Art. 408 c.p.p. — Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato

Quando gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca, il pubblico ministero, presenta al giudice richiesta di archiviazione. Con la richiesta e' trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari. Fuori dei casi di rimessione della querela, l'avviso della richiesta e' notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere essere informata circa l'eventuale archiviazione. Nell'avviso e' precisato che, nel termine di venti giorni, la persona offesa puo' prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari. ((La persona offesa e' altresi' informata)) della facolta' di accedere ai programmi di giustizia riparativa. Per i delitti commessi con violenza alla persona e per il reato di cui all'articolo 624-bis del codice penale, l'avviso della richiesta di archiviazione e' in ogni caso notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa ed il termine di cui al comma 3 e' elevato a trenta giorni.

Testo vigente dal 4 aprile 2024

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 408 c.p.p., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 2095/2026

    31 gennaio 2026

    In tema di processo tributario, il provvedimento di archiviazione pronunciato in sede penale ex art. 408 c.p.p. non impedisce che lo stesso fatto venga diversamente definito, valutato e qualificato dal giudice tributario, poiché, a differenza della sentenza pronunciata all'esito del dibattimento, detto decreto ha per presupposto la mancanza di un processo e non dà luogo ad alcuna preclusione, non rientrando nemmeno tra i provvedimenti dotati di autorità di cosa giudicata giusta il disposto dell'art. 654 c.p.p.

    Art. 408 c.p.p. · Art. 654 c.p.p.

    Rassegna di gennaio 2026, p. 135 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 375/2025

    8 gennaio 2025

    In tema di fatto illecito suscettibile di integrare gli estremi di un reato, ai fini dell'individuazione del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, l'intervenuta archiviazione in sede penale non determina alcun vincolo per il giudice civile, il quale è tenuto a compiere un'autonoma valutazione del fatto, onde verificare se esso soggiaccia al termine generale quinquennale di cui al primo comma dell'art. 2947 c.c., ovvero al più lungo termine di cui al terzo comma della medesima disposizione.

    Art. 408 c.p.p. · Art. 2947 c.c. · Art. 409 c.p.p. · Art. 2043 c.c.

    Rassegna di gennaio 2025, p. 16 ↗

Tutte le 6 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗ e gennaio 2026 ↗.

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 13/2000

    Questione inammissibile
    17 gennaio 2000

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., nei confronti dell'art. 408, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che, in seguito a richiesta di archiviazione, da parte del pubblico ministero, per infondatezza della notizia di reato, la persona offesa, ai fini di una eventuale opposizione, abbia facoltà di estrarre copia degli atti di cui può prendere visione. Nel promuovere l'incidente, infatti, il rimettente giudice per le indagini preliminari, dopo aver rilevato che nessun problema, nel caso, sarebbe sorto se il pubblico ministero, adeguandosi ad uno specifico precedente delle Sezioni unite della Corte di cassazione, avesse consentito alla estrazione di copia informale degli atti quando il difensore ne aveva fatto richiesta, osserva che la Corte costituzionale, a sua volta, nella sentenza n. 192 del 1997, ha affermato - anche se con riguardo ad altra questione - che in generale "il deposito degli atti in Cancelleria a disposizione delle parti deve, di regola, comportare necessariamente, insieme al diritto di prenderne visione, la facoltà di estrarne copia". Dal che è chiaro che nell'ordinanza di rimessione il dubbio di costituzionalità è prospettato con riferimento alla interpretazione data alla norma impugnata dal pubblico ministero, senza però condividerla, e che la ordinanza è inoltre del tutto carente di motivazione in ordine alle ragioni per cui il giudice 'a quò non ha ritenuto di rilasciare egli stesso le copie richieste, come pure, alla luce della sentenza n. 192 del 1997, avrebbe potuto fare. Risultandone, di conseguenza, non osservato il consolidato principio secondo il quale, ove una norma di legge consenta una interpretazione conforme a Costituzione, il giudice è tenuto a farla propria, dovendo sollevare questione di legittimità costituzionale solo se sia impossibile darne una interpretazione corretta. - V. S. n. 192/1997 (già citata nel testo). - Riguardo al principio su richiamato in tema di interpretazione v. inoltre, in particolare, S. n. 356/1996. V. anche Cassazione - sez. unite penali 3 febbraio - 4 aprile 1995, ric. Sciancalepore.

    Art. 408 c.p.p. · Art. 24 cost. · Art. 409 c.p.p. · Art. 33 Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 134/1993

    Questione infondata
    1 aprile 1993

    La disciplina positiva della responsabilità per le spese dei processi penali per reati perseguibili solo a querela di parte, mentre avverte l'esigenza di prevenire e sanzionare la presentazione di denunce temerarie o del tutto prive di fondamento, non trascura neanche l'opportunità di non scoraggiare l'esercizio del diritto di querela. Pertanto, nel quadro di un necessario contemperamento fra tali opposte istanze, la mancata previsione, nei casi di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, della condanna del querelante alle spese anticipate dallo Stato, appartiene, in assenza di ostative esigenze di rilievo costituzionale (v. massima A), alla piena discrezionalità del legislatore. La diversità della scelta adottata in proposito riguardo al decreto di archiviazione rispetto a quella operata riguardo alle sentenze di non luogo a procedere all'esito dell'udienza preliminare e di proscioglimento a seguito di dibattimento, con le quali è possibile che il querelante sia condannato alle spese (cfr. art. 542, in relazione all'art. 427, cod. proc. pen.), è giustificata dalla diversità di effetti, connotati e stabilità propri del decreto di archiviazione, sempre superabile da una successiva riapertura delle indagini motivata dalla semplice esigenza di nuove investigazioni. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 554, 408, 427, 542 cod. proc. pen. e 125 delle norme di attuazione, coordinamento e transitorie dello stesso codice, nella parte in cui non prevedono che il querelante debba essere condannato, con il decreto che dispone l'archiviazione, al pagamento delle spese anticipate dallo Stato, nei casi in cui gli elementi giudicati non idonei a sostenere l'accusa in giudizio investano la sussistenza del fatto o la commissione dello stesso da parte del querelato).

    Art. 554 c.p.p. · Art. 408 c.p.p. · Art. 427 c.p.p. · Art. 542 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 516/1990

    Questione inammissibile
    2 novembre 1990

    Manifesta inammissibilità della questione per essere stata la stessa proposta prematuramente ( prima della pronuncia sull'investigazione suppletiva richiesta dalla parte offesa). - S. nn. 300/1983, 472/1989; o. nn. 76/1987, 564/1989 e 370/1990.

    Art. 408 c.p.p. · Art. 125 Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale · Art. 76 cost. · Art. 77 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (6)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 4 aprile 2024

Confronto con la versione in vigore dal 30 dicembre 2022 al 4 aprile 2024. 10 parole tolte, 4 parole aggiunte.

… atti e presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari. La persona tolto: sottoposta alle indagini e la persona offesa sono altresi' informate aggiunto: offesa e' altresi' informata della facolta' di accedere ai programmi di giustizia riparativa. Per i delitti commessi …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art408 · fonte del testo

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