Corte di cassazione · Massimario

Sottovoce di Esecuzione forzata

Immobiliare

Sottovoce della voce 079 nella classificazione del Massimario

12 massime, da pronunce dal 30 aprile 2025 al 14 maggio 2026

Massime della Corte di cassazione

12 massime classificate sotto questa sottovoce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 14200/2026

    Vendita › Trasferimento

    In tema di esecuzione forzata, il trasferimento della titolarità dei titoli PAC (diritti agli aiuti comunitari in agricoltura) tra soggetti privati ha natura consensuale e, ai sensi dell'art. 1376 c.c., produce effetti reali immediati tra le parti al momento della conclusione del contratto, mentre le procedure di comunicazione, presentazione o registrazione della cessione presso l'AGEA non costituiscono elementi integrativi o costitutivi della validità del trasferimento sul piano civilistico, ma assolvono alla sola finalità di rendere l'atto opponibile alla Pubblica Amministrazione, ai fini dell'erogazione dei contributi nell'annualità di riferimento; ne consegue che, laddove l'atto di cessione dei titoli sia intervenuto in data certa anteriore al pignoramento, i beni devono considerarsi già usciti dal patrimonio del debitore, rendendo il pignoramento inefficace, a nulla rilevando che gli adempimenti amministrativi presso l'organismo pagatore siano stati completati in epoca successiva.

    Classificata anche sotto: Comunità europea

    Rv. 678071-01Rassegna di maggio 2026, p. 151Art. 1376 c.c. · Art. 513 c.p.c. · Art. 556 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 14250/2026

    Espropriazione immobiliare - Pluralità di beni autonomi - Pignoramento - Atto inscindibile - Esclusione - Rinnovazione parziale della trascrizione del pignoramento solo per alcuni beni - Estinzione dell’intera procedura - Esclusione - Effetti.

    In tema di espropriazione immobiliare avente ad oggetto una pluralità di beni autonomi, il pignoramento non costituisce un atto inscindibile, ma si atteggia come un vincolo strutturalmente e funzionalmente scindibile in relazione ai singoli cespiti, con la conseguenza che la rinnovazione parziale della trascrizione del pignoramento, effettuata solo per alcuni dei beni originariamente pignorati, non determina l'estinzione dell'intera procedura, ma produce l'inefficacia del vincolo limitatamente ai soli cespiti non menzionati nella nota di rinnovazione.

    Rv. 678051-01Rassegna di maggio 2026, p. 154Art. 2668-bis c.c. · Art. 2668-ter c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 13538/2026

    Locazione immobili urbani ad uso diverso da quello abitativo - Pignoramento dell’immobile locato - Custode giudiziario - Disponibilità dei titoli cambiari emessi a garanzia del pagamento dei canoni da parte del conduttore dell’immobile - Presunzione di pagamento derivante dal possesso delle cambiali - Esclusione - Opponibilità del possesso dei titoli nei confronti del custode giudiziario - Esclusione - Fondamento.

    In tema di locazione ad uso diverso da quello abitativo, qualora l'immobile sia stato oggetto di pignoramento e affidato ad un custode giudiziario, il possesso da parte del conduttore degli originali delle cambiali rilasciate al locatore a titolo di pagamento del prezzo per i canoni di locazione non equivale al pagamento, non operando la presunzione iuris tantum di estinzione del debito ex art. 1237 c.c. nei confronti del custode giudiziario, soggetto terzo rispetto alle parti del contratto di locazione, né è opponibile alla procedura, ex art. 2704 c.c., non consentendo di dimostrare l'anteriorità del pagamento e, quindi, della restituzione dei titoli rispetto al pignoramento ed alla nomina del custode.

    Classificata anche sotto: Obbligazioni in genere

    Rv. 678214-01Rassegna di maggio 2026, p. 141Art. 1199 c.c. · Art. 1587 c.c. · Art. 1237 c.c. · Art. 559 c.p.c. e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 4494/2026

    Vendita › Inadempienza dell'aggiudicatario

    Termine per il pagamento del saldo del prezzo da parte dell'aggiudicatario - Perentorietà - Improrogabilità - Rimessione in termini - Condizioni - Tardiva erogazione del finanziamento - Irrilevanza.

    In tema di vendita forzata, il termine per il versamento del saldo prezzo è perentorio e, come tale, insuscettibile di proroga, ma l'aggiudicatario può chiedere la rimessione in termini ai sensi dell'art. 153 c.p.c. se la decadenza è dipesa da una causa non imputabile, che non è integrata dalla mancata o tardiva concessione di un finanziamento per l'acquisto in executivis, circostanza attinente esclusivamente alla sfera personale dell'aggiudicatario, unico soggetto responsabile del tempestivo adempimento della relativa obbligazione.

    Rv. 677756-01Rassegna di febbraio 2026, p. 88Art. 587 c.p.c. · Art. 153 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 4494/2026

    Vendita › Trasferimento

    Proroga del termine per il saldo prezzo e conseguente decreto di trasferimento - Opposizione ex art. 617 c.p.c. - Legittimazione del debitore - Sussistenza - Necessità di allegazione e prova di uno specifico pregiudizio - Esclusione.

    Sussiste l'interesse del debitore a contestare, con l'opposizione ex art. 617 c.p.c., l'atto con cui il giudice ha prorogato il termine per il versamento del saldo prezzo da parte dell'aggiudicatario e il successivo decreto di trasferimento, senza che sia necessario dimostrare la possibilità o probabilità che da un nuovo esperimento di vendita si possa ricavare un prezzo più elevato o allegare e provare un altro particolare e specifico pregiudizio.

    Rv. 677756-02Rassegna di febbraio 2026, p. 88Art. 617 c.p.c. · Art. 100 c.p.c. · Art. 585 c.p.c. · Art. 586 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 1477/2026

    Vendita

    Espropriazione immobiliare - Casa di abitazione - Istanza di conversione del pignoramento - Termine di decadenza di cui all’art. 495 c.p.c. - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Fondamento.

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 495, comma 1, c.p.c., nella parte in cui, precludendo la presentazione dell'istanza di conversione dopo l'emanazione dell'ordinanza che dispone la vendita, non prevede una tutela di favore del debitore in caso di pignoramento della casa di abitazione, in relazione agli artt. 2, 3, 24, 42, 47, 111 e 117, comma 1, Cost. (quanto a quest'ultimo, con riferimento all'art. 25 della Dichiarazione dei diritti dell'Uomo, all'art. 11 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali del 16 dicembre 1966, all'art. 13, parte 1 della Carta Sociale Europea), poiché la previsione di un termine del tutto ragionevole per il debitore per la presentazione di un'istanza di conversione nel corso di un processo per espropriazione immobiliare attua un congruo contemperamento tra il diritto sociale all'abitazione e quello del creditore alla tutela del proprio credito.

    Rv. 677706-01Rassegna di gennaio 2026, p. 73Art. 495 c.p.c. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. e altri 4Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 1485/2026

    Espropriazione immobiliare - Trascrizione del pignoramento - Successivo acquisto a titolo particolare del bene pignorato - Legittimazione del proprietario ad esperire opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. - Esclusione - Fondamento.

    In tema di espropriazione immobiliare, l'acquirente del bene pignorato che abbia trascritto il proprio acquisto successivamente alla trascrizione del pignoramento, non succedendo nella posizione passiva dell'esecutato, non è legittimato a proporre opposizione ex artt. 615 o 617 c.p.c. per far valere la nullità o l'inopponibilità del pignoramento a tutela del proprio diritto di proprietà, potendo eventualmente esperire l'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c.

    Classificata anche sotto: Procedimento civile › Successione nel processo

    Rv. 677748-01Rassegna di gennaio 2026, p. 75Art. 111 c.p.c. · Art. 615 c.p.c. · Art. 617 c.p.c. · Art. 2913 c.c. e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 31423/2025

    Danni cagionati nello svolgimento dell'attività delegata ex art. 591-bis c.p.c. - Responsabilità ex l. n. 117 del 1988 - Configurabilità - Condizioni - Responsabilità ex art. 2043 c.c. del professionista delegato - Presupposti soggettivi - Colpa lieve da imperizia - Esclusione.

    In relazione ai danni cagionati nello svolgimento dell'attività del professionista delegato ex art. 591-bis c.p.c. (che è un ausiliario del giudice e non può essere ricondotto agli "estranei che partecipano all'esercizio della funzione giudiziaria", di cui all'art. 1, comma 1, della l. n. 117 del 1988), la responsabilità di cui alla l. n. 117 del 1988 è configurabile nel solo caso in cui la suddetta attività sia sfociata in un provvedimento del giudice dell'esecuzione, sempre che ne ricorrano i presupposti e siano stati inutilmente esperiti i rimedi impugnatori previsti dalla legge, ferma restando la - eventualmente concorrente - responsabilità ex art. 2043 c.c. del delegato che versi in dolo o colpa, con esclusione di quella lieve consistita in imperizia, nel caso in cui l'attività che ha causato il danno abbia richiesto la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà.

    Rv. 677208-02Rassegna di dicembre 2025, p. 87Art. 591-bis c.p.c. · Art. 2043 c.c. · Art. 2236 c.c. · Art. 1176 c.c. e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 31423/2025

    Professionista delegato ex art. 591-bis c.p.c. - Trascrizione di domande giudiziali pregiudizievoli - Obbligo di indicazione nell’avviso di vendita - Esclusione - Ragioni.

    Il professionista delegato alle operazioni di vendita ex art. 591-bis c.p.c. non è tenuto ad indicare nell'avviso di vendita l'esistenza di eventuali trascrizioni pregiudizievoli di domande giudiziali, in mancanza della corrispondente indicazione negli artt. 570 c.p.c. e 173-quater disp. att. c.p.c. (che di tale atto determinano il contenuto, senza alcuna possibilità di integrazione), tenuto conto, da un lato, che la presenza delle suddette trascrizioni non preclude, di per sé, la liquidazione del bene - rilevando al solo fine di valutare la convenienza della partecipazione all'incanto -, e dall'altro che la funzione di rendere conoscibile ai terzi interessati le formalità, vincoli od oneri gravanti sul bene, ai sensi dell'art. 173-bis disp. att. c.p.c., è svolta dalla perizia di stima, che deve essere richiamata dall'avviso di vendita suddetto.

    Rv. 677208-03Rassegna di dicembre 2025, p. 88Art. 570 c.p.c. · Art. 591-bis c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 21444/2025

    Esperto stimatore - Natura e finalità dell'incarico - Svolgimento delle operazioni in contraddittorio con le parti - Necessità - Esclusione - Conseguenze.

    All'esperto stimatore, ausiliario necessario del giudice dell'esecuzione nominato ex artt. 568 e 569 c.p.c., è affidato un incarico di carattere pubblicistico volto a rendere più proficua la vendita forzata, non essendo prescritto che le attività dallo stesso compiute si svolgano in contraddittorio con le parti del processo esecutivo, con la conseguenza che queste ultime non hanno diritto alla comunicazione del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni oppure del sopralluogo, né alla nomina di consulenti di parte. (Principio affermato nell'interesse della legge ai sensi dell'art. 363, comma 3, c.p.c.).

    Classificata anche sotto: Procedimento civile › Ausiliari del giudice

    Rv. 675903-01Rassegna di luglio 2025, p. 221Art. 568 c.p.c. · Art. 569 c.p.c.Dove leggere la sentenza

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per voce da Iuspedia.

Articoli più citati

Gli articoli che le massime di questa sottovoce indicano nei riferimenti normativi almeno due volte.

Corte costituzionale

Le pronunce che hanno deciso su questi articoli, dichiarandoli illegittimi o giudicando la questione. Il legame con la voce passa per gli articoli ed è ricavato da Iuspedia.

  • Ordinanza n. 497/2002Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 617 c.p.c.

    Dispositivo: riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 51, primo comma, n. 4, 617, secondo comma, e 618 del codice di procedura civile, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, 25, 101, secondo comma, 104, primo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Taranto, dal Tribunale di Caltagirone, sezione…

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da Iuspedia. Le Rassegne raccolte sono 12, da gennaio 2025 a maggio 2026. Fonti e metodologia

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