Art. 597 c.p. — Querela della persona offesa ed estinzione del reato

[1]((Il delitto previsto dall'articolo 595 e' punibile)) a querela della persona offesa.

[2]Se la persona offesa e l'offensore hanno esercitato la facolta' indicata nel capoverso dell'articolo precedente, la querela si considera tacitamente rinunciata o rimessa.

[3]Se la persona offesa muore prima che sia decorso il termine per proporre la querela, o se si tratta di offesa alla memoria di un defunto, possono proporre querela i prossimi congiunti, l'adottante e l'adottato. In tali casi, e altresi' in quello in cui la persona offesa muoia dopo avere proposta la querela, la facolta' indicata nel capoverso dell'articolo precedente spetta ai prossimi congiunti, all'adottante e all'adottato.

Testo vigente dal 6 febbraio 2016

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 597 c.p., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 5382/2026

    10 marzo 2026

    L'offesa alla memoria di un defunto, realizzata mediante apprezzamenti ingiuriosi della condotta da questi tenuta in vita, è suscettibile di determinare un pregiudizio iure proprio ai prossimi congiunti, poiché l'offesa, riflettendosi immancabilmente sugli stretti familiari, può compromettere indirettamente la loro reputazione.

    Art. 597 c.p. · Art. 2043 c.c. · Art. 2059 c.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 201 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di marzo/aprile 2026 ↗.

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 823/1988

    Questione inammissibile
    14 luglio 1988

    Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 597, secondo e terzo comma, cod. pen. sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dal Pretore di Sampierdarena con ordinanza 19 dicembre 1985. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1988. Il President…

    Art. 597 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 40 Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 824/1988

    Questione inammissibile
    14 luglio 1988

    Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 597, secondo e terzo comma, cod. pen. sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dal Pretore di Sampierdarena con ordinanza 19 dicembre 1985. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1988. Il President…

    Art. 597 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Il codice non consente in alcun caso la così detta exceptio veritatis (art. 596), e questa esclusione ho ampiamente giustificata nella mia Relazione sul progetto definitivo (n. 691). La Commissione parlamentare, invece, propose di ammettere la prova liberatoria limitatamente al caso in cui l'offeso sia un pubblico ufficiale. Ma se non si può ammettere (come è indiscusso) la prova della verità dell'addebito per le offese fatte in presenza del pubblico ufficiale (oltraggio), non si comprende perchè dovrebbe consentirsi la prova medesima per le offese fatte in sua assenza (diffamazione). Se, richiedendo l'ammissione di questa prova, si intende giovare all'interesse pubblico di svelare le malefatte dei pubblici ufficiali, si può osservare che questo interesse è già sufficientemente tutelato dalla vigilanza gerarchica a cui il pubblico ufficiale è soggetto, e dal diritto di reclamo all'Autorità superiore, spettante a chiunque ritenga di poter imputare al pubblico ufficiale fatti disonorevoli. L'idea della legittimità della pubblica censura degli atti dell'Autorità, fatta con mezzi offensivi, è del tutto demagogica, e però non può trovare alcuna applicazione nel codice penale. D'altra parte, pur essendo escluso che il giudizio penale possa trasformarsi in un giudizio d'onore, non è interdetto all'offeso e all'offensore (quando si tratta di ingiuria e di diffamazione, e non d'oltraggio) di invocare il verdetto d'un giurì d'onore sull'addebito di un fatto determinato. Anzi, tale facoltà è espressamente riconosciuta e il suo esercizio equivale alla tacita rinuncia al diritto di querela (se questa non fu ancora presentata) o alla remissione. A questo proposito ho migliorato la disciplina di tale facoltà, prevedendola nella sua essenza e nelle sue condizioni d'esercizio nell'articolo 596, e stabilendo i suoi effetti in relazione alla querela nell'articolo 597.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 200

  • Nell'articolo 597 concernente la querela e l'estinzione dei delitti di ingiuria e di diffamazione, oltre ad avere introdotti alcuni miglioramenti di forma, ho modificato le norme riguardanti l'ipotesi della morte dell'offeso prima d'aver proposto querela e dell'offesa alla memoria di un defunto. Il progetto, in tali ipotesi, riconosceva il diritto di querela ai prossimi congiunti del defunto, all'adottante, all'adottato e agli eredi testamentari. A queste stesse persone, nel caso in cui l'offeso fosse morto dopo aver presentato querela, si attribuiva la facoltà di adire il giurì d'onore. Ora a me pare che non vi sia alcuna fondata ragione per assegnare le predette facoltà anche agli eredi testamentari, che non siano prossimi congiunti del defunto o a lui uniti per adozione. Tali facoltà trovano la loro giustificazione nell'interesse di tutelare il buon nome della famiglia, e però non devono essere estese a persone che tale interesse non hanno. Di conseguenza ho soppresso, nel secondo capoverso dell'articolo 597, la menzione degli eredi testamentari. Nel progetto la facoltà del deferimento a un giurì d'onore era limitata al caso di persona offesa morta dopo avere proposto querela. Ho ritenuto opportuno di estendere tale facoltà anche al caso di persona offesa morta senza avere proposto querela e all'altro di offesa alla memoria di un defunto, perchè anche qui ricorrono le medesime ragioni di tutela del buon nome della famiglia che giustificano la facoltà, concessa alle persone indicate nell'articolo 597, del deferimento a un giurì nel caso di persona offesa morta dopo aver proposto querela.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 201

Che cosa è cambiato dal 6 febbraio 2016

Confronto con la versione in vigore dal 26 ottobre 1930 al 6 febbraio 2016. 10 parole tolte, 7 parole aggiunte.

tolto: I delitti preveduti dagli articoli 594 e 595 sono punibiliaggiunto: Il delitto previsto dall'articolo 595 e' punibile a querela della persona offesa.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art597 · fonte del testo

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