 c.p.c., il quale, a seguito delle modifiche apportate alla norma dalla l. n. 80 del 2005, costituisce l'inizio dell'esecuzione per rilascio e non, come nella formulazione antecedente, mero atto ad essa prodromico.

    Art. 608 c.p.c. · Art. 668 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 14158/2025

    27 maggio 2025

    In tema di esecuzione per consegna o rilascio, qualora il soggetto passivo dell'esecuzione avanzi opposizione al verbale di immissione in possesso ex art. 608 c.p.c. con ricorso presentato direttamente al giudice della cognizione, si configura una nullità insuscettibile di sanatoria, poiché la violazione della necessaria bifasicità delle opposizioni esecutive consente la trasmissione dell'atto introduttivo al giudice dell'esecuzione soltanto se quest'ultimo è posto in condizione di esaminarlo tempestivamente, in relazione alla natura e ai motivi dell'opposizione, non già se questa risulta tardiva perché proposta successivamente all'immissione dell'istante nel possesso del bene oggetto di esecuzione.

    Art. 608 c.p.c. · Art. 615 c.p.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 793/1988

    Questione inammissibile
    7 luglio 1988

    Manifesta inammissibilità della questione per omessa motivazione in ordine alla rilevanza e alla non manifesta infondatezza della stessa, essendosi il giudice limitato a trascrivere altra ordinanza di rimessione. - S. n. 128/1987, O. nn. 204/1986, 281/1986, 306/1986, 511/1987; 571/1987.

    Art. 608 c.p.c. · Art. 1 cost. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 607/1988

    Questione inammissibile
    31 maggio 1988

    È manifestamente inammissibile - per il carattere discrezionale della scelta operata dal legislatore - la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 1, 2, 3, secondo comma, 29, 31, 36, 42, secondo comma, e 47, secondo comma, Cost., dell'art. 608 c.p.c. nella parte in cui non subordina l'eseguibilità del provvedimento di rilascio nei confronti del conduttore non moroso alla concreta reperibilità di altro alloggio, anche allorché il locatore non abbia agito per necessità. V. ord. 571/1987.

    Art. 608 c.p.c. · Art. 1 cost. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 571/1987

    Questione inammissibile
    18 dicembre 1987

    Il diritto all' abitazione e l'autonomia negoziale non costituiscono situazioni giuridiche di rilevanza costituzionale, onde non e` ammissibile il giudizio di costituzionalita` in ordine alla prospettata lesione di esse, tanto meno ove - a tutela delle medesime situazioni - il giudice a quo richieda una pronuncia additiva implicante una scelta discrezionale tra molteplici, possibili interventi, attivita` questa di spettanza del legislatore. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale sollevata in riferimento all'art. 42, comma secondo, in combinato disposto con gli artt. 1, 2, 3, comma secondo, 29, 31, 36 e 47, comma secondo, Cost., e relativa all'art. 608 cod.proc.civ., in quanto consente l'esecuzione del provvedimento di rilascio di un immobile adibito ad abitazione senza subordinarlo alla concreta reperibilita` di un'altra abitazione da parte del conduttore non moroso, pur se il locatore non agisca esecutivamente per necessita` abitativa primaria). - Cfr. S.n. 89/1984 e n. 252/1983.

    Art. 608 c.p.c. · Art. 1 cost. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 11 settembre 2005

Confronto con la versione in vigore dal 28 ottobre 1940 al 11 settembre 2005. 2 parole tolte, 11 parole aggiunte.

tolto: L'ufficialeaggiunto: L'esecuzione inizia con la notifica dell'avviso con il quale l'ufficiale giudiziario comunica almeno tolto: tre aggiunto: dieci giorni prima alla parte, che e' tenuta a rilasciare l'immobile, il giorno e l'ora in cui procedera'.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Le note di aggiornamento ufficiali

  • Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-quater) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1 gennaio 2006.

  • Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° gennaio 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° gennaio 2006."

  • Il D.L.14 marzo 2005, n. 35,convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L.30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51, ha disposto (con l'art. 2, comma 3-sexies) che "Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia e' gia' stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore. L'intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006."

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Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art608 · fonte del testo

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