Art. 63 — Controversie relative ai rapporti di lavoro (Art.68 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito prima dall'art.33 del d.lgs n.546 del 1993 e poi dall'art.29 del d.lgs n.80 del 1998 e successivamente modificato dall'art.18 del d.lgs n.387 del 1998)

Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al comma 4, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilita' dirigenziale, nonche' quelle concernenti le indennita' di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorche' vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi. L'impugnazione davanti al giudice amministrativo dell'atto amministrativo rilevante nella controversia non e' causa di sospensione del processo. Il giudice adotta, nei confronti delle pubbliche amministrazioni, tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati. Le sentenze con le quali riconosce il diritto all'assunzione, ovvero accerta che l'assunzione e' avvenuta in violazione di norme sostanziali o procedurali, hanno anche effetto rispettivamente costitutivo o estintivo del rapporto di lavoro. ((Il giudice, con la sentenza con la quale annulla o dichiara nullo il licenziamento, condanna l'amministrazione alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennita' risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque in misura non superiore alle ventiquattro mensilita', dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attivita' lavorative. Il datore di lavoro e' condannato, altresi', per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.)) (( Nel caso di annullamento della sanzione disciplinare per difetto di proporzionalita', il giudice puo' rideterminare la sanzione, in applicazione delle disposizioni normative e contrattuali vigenti, tenendo conto della gravita' del comportamento e dello specifico interesse pubblico violato. )) Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie relative a comportamenti antisindacali delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, e le controversie, promosse da organizzazioni sindacali, dall'ARAN o dalle pubbliche amministrazioni, relative alle procedure di contrattazione collettiva di cui all'articolo 40 e seguenti del presente decreto. Restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonche', in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi. Nelle controversie di cui ai commi 1 e 3 e nel caso di cui all'articolo 64, comma 3, il ricorso per cassazione puo' essere proposto anche per violazione o falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi nazionali di cui all'articolo 40.

Testo vigente dal 22 giugno 2017

Corte di cassazione

8 pronunce che riguardano l’art. 63, dalle Rassegne del Massimario e dalle pronunce segnalate.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 15432/2026

    20 maggio 2026

    Nel pubblico impiego contrattualizzato, la graduazione della retribuzione di posizione in rapporto a ciascuna tipologia d'incarico è sindacabile dal giudice solo sotto il profilo del rispetto delle pertinenti regole procedimentali, nonché degli obblighi di correttezza e buona fede, i quali implicano il divieto di perseguire intenti discriminatori o ritorsivi e di determinarsi sulla base di motivazioni irragionevoli; in tali casi, il dipendente può esercitare l'azione di esatto adempimento, per ottenere la ripetizione della procedura valutativa, ovvero domandare il risarcimento del danno, non potendo il giudice sostituirsi al datore di lavoro nella formulazione del giudizio mediante l'attribuzione del punteggio negato al lavoratore, salva l'ipotesi in cui lo stesso datore abbia limitato la propria discrezionalità prevedendo punteggi fissi da attribuire in relazione a titoli oggettivamente predeterminati. (Nella specie, la S.C. ha confermato il rigetto del ricorso di una dipendente comunale che aveva chiesto direttamente di conseguire l'importo di denaro reclamato in relazione ad una graduazione delle funzioni pregressa e superata da due successive riorganizzazioni).

    Art. 63 · Art. 2 TU pubblico impiego · Art. 5 TU pubblico impiego

    Rassegna di maggio 2026, p. 203 ↗

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 7907/2026

    31 marzo 2026

    In relazione ad una domanda di risarcimento danni per la lesione dell'integrità psico-fisica, proposta da un dipendente in regime di diritto pubblico nei confronti della propria amministrazione, il riparto di giurisdizione è strettamente connesso alla natura dell'azione di responsabilità fatta valere, in quanto, se trattasi di azione contrattuale, la cognizione della domanda rientra nella giurisdizione esclusiva del g.a., se trattasi di azione extracontrattuale, invece, appartiene al g.o..; al fine di tale accertamento, devono considerarsi i tratti propri dell'illecito posto a base della pretesa risarcitoria, onde stabilire se sia denunciata una condotta dell'amministrazione la cui idoneità lesiva possa esplicarsi indifferentemente nei confronti della generalità dei cittadini come nei confronti dei propri dipendenti - costituendo in tal caso il rapporto di lavoro mera occasione dell'evento dannoso - o se la condotta presenti caratteri tali da escluderne qualsiasi incidenza nella sfera giuridica di soggetti ad essa non legati da rapporto d'impiego. (Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione amministrativa in ordine alla domanda risarcitoria proposta da un appartenente alla Polizia di Stato che lamentava di aver riportato danni fisici in conseguenza di una caduta causata dalla temporanea collocazione di un cavo elettrico sul pavimento dell'ufficio, trattandosi di condotta violativa degli obblighi di tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro).

    Art. 63 · Art. 2087 c.c. · Art. 3 TU pubblico impiego · Art. 133 c.p.a.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 18 ↗

  • Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 3868/2026

    20 febbraio 2026

    La procedura per il conferimento dell'incarico di direzione di struttura sanitaria complessa - anche in base alla disciplina dettata dal comma 7-bis dell'art. 15 del d.lgs. n. 502 del 1992, come modificato dall'art. 20 della l. n. 118 del 2022 - ha carattere non concorsuale, atteso che detto conferimento non determina l'immissione in servizio del sanitario ma comporta soltanto l'attribuzione della "funzione dirigenziale" - ossia di un incarico temporaneo, sottoposto a verifica annuale, rinnovabile alla scadenza e revocabile -, né integra ipotesi di progressione verticale, con il passaggio ad una posizione funzionale qualitativamente diversa, e costituisce espressione di un potere privatistico e non già amministrativo, con la conseguenza che le relative controversie appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, non trovando applicazione il comma 4 dell'art. 63 del d.lgs. n. 165 del 2001.

    Art. 63 · Art. 20 Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 · Art. 363-bis c.p.c.

    Rassegna di febbraio 2026, p. 10 ↗pronuncia segnalata dalla Corte ↗

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 30836/2025

    25 novembre 2025

    In tema di pubblico impiego privatizzato, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia relativa al diritto all'assunzione all'esito di una procedura di mobilità esterna per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni, senza che a ciò osti la circostanza che, in via incidentale, sia contestata la legittimità di atti amministrativi presupposti (che il giudice può disapplicare, ove ritenuti rilevanti e illegittimi), atteso che a venire in rilievo è non già la costituzione di un nuovo rapporto lavorativo a seguito di procedura concorsuale ma una mera modificazione soggettiva del rapporto preesistente con il consenso di tutte le parti, vale a dire una cessione del contratto. (Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla domanda con la quale un dirigente amministrativo lamentava di essere stato ingiustamente pretermesso in una procedura di mobilità ex art. 30 del d.lgs. n. 165 del 2001, sul presupposto che ad essere contestata fosse non già la scelta dello strumento utilizzato per la copertura del posto, quanto piuttosto la modalità di svolgimento della procedura medesima).

    Art. 63 · Art. 30 TU pubblico impiego

    Rassegna di novembre 2025, p. 12 ↗

Tutte le 14 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, ottobre 2025 ↗, novembre 2025 ↗, febbraio 2026 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e maggio 2026 ↗; e pronunce segnalate sul suo sito.

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 144/2025

    Questione infondata
    7 ottobre 2025

    È dichiarata non fondata, per erroneità del presupposto interpretativo, la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Trento, in funzione di giudice del lavoro, in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 63, comma 2, terzo periodo, del d.lgs. n. 165 del 2001, come modificato dall’art. 21, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 75 del 2017 che, nel prevedere per il dipendente pubblico illegittimamente licenziato, oltre alla tutela reintegratoria, il riconoscimento di un’indennità risarcitoria, la commisura all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (TFR) corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegrazione, comunque in misura non superiore alle ventiquattro mensilità. Il rimettente erra nel ritenere che la base retributiva rilevante per l’indennità risarcitoria in esame si differenzi in ragione dell’emolumento di fine rapporto spettante in concreto al lavoratore; non rileva, invece, per la determinazione di detta indennità – che attiene a una fase patologica del rapporto di lavoro – l’eventuale mancata scelta del lavoratore di passare dal regime dell’IPS a quello del TFR, la quale è relativa, invece, alla fase fisiologica di chiusura di tale rapporto. Pertanto, la disposizione censurata – che persegue proprio il fine di armonizzare la disciplina del licenziamento del dipendente pubblico contrattualizzato illegittimamente licenziato – nel riferirsi al TFR, fornisce un parametro “astratto” per la liquidazione di un’unica indennità risarcitoria, di natura forfettaria – in quanto non abbisogna di prova in ordine alla quantificazione del danno – e per la quale è previsto il limite massimo di ventiquattro mensilità di retribuzione, con detrazione dell’aliunde perceptum.

    Art. 63 TU pubblico impiego · Art. 16 TU pubblico impiego · Art. 2 TU pubblico impiego · Art. 17 Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 108/2007

    Questione inammissibile
    23 marzo 2007

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 63, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 , censurato, in riferimento agli artt. 76, 77, 103 e 113 della Costituzione, nella parte in cui attribuisce al giudice ordinario anche la giurisdizione sulle controversie in materia di conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali. Invero, il rimettente ha omesso il doveroso tentativo di pervenire, in via interpretativa, alla soluzione da lui ritenuta costituzionalmente corretta, trascurando, inoltre, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità che ha affermato la giurisdizione del giudice amministrativo a decidere dei ricorsi proposti dai dipendenti degli enti locali avverso le deliberazioni della Giunta comunale circa la copertura di posti vacanti di dirigente con soggetti esterni all'amministrazione interessata. - In relazione alla manifesta inammissibilità delle questioni in cui il giudice omette il doveroso tentativo di pervenire, in via interpretativa, alla soluzione costituzionalmente corretta, v., citate, ordinanze n. 94 e n. 64/2006. - In relazione all'orientamento della giurisprudenza di legittimità richiamato nella sentenza, v., citata, Corte di cassazione, sezioni unite civili, 6 novembre 2006, n. 23605.

    Art. 63 TU pubblico impiego · Art. 76 cost. · Art. 77 cost. · Art. 103 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 143/2003

    Questione infondata
    24 aprile 2003

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione, dell'art. 63, comma 3, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nella parte in cui non demanda alla cognizione del giudice amministrativo le controversie promosse dalle organizzazioni sindacali ai sensi dell'art. 28 della legge n. 300 del 1970, qualora il comportamento antisindacale dedotto sia lesivo anche di situazioni soggettive inerenti ai rapporti di impiego del personale in regime di diritto pubblico, previsti dall'art. 3 del medesimo d. lgs. n. 165 del 2001. Infatti, il criterio di riparto della giurisdizione, introdotto dall'art. 6 della legge n. 146 del 1990 e successivamente espressamente abrogato ad opera dell’art. 4 della legge n. 83 del 2000, non fa sorgere questioni di legittimità costituzionale, bensì esclusivamente di interpretazione sistematica della norma denunciata in quanto è possibile sia a) un'interpretazione secondo la quale l'art. 63, comma 4, del d. lgs. n. 165 del 2001, varrebbe a devolvere tuttora al giudice amministrativo tutte «le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3», e, quindi, anche l'azione ex art. 28 Stat. lav. che quei rapporti di lavoro coinvolga, sia b) un'interpretazione secondo la quale l'abrogazione del citato art. 6, comma primo, della legge n. 146 del 1990, comporterebbe in ogni caso la devoluzione al giudice ordinario dell'azione ex art. 28 Stat. lav. promossa dall'organizzazione sindacale, anche se tale azione incidesse, attraverso la richiesta di rimozione degli effetti del comportamento antisindacale, su rapporti di lavoro non “privatizzati”, mentre il pubblico dipendente potrebbe far valere la sua situazione soggettiva individuale davanti al giudice amministrativo ex art. 63, comma 4, citato. Entrambe tali interpretazioni valgono a risolvere alla radice i problemi che il rimettente solleva quali questioni di legittimità costituzionale, in quanto quella sub a) comporta il persistere della situazione preesistente alla legge n. 83 del 2000, ed in quanto quella sub b), implica o b1) una prevenzione del paventato conflitto di giudicati, attraverso il coordinamento, ex art. 295 del codice di procedura civile, dell'azione individuale con quella promossa dal sindacato, ovvero b2) la radicale negazione di ogni possibilità di conflitto pratico di giudicati, riconoscendo la totale autonomia delle due azioni in quanto volte a tutelare distinte situazioni sostanziali, sicché deve escludersi la violazione dei parametri evocati prospettata sulla premessa che una disciplina irragionevolmente inidonea a prevenire conflitti pratici di giudicati si risolva in una compressione del diritto di difesa ed in un'arbitraria individuazione del giudice munito di giurisdizione.

    Art. 63 TU pubblico impiego · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (6)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 22 giugno 2017

Confronto con la versione in vigore dal 9 maggio 2001 al 22 giugno 2017. 132 parole aggiunte.

… sostanziali o procedurali, hanno anche effetto rispettivamente costitutivo o estintivo del rapporto di lavoro. aggiunto: Il giudice, con la sentenza con la quale annulla o dichiara nullo il licenziamento, condanna l'amministrazione alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennita' risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque in misura non superiore alle ventiquattro mensilita', dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attivita' lavorative. Il datore di lavoro e' condannato, altresi', per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Nel caso di annullamento della sanzione disciplinare per difetto di proporzionalita', il giudice puo' rideterminare la sanzione, in applicazione delle disposizioni normative e contrattuali vigenti, tenendo conto della gravita' del comportamento e dello specifico interesse pubblico violato. Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165~art63 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari