Codice civile

Art. 1316 c.c. — Obbligazioni indivisibili

L'obbligazione e' indivisibile, quando la prestazione ha per oggetto una cosa o un fatto che non e' suscettibile di divisione per sua natura o per il modo in cui e' stato considerato dalle parti contraenti.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 1316 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 24317/2025

    1 settembre 2025

    L'obbligazione risarcitoria per equivalente, anche se relativa a danni la cui eliminazione avrebbe richiesto necessariamente l'esecuzione di una obbligazione di facere non divisibile, non è, a sua volta, indivisibile, avendo ad oggetto la corresponsione di una somma di danaro. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riguardo ai danni riportati da distinti immobili, di proprietà di diversi soggetti, aveva equitativamente determinato il risarcimento per equivalente spettante a ciascuno di essi in una frazione proporzionale dell'importo corrispondente alle opere necessarie per il complessivo ripristino di tutti i suddetti immobili, sul presupposto dell'impossibilità di ordinare la relativa esecuzione quale oggetto di una condanna ex art. 2058 c.c.).

    Art. 1316 c.c. · Art. 2043 c.c. · Art. 2058 c.c. · Art. 2056 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Alla disciplina dell'obbligazione solidale si è ricondotta quella dell'obbligazione indivisibile (art. 1317), salvo per quanto attiene alla situazione degli eredi del debitore (art. 1318) e all'estinzione parziale dell'obbligazione (art..1320). Simile parificazione è giustificata dal fatto che, così nelle obbligazioni solidali come nelle obbligazioni indivisibili, deve essere prestato il totum. Indivisibile può essere considerata anche un'obbligazione che potrebbe materialmente dividersi, se le parti hanno voluto escludere la divisibilità (art. 1316): ora le differenze ontologiche tra tale ipotesi e l'obbligazione solidale sfuggono all'indagine più accurata, specie di fronte alla frequenza del patto di indivisibilità, che viene di solito stipulato allo scopo di dare maggiore sicurezza al credito, e cioè per lo stesso scovo per il quale la legge preordina la solidarietà o questa viene stipulata anche rispetto agli eredi di uno dei debitori. Non si nega che l'impossibilità materiale di prestare per parti una cosa indivisibile può giustificare determinazioni particolari della legge; ma, adeguate talune disposizioni a siffatta situazione, il mantenimento di una differenza di regime tra l'obbligazione indivisibile e quella solidale avrebbe moltiplicato i problemi giuridici e non avrebbe semplificato i rapporti.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 600

  • Appunto con finalità semplificatrici si è soppresso, nell'elencazione dei casi di indivisibilità, quello previsto dall'art. 1205 n. 3 cod. civ. del 1865, che ha dato sempre luogo a difficoltà di interpretazione e che, in verità, nel suo significato più accoglibile, doveva intendersi quale ulteriore riferimento all'indivisibilità subiettiva o convenzionale, già richiamata nella seconda parte dell'art. 1202 stesso codice. Peraltro, anche il n. 1 dell'art. 1205 rientrava nell'orbita dell'art. 1202: il debito di corpo determinato è infatti fra quelli che le parti intendono considerare sempre come non suscettibile di divisione, anche quando si tratti di corpo di sua natura divisibile. Si è pure soppresso l'art. 1208 del codice precedente, che in alcuni casi consentiva all'erede, convenuto per la totalità, di chiedere un termine per chiamare in causa i coeredi. L'articolo suddetto, dai più interpetrato come affermazione del diritto dell'erede convenuto di svolgere un'azione di regresso verso il condebitore, si limitava, in sostanza, a richiamare un diritto meramente processuale già regolato dal codice di rito nell'istituto dell'intervento coatto di terzi su richiesta di una delle parti per comunione di interessi o per pretesa di garanzia; una disposizione simile era perciò superflua, o certamente fuori posto. Dei contratti in generale DISPOSIZIONI PRELIMINARI.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 601

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1316 · fonte del testo

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