Codice civile

Art. 81 c.c. — Risarcimento dei danni

[1]((La promessa di matrimonio fatta vicendevolmente per atto pubblico o per scrittura privata da una persona maggiore di eta' o dal minore ammesso a contrarre matrimonio a norma dell'articolo 84, oppure risultante dalla richiesta della pubblicazione, obbliga il promittente che senza giusto motivo ricusi di eseguirla a risarcire il danno cagionato all'altra parte per le spese fatte e per le obbligazioni contratte a causa di quella promessa. Il danno e' risarcito entro il limite in cui le spese e le obbligazioni corrispondono alla condizione delle parti.))

[2]Lo stesso risarcimento e' dovuto dal promittente che con la propria colpa ha dato giusto motivo al rifiuto dell'altro.

[3]La domanda non e' proponibile dopo un anno dal giorno del rifiuto di celebrare il matrimonio.

Testo vigente dal 20 settembre 1975

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 81 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Nell'art. 81 era stato proposto di parlare, anzichè di promessa di matrimonio fatta vicendevolmente, di promessa scambievole di matrimonio. È sembrata più adeguata la formula del progetto, poichè qui si vuol porre in rilievo che lo scritto, da cui risulta la promessa di matrimonio, deve provenire da entrambe le parti. Non sono stati riconosciuti effetti alla promessa fatta secondo gli usi locali, poichè il principio della risarcibilità del danno ha carattere eccezionale e deve pertanto essere contenuto entro ristretti limiti, e d'altra parte, sarebbe poco agevole accertare gli usi locali. Quanto alla misura del risarcimento del danno, è stato osservato che sarebbe più opportuno disporre in forma generale che si debba tener conto delle spese ragionevolmente fatte. Questa formula, però, è sembrata troppo indeterminata, e perciò si è preferito lasciare immutato il testo del progetto, il quale fa preciso riferimento alle spese e alle obbligazioni che risultano proporzioniate alle condizioni delle parti. DEL MATRIMONIO CELEBRATO DAVANTI A MINISTRI DEL CULTO CATTOLICO E DEL MATRIMONIO CELEBRATO DAVANTI A MINISTRI DEI CULTI AMMESSI NELLA STATO

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 86

Che cosa è cambiato dal 20 settembre 1975

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975. 11 parole tolte, 9 parole aggiunte.

La promessa di matrimoniotolto: , fatta vicendevolmente per atto pubblico o per scrittura privata da aggiunto: una persona maggiore di eta' o dal minore tolto: autorizzato da chi deve dare l'assenso per la celebrazione del matrimonio aggiunto: ammesso a contrarre matrimonio a norma dell'articolo 84, oppure risultante dalla richiesta della pubblicazione, obbliga il promittente che senza giusto motivo …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art81 · fonte del testo

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