Corte di cassazione · Massimario

Comunità europea

Voce 048 della classificazione del Massimario

29 massime, da pronunce dal 13 gennaio 2025 al 22 maggio 2026

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Come il Massimario suddivide la voce, con il numero di massime. Quelle con una pagina propria raccolgono lì le loro massime.

  • Comunità economica europea9 massime
  • Direttive9 massime
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  • In genere4 massime

Massime della Corte di cassazione

29 massime classificate sotto questa voce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 15819/2026

    Corte di giustizia › Sentenze › Sulla tutela dei consumatori

    Principio di effettività della tutela del consumatore in base al diritto dell'Unione Europea - Decreto ingiuntivo - Opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. - Rilievo officioso del giudice dell’opposizione dell’ammissibilità e dell'incompetenza fondata sul foro del consumatore - Necessità - Limitazione del controllo officioso al profilo dell’abusività delle clausole - Esclusione.

    Ai fini del rispetto del principio di effettività della tutela giurisdizionale dei diritti riconosciuti al consumatore dalla direttiva 93/13/CEE e dalle sentenze della CGUE del 17 maggio 2022, il giudice è tenuto a valutare l'ammissibilità dell'opposizione tardiva, ex art. 650 c.p.c., proposta dal consumatore avverso il decreto ingiuntivo e a rilevare d'ufficio l'incompetenza per territorio, in ragione del foro del consumatore, funzionale ed inderogabile, non potendo il controllo giudiziale essere limitato al carattere abusivo delle clausole contrattuali.

    Classificata anche sotto: Procedimenti sommari

    Rv. 678371-01Rassegna di maggio 2026, p. 168Art. 650 c.p.c. · Art. 66-bis cod. cons.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 14916/2026

    Corte di giustizia › Ricorso › In via pregiudiziale

    Sentenze della CGUE su rinvio pregiudiziale - Decorrenza degli effetti - Potere di loro limitazione temporale - Carattere eccezionale - Condizioni - Titolarità esclusiva in capo alla CGUE - Esercizio nella stessa sentenza che detta il principio - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze per il giudice nazionale - Fattispecie.

    Corte di giustizia › Sentenze

    Le sentenze emesse dalla Corte di giustizia UE a seguito di rinvio pregiudiziale producono effetti fin dall'entrata in vigore della norma interpretata e il potere di limitarne l'applicazione nel tempo, nell'interpretazione della stessa Corte, ha carattere eccezionale, potendo essere esercitato solo se la pronuncia è tale da rimettere in discussione rapporti giuridici costituiti in buona fede con il rischio di gravi ripercussioni economiche, e spetta esclusivamente alla stessa Corte di giustizia che, per ragioni di certezza del diritto e di parità di trattamento, può esplicarlo unicamente nella medesima decisione che fornisce l'interpretazione richiesta, restando così precluso al giudice nazionale di procedere in via autonoma a temperare gli effetti della giurisprudenza eurounitaria. (Nella specie, la S.C. ha escluso la ricorrenza delle anzidette condizioni per disporre l'invocata graduazione temporale degli effetti delle sentenze della CGUE pronunciate in tema di retribuzione spettante al lavoratore durante le ferie, ex art. 7 della Direttiva 2003/88/CE).

    Rv. 678796-01Rassegna di maggio 2026, p. 199Art. 1375 c.c. · Art. 363-bis c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 14200/2026

    Trasferimento dei titoli PAC - Natura consensuale - Effetti - Procedure di comunicazione o registrazione presso AGEA - Elementi costitutivi della validità del trasferimento - Esclusione - Conseguenze.

    In tema di esecuzione forzata, il trasferimento della titolarità dei titoli PAC (diritti agli aiuti comunitari in agricoltura) tra soggetti privati ha natura consensuale e, ai sensi dell'art. 1376 c.c., produce effetti reali immediati tra le parti al momento della conclusione del contratto, mentre le procedure di comunicazione, presentazione o registrazione della cessione presso l'AGEA non costituiscono elementi integrativi o costitutivi della validità del trasferimento sul piano civilistico, ma assolvono alla sola finalità di rendere l'atto opponibile alla Pubblica Amministrazione, ai fini dell'erogazione dei contributi nell'annualità di riferimento; ne consegue che, laddove l'atto di cessione dei titoli sia intervenuto in data certa anteriore al pignoramento, i beni devono considerarsi già usciti dal patrimonio del debitore, rendendo il pignoramento inefficace, a nulla rilevando che gli adempimenti amministrativi presso l'organismo pagatore siano stati completati in epoca successiva.

    Classificata anche sotto: Esecuzione forzata › Immobiliare

    Rv. 678071-01Rassegna di maggio 2026, p. 151Art. 1376 c.c. · Art. 513 c.p.c. · Art. 556 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 11412/2026

    Direttive

    Mancato recepimento di direttive comunitarie - Medici specializzandi - Durata dei corsi inferiore a quella unionale - Diritto al risarcimento del danno - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie.

    In tema di danno da mancato recepimento delle direttive comunitarie in materia di remunerazione dei medici specializzandi, il diritto al risarcimento non è precluso in relazione alla frequenza di corsi per i quali era prevista una durata inferiore a quella unionale, in quanto lo Stato è tenuto ad adeguare i corsi di specializzazione medica alle prescrizioni delle direttive comunitarie anche con riguardo alla loro durata. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata che aveva negato il diritto al risarcimento del danno nei confronti di medici che avevano conseguito la specializzazione seguendo corsi di durata inferiore a quella quadriennale indicata dalle direttive CEE).

    Rv. 678670-01Rassegna di marzo 2026, p. 277Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 8788/2026

    Comunità economica europea

    Aiuti di Stato de minimis nel settore agricolo - Reg.

    UE/1408/2013 - Non operatività del sistema informativo centralizzato nazionale - Dichiarazione in forma di autocertificazione sul non percepimento di importi eccedenti il tetto massimo - Presentazione in un momento antecedente la concessione dell’aiuto - Necessità - Fondamento - Conseguenze. In tema di aiuti di Stato de minimis nel settore agricolo, ai sensi del Reg. UE/1408/2013, fino alla data di piena operatività del sistema informativo centralizzato nazionale, la dichiarazione dell'impresa richiedente, in forma di autocertificazione, relativa agli aiuti percepiti nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi precedenti, finalizzata alla verifica di non superamento del tetto massimo previsto, pur non costituendo un presupposto di ammissibilità o di procedibilità della domanda, integra un adempimento che, quale strumento di controllo dell'ente e forma di collaborazione dell'impresa, deve risultare acquisito dall'autorità concedente prima della concessione dell'aiuto di Stato e, dunque, al momento deliberativo dell'aiuto medesimo, con la conseguenza che, in assenza di detta dichiarazione, non sorge in capo all'impresa il diritto all'erogazione delle somme richieste a titolo di indennizzo, risultando illegittimo, per violazione del diritto eurounitario, il loro pagamento, restando irrilevante sia una normativa regionale che, in contrasto con quella eurounitaria, non contempli tale dichiarazione, sia l'eventuale affidamento del richiedente sul punto.

    Rv. 677385-01Rassegna di marzo 2026, p. 248Art. 52 Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea · Art. 14 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 8471/2026

    Direttive

    Medici formati nel corso di formazione specifica in medicina generale regolato dal d.lgs. n. 256 del 1991 - Distinzione rispetto ai medici specializzati nei corsi di specializzazione disciplinati dal d.lgs. n. 257 del 1991 - Estensione ai primi della disciplina interna di attuazione delle direttive europee, emanata in relazione ai secondi -Esclusione - Fondamento.

    Ai medici titolari di formazione specifica in medicina generale, regolata dal d.lgs. n. 256 del 1991, non è estensibile la disciplina interna, attuativa delle direttive europee, emanata in relazione ai medici specializzati nei corsi di specializzazione di cui al d.lgs. n. 257 del 1991, ciò in ragione sia della diversità della disciplina contenuta nel citato d.lgs. n. 256 del 1991 - adottato in adempimento di uno specifico obbligo comunitario diverso da quello contenuto nelle direttive relative ai medici specializzandi -, che della peculiarità della posizione dei medici di medicina generale, non assimilabile a quella dei medici specializzati, confermata dalla differente strutturazione del relativo corso, oltre che dal fatto che il d.lgs. n. 368 del 1999 ha regolato la materia della formazione specifica in medicina generale e quella degli altri corsi di specializzazione rispettivamente nel quarto e nel quinto Titolo, così rendendo evidente la non estensibilità della disciplina prevista per gli specializzandi ai medici di medicina generale.

    Classificata anche sotto: Responsabilità civile › Amministrazione pubblica

    Rv. 677994-01Rassegna di marzo 2026, p. 239Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 5004/2026

    Direttive

    Tardiva trasposizione dell'art. 12, paragrafo 2, Direttiva 2004/80/CE - Risarcimento del danno - Familiari della vittima - Diritto all’indennizzo - Nozione unionale e nazionale - Corte di giustizia, sentenza del 2 maggio 2025, causa C-640/24 - Ordinamento nazionale - Danno dei congiunti come danno diretto.

    In tema di risarcimento del danno per l'inadempimento statuale all'obbligo di trasposizione tempestiva dell'art. 12, paragrafo 2, della Direttiva 2004/80/CE - che impone agli Stati membri di riconoscere un indennizzo alle vittime di reati intenzionali violenti - la nozione di "vittima del reato" include anche i familiari dell'ucciso, in virtù sia dell'elaborazione a livello unionale e, in particolare, dell'interpretazione datane dalla Corte di Giustizia UE, con sentenza 2 maggio 2025, in causa C-640/24, sia della configurazione, nel diritto vivente nazionale, del danno patito dai congiunti quale danno diretto e non riflesso, rilevando l'illecito come fatto plurioffensivo.

    Classificata anche sotto: Responsabilità civile › Amministrazione pubblica

    Rv. 678340-01Rassegna di marzo 2026, p. 193Art. 11 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016 · Art. 6 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017 · Art. 2043 c.c. · Art. 2056 c.c. e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 5004/2026

    Direttive

    Tardiva trasposizione dell'art. 12, paragrafo 2, Direttiva 2004/80/CE - Risarcimento del danno - Liquidazione - Criterio.

    La liquidazione del danno da intempestiva attuazione della direttiva 2004/80/CE - che imponeva agli Stati membri dell'Unione Europea di prevedere indennizzi a favore delle vittime di reati intenzionali violenti commessi sul proprio territorio - deve compiersi, non già valorizzando circostanze rilevanti ai fini della quantificazione del danno da reato, bensì avendo riguardo a quelle perdite supplementari, sempre nella misura in cui esse risultino provate, patite dai potenziali beneficiari dell'indennizzo per il fatto di non aver potuto usufruire, nel momento previsto, dei vantaggi pecuniari garantiti dalla direttiva stessa.

    Classificata anche sotto: Responsabilità civile › Amministrazione pubblica · Risarcimento del danno › Valutazione e liquidazione

    Rv. 678340-02Rassegna di marzo 2026, p. 194Art. 11 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016 · Art. 12 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016 · Art. 6 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017 · Art. 1218 c.c. e altri 4Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 2995/2026

    Comunità economica europea › Regole di concorrenza

    Ai sensi dell'art. 12, comma 1-quinquies, d.lgs. n. 79 del 1999, introdotto dal d.l. n. 135 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 12 del 2019, l'obbligo della cessione gratuita di energia o della sua monetizzazione non ha natura impositiva o tributaria, ma costituisce una componente del corrispettivo della concessione, avente funzioni solidaristiche e perequative legate all'utilizzo in concessione di un bene sottratto alla collettività e, pertanto, applicabile a tutte le concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, senza che possa configurare un trattamento arbitrario o eccessivo rispetto ad altri operatori del settore.

    Classificata anche sotto: Acque

    Rv. 676979-03Rassegna di febbraio 2026, p. 5Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 2960/2026

    Direttive

    Danno da tardiva trasposizione dell'art. 12, paragrafo 2, Direttiva 2004/80/CE - Liquidazione - Parametro di riferimento - Ammontare dell'indennizzo dovuto in caso di tempestiva trasposizione - Allegazione e prova del maggior danno - Ammissibilità.

    Il parametro per la liquidazione del risarcimento del danno da tardiva trasposizione dell'art. 12, paragrafo 2, della Direttiva 2004/80/CE (che imponeva agli Stati membri dell'Unione Europea di dotarsi di un sistema nazionale di indennizzo per le vittime di reati intenzionali violenti commessi sul proprio territorio) è costituito dall'ammontare dell'indennizzo cui la vittima avrebbe avuto diritto in caso di tempestiva trasposizione della suddetta norma nel diritto interno, ferma restando la possibilità di allegare e provare - quantomeno in via presuntiva - un pregiudizio ulteriore, patrimoniale o non patrimoniale.

    Classificata anche sotto: Responsabilità civile › Amministrazione pubblica · Risarcimento del danno › Valutazione e liquidazione

    Rv. 677750-01Rassegna di febbraio 2026, p. 74Art. 1218 c.c. · Art. 1223 c.c. · Art. 1226 c.c. · Art. 2043 c.c. e altri 3Dove leggere la sentenza

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per voce da Iuspedia.

Articoli più citati

Gli articoli che le massime di questa voce indicano nei riferimenti normativi almeno due volte.

Corte costituzionale

Le pronunce che hanno deciso su questi articoli, dichiarandoli illegittimi o giudicando la questione. Il legame con la voce passa per gli articoli ed è ricavato da Iuspedia.

  • Ordinanza n. 132/2005Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 295 c.p.c.

    Dispositivo: dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 279, quarto comma, del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal Tribunale di Piacenza con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2005. F.to: Fernanda CONTRI, Presid…

  • Ordinanza n. 58/2005Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 2059 c.c.

    Dispositivo: dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2059 del codice civile sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 28 e 97, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Ancona, sezione distaccata di Jesi, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2005. F.t…

  • Ordinanza n. 182/2004Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 295 c.p.c.

    Dispositivo: dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 295 del codice di procedura civile sollevata, in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Venezia, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 giugno 2004. F.to: Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente…

  • Ordinanza n. 356/2003Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2059 c.c.

    Dispositivo: dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2059 del codice civile sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, dal Tribunale di Genova con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 novembre 2003. F.to: Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente Annibale MARINI…

  • Sentenza n. 233/2003Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2059 c.c.

    Dispositivo: dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2059 del codice civile sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale di Roma con l'ordinanza in epigrafe; dichiara inammissibile l'ulteriore questione di legittimità costituzionale della medesima norma, sollevata dallo stesso rimettente in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost.…

  • Sentenza n. 156/1999Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2043 c.c.

    Dispositivo: Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2043, 2051 e 1227, primo comma, del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, dal giudice di pace di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 29 aprile 1999. Il Presidente: Gr…

  • Ordinanza n. 165/1998Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 2043 c.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2043 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, dal tribunale di Isernia con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1998. Il Presidente: Granata Il redattore: Chiep…

  • Ordinanza n. 293/1996Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2059 c.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2059 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 32 della Costituzione, dal Tribunale di Bologna con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1996. Il Presidente: Ferri Il redattore: Mengoni…

  • Sentenza n. 188/1995Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2043 c.c.

    Dispositivo: Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2043 del codice civile sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, dal Tribunale superiore delle acque pubbliche con l'ordinanza in epigrafe; Dichiara inammissibile ogni altra questione sollevata dal medesimo Tribunale superiore delle acque pubbliche, con la stessa ordinanza. Così deciso…

  • Ordinanza n. 82/1995Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 2043 c.c.

    Dispositivo: Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2043, 2051 e 1227, primo comma, del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, dal Pretore di Lecce con l'ordinanza di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1995. Il Pr…

  • Sentenza n. 372/1994Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2043 c.c. · Art. 2059 c.c.

    Dispositivo: Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2043 cod. civ., sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, dal Tribunale di Firenze con l'ordinanza in epigrafe; Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2059 cod. civ., sollevata in subordine, con riferimento ai cita…

  • Sentenza n. 184/1986Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2059 c.c.

    Dispositivo: riuniti i giudizi proposti con le ordinanze dell'8 ottobre 1979 del Tribunale di Genova e del 4 dicembre 1981 del Tribunale di Salerno; dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2059 c.c., sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 24, primo comma e 32, primo comma, Cost., dalle predette ordinanze. Così…

  • Sentenza n. 87/1979Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2059 c.c.

    Dispositivo: dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2059 cod. civ., sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal tribunale di Padova con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1979. F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MI…

  • Sentenza n. 88/1979Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2043 c.c.

    Dispositivo: dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2043 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 32 della Costituzione, dal tribunale di Camerino con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1979. F.to: LEONETTO…

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da Iuspedia. Le Rassegne raccolte sono 12, da gennaio 2025 a maggio 2026. Fonti e metodologia

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