Art. 42-bis — Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico

Valutati gli interessi in conflitto, l'autorita' che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilita', puo' disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo forfetariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene. Il provvedimento di acquisizione puo' essere adottato anche quando sia stato annullato l'atto da cui sia sorto il vincolo preordinato all'esproprio, l'atto che abbia dichiarato la pubblica utilita' di un'opera o il decreto di esproprio. Il provvedimento di acquisizione puo' essere adottato anche durante la pendenza di un giudizio per l'annullamento degli atti di cui al primo periodo del presente comma, se l'amministrazione che ha adottato l'atto impugnato lo ritira. In tali casi, le somme eventualmente gia' erogate al proprietario a titolo di indennizzo, maggiorate dell'interesse legale, sono detratte da quelle dovute ai sensi del presente articolo. Salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti, l'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale di cui al comma 1 e' determinato in misura corrispondente al valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilita' e, se l'occupazione riguarda un terreno edificabile, sulla base delle disposizioni dell'articolo 37, commi 3, 4, 5, 6 e 7. Per il periodo di occupazione senza titolo e' computato a titolo risarcitorio, se dagli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entita' del danno, l'interesse del cinque per cento annuo sul valore determinato ai sensi del presente comma 4. Il provvedimento di acquisizione, recante l'indicazione delle circostanze che hanno condotto alla indebita utilizzazione dell'area e se possibile la data dalla quale essa ha avuto inizio, e' specificamente motivato in riferimento alle attuali ed eccezionali ragioni di interesse pubblico che ne giustificano l'emanazione, valutate comparativamente con i contrapposti interessi privati ed evidenziando l'assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione; nell'atto e' liquidato l'indennizzo di cui al comma 1 e ne e' disposto il pagamento entro il termine di trenta giorni. L'atto e' notificato al proprietario e comporta il passaggio del diritto di proprieta' sotto condizione sospensiva del pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 1, ovvero del loro deposito effettuato ai sensi dell'articolo 20, comma 14; e' soggetto a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari a cura dell'amministrazione procedente ed e' trasmesso in copia all'ufficio istituito ai sensi dell'articolo 14, comma 2. 5. Se le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 sono applicate quando un terreno sia stato utilizzato per finalita' di edilizia residenziale pubblica, agevolata o convenzionata, ovvero quando si tratta di terreno destinato a essere attribuito per finalita' di interesse pubblico in uso speciale a soggetti privati, il provvedimento e' di competenza dell'autorita' che ha occupato il terreno e la liquidazione forfetaria dell'indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale e' pari al venti per cento del valore venale del bene. 6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche quando e' imposta una servitu' e il bene continua a essere utilizzato dal proprietario o dal titolare di un altro diritto reale; in tal caso l'autorita' amministrativa, con oneri a carico dei soggetti beneficiari, puo' procedere all'eventuale acquisizione del diritto di servitu' al patrimonio dei soggetti, privati o pubblici, titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze o che svolgono servizi di interesse pubblico nei settori dei trasporti, telecomunicazioni, acqua o energia. 7. L'autorita' che emana il provvedimento di acquisizione di cui al presente articolo ne' da' comunicazione, entro trenta giorni, alla Corte dei conti mediante trasmissione di copia integrale. 8. Le disposizioni del presente articolo trovano altresi' applicazione ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore ed anche se vi e' gia' stato un provvedimento di acquisizione successivamente ritirato o annullato, ma deve essere comunque rinnovata la valutazione di attualita' e prevalenza dell'interesse pubblico a disporre l'acquisizione; in tal caso, le somme gia' erogate al proprietario, maggiorate dell'interesse legale, sono detratte da quelle dovute ai sensi del presente articolo.

Testo vigente dal 6 luglio 2011

Corte di cassazione

6 pronunce che riguardano l’art. 42-bis, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 8443/2026

    3 aprile 2026

    In materia di occupazione appropriativa, il giudicato amministrativo "progressivo", formatosi attraverso il giudizio di annullamento del decreto di espropriazione e il successivo giudizio di ottemperanza, ha portata limitata e "prosegue" anche nel frammento di giurisdizione ordinaria individuata dall'art. 133 del codice del processo amministrativo, di cui al d. lgs. n. 104 del 2010, n. 104, che si snoda nel giudizio di opposizione alla stima avverso il provvedimento di acquisizione sanante successivamente emesso ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per opposizione alla stima di un indennizzo quantificato da un decreto di acquisizione sanante, sull'erroneo assunto che il precedente giudicato amministrativo in sede di ottemperanza, che aveva già determinato gli importi risarcitori, fosse definitivo).

    Art. 42-bis · Art. 53 Testo unico espropriazione per pubblica utilita'. (Testo A) · Art. 133 c.p.a. · Art. 40 cost.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 77 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 33592/2025

    22 dicembre 2025

    Nel caso di occupazione usurpativa della P.A., il proprietario che proponga un'azione risarcitoria per equivalente, la quale determina un'implicita rinuncia al diritto dominicale, non può introdurre l'alternativa domanda di restituzione del bene (al cui diritto ha già rinunciato), tanto meno come mera emendatio libelli ed in via subordinata, trattandosi di azione che, pur fondata sui medesimi fatti, è incompatibile con quella esercitata in via principale.

    Art. 42-bis · Art. 2043 c.c. · Art. 42 cost.

    Rassegna di dicembre 2025, p. 116 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 23553/2025

    19 agosto 2025

    In tema di acquisizione sanante ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327 del 2001, la determinazione provvisoria dell'indennizzo mira essenzialmente alla conclusione della cessione volontaria del bene, con lo scopo di semplificare la procedura pubblicistica e di ridurre la conflittualità giudiziaria; ne consegue che l'accettazione da parte del privato di detta determinazione provvisoria non può essere revocata successivamente, ben potendo la P.A., in tal caso, senz'altro emettere il decreto di acquisizione dando atto dell'interesse pubblicistico sotteso.

    Art. 42-bis · Art. 20 Testo unico espropriazione per pubblica utilita'. (Testo A)

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 105 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 11657/2025

    4 maggio 2025

    In tema di espropriazione per pubblica utilità, la formazione di un giudicato sull'avvenuta acquisizione (ad altro titolo) dell'immobile ad opera dell'amministrazione espropriante impedisce di esercitare il potere attribuitole dall'art. 42-bis del TUE e il provvedimento eventualmente emesso, risultando adottato in palese carenza di potere, va disapplicato dal giudice ordinario, poiché il limite di operatività dell'istituto presuppone l'intervento tempestivo dell'amministrazione, per ripristinare la legalità violata in seguito all'occupazione illegittima di beni appartenenti a privati.

    Art. 42-bis · Art. 324 c.p.c.

    Rassegna di aprile/maggio 2025, pp. 59, 60 ↗

Tutte le 13 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗, aprile/maggio 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, dicembre 2025 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 100/2016

    Questione inammissibile
    6 maggio 2016

    Sono manifestamente inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, 42, 97 e 117, primo comma, Cost., dell'art. 42- bis del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, che consente all'amministrazione di acquisire al proprio patrimonio indisponibile, non retroattivamente e verso corresponsione di un indennizzo al proprietario, il bene immobile utilizzato senza titolo per scopi di interesse pubblico. Dalla stessa descrizione della fattispecie concreta esposta dal rimettente risulta che nel giudizio a quo non è stato adottato alcun provvedimento di acquisizione ex art. 42- bis del T.U. sulle espropriazioni. Pertanto, la relativa emanazione costituisce circostanza solo eventuale, non realizzatasi al momento dell'emissione dell'atto di promovimento. Ciò esclude la necessità di fare applicazione, nel caso in esame, della norma sospettata di incostituzionalità. Sull'inammissibilità dell'intervento nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale di soggetti che non hanno la qualità di parte nel processo a quo , né risultano titolari di un interesse qualificato, v. le citate sentenze nn. 2/2016, 236/2015, 221/2015, 210/2015 e 71/2015. In relazione all'impugnato art. 42- bis del d.P.R. n. 327 del 2001, v. la citata sentenza n. 71/2015 in cui identiche questioni sono state rigettate o dichiarate inammissibili per difetto di rilevanza.

    Art. 42-bis Testo unico espropriazione per pubblica utilita'. (Testo A) · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 71/2015

    Questione infondata
    30 aprile 2015

    Sono inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 42- bis del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24, 42, 97, 111, primo comma, e 113, primo comma, Cost., in quanto prevede l'acquisizione, non retroattiva, al patrimonio indisponibile, contro la corresponsione di indennizzo, del bene immobile utilizzato dalla pubblica amministrazione senza titolo per scopi di interesse pubblico e modificato in assenza di un valido provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità. La necessità di fare applicazione della disposizione impugnata è esclusa in entrambi i giudizi principali dal fatto che non risulta essere stato emanato da parte della pubblica amministrazione alcun provvedimento di acquisizione ex art. 42- bis del T.U.

    Art. 42-bis Testo unico espropriazione per pubblica utilita'. (Testo A) · Art. 42 cost. · Art. 111 cost. · Art. 117 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-06-08;327~art42bis · fonte del testo

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