Codice di procedura civile

Art. 513 c.p.c. — Ricerca delle cose da pignorare

[1]L'ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, puo' ricercare le cose da pignorare nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti. Puo' anche ricercarle sulla persona del debitore, osservando le opportune cautele per rispettarne il decoro.

[2]Quando e' necessario aprire porte, ripostigli o recipienti, vincere la resistenza opposta dal debitore o da terzi, oppure allontanare persone che disturbano l'esecuzione del pignoramento, l'ufficiale giudiziario provvede secondo le circostanze, richiedendo, quando occorre, l'assistenza della forza pubblica.

[3]((Il giudice di pace)), su ricorso del creditore, puo' autorizzare con decreto l'ufficiale giudiziario a pignorare cose determinate che non si trovano in luoghi appartenenti al debitore, ma delle quali egli puo' direttamente disporre.88 90 155 160 179

[4]In ogni caso l'ufficiale giudiziario puo' sottoporre a pignoramento, secondo le norme della presente sezione, le cose del debitore che il terzo possessore consente di esibirgli.

Gli interventi su questo articolo(5)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51

88

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che " Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

D.Lgs. 19 febbraio 1998,n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n.188

90

con decorrenza dal 2 giugno 1999

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998,n. 51, come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n.188, ha disposto (con l'art. 247, comma 1) che "Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3."

D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116

155

con decorrenza dal 31 ottobre 2021

Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116 ha disposto (con l'art. 32, comma 5) che "A decorrere dal 31 ottobre 2021 ai procedimenti civili contenziosi, di volontaria giurisdizione e di espropriazione forzata introdotti dinanzi al giudice di pace a norma dell'articolo 27 si applicano le disposizioni, anche regolamentari, in materia di processo civile telematico per i procedimenti di competenza del tribunale vigenti alla medesima data. Per i procedimenti di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a), numero 1, lettera c), numero 2), e comma 3, lettera d), capoverso «Art. 60-bis», e lettera e), la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dal 31 ottobre 2025".

160

Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, ha disposto (con l'art. 32, comma 3) che la modifica di cui al terzo comma del presente articolo entra in vigore il 31 ottobre 2025.

179

Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, come modificato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 117, convertito con modificazioni dalla L. 3 ottobre 2025, n. 148, ha disposto (con l'art. 32, comma 3) che la modifica di cui al terzo comma del presente articolo entra in vigore il 31 ottobre 2026.

Testo vigente dal 31 ottobre 2021

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EsecuzioneVersione 0.1

Precetto per consegna o rilascio

Precetto per il rilascio di un immobile o per la consegna di beni mobili, con il titolo descritto nei suoi estremi, la descrizione sommaria dei beni, il termine fissato nel titolo, gli avvertimenti dell’art. 480, procura in calce, relate, richiesta di esecuzione all’ufficiale giudiziario e schema del preavviso di rilascio.

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 513 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 14200/2026

    14 maggio 2026

    In tema di esecuzione forzata, il trasferimento della titolarità dei titoli PAC (diritti agli aiuti comunitari in agricoltura) tra soggetti privati ha natura consensuale e, ai sensi dell'art. 1376 c.c., produce effetti reali immediati tra le parti al momento della conclusione del contratto, mentre le procedure di comunicazione, presentazione o registrazione della cessione presso l'AGEA non costituiscono elementi integrativi o costitutivi della validità del trasferimento sul piano civilistico, ma assolvono alla sola finalità di rendere l'atto opponibile alla Pubblica Amministrazione, ai fini dell'erogazione dei contributi nell'annualità di riferimento; ne consegue che, laddove l'atto di cessione dei titoli sia intervenuto in data certa anteriore al pignoramento, i beni devono considerarsi già usciti dal patrimonio del debitore, rendendo il pignoramento inefficace, a nulla rilevando che gli adempimenti amministrativi presso l'organismo pagatore siano stati completati in epoca successiva.

    Art. 513 c.p.c. · Art. 1376 c.c. · Art. 556 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 24053/2025

    28 agosto 2025

    Nell'ordinamento di uno Stato di diritto, l'obbligo di dare esecuzione ai provvedimenti giurisdizionali è incondizionato, di modo che il suo inadempimento, protratto oltre il tempo ragionevolmente necessario ad approntare i mezzi che tale esecuzione richieda, costituisce fatto che è, di per sé, fonte di responsabilità della P.A. obbligata, senza necessità per il danneggiato di provare il dolo o la colpa del personale di volta in volta intervenuto.

    Art. 513 c.p.c. · Art. 2043 c.c. · Art. 608 c.p.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 21/1998

    Questione inammissibile
    18 febbraio 1998

    È manifestamente inammissibile, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 513 e 621 del codice di procedura civile, non essendo la questione più rilevante, giacché il Pretore rimettente, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha già ritenuto che sussistessero giusti motivi per sospendere il processo esecutivo, e in quanto la questione stessa, con riferimento alla cognizione del merito dell'opposizione, è anticipata rispetto al relativo giudizio, che non risulta neppure sospeso. - Cfr. S. n. 336/1995, O. nn. 301/1997 e 300/1997. red.: S. Di Palma

    Art. 513 c.p.c. · Art. 621 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 189/1994

    Questione infondata
    19 maggio 1994

    Nell'ambito della procedura di pignoramento, sulla nozione di "casa del debitore", come desumibile dall'art. 513 cod. proc. civ., si è - con consolidata giurisprudenza condivisa da conforme dottrina - reiteratamente affermato che pure se l'ufficiale giudiziario può ricercare le cose da pignorare anche nella casa in cui abita l'esecutato che non sia proprietario o locatario dell'immobile, tuttavia a tal fine sempre comunque si richiede un connotato di "abituale e di tendenziale stabilità" della così valorizzata relazione fattuale tra il debitore ed il luogo di ubicazione delle cose da pignorare, non essendo sufficiente - come ritenuto del giudice 'a quò - per l'identificazione del luogo materiale in cui l'ufficiale giudiziario può legittimamente procedere, senza autorizzazione del pretore e a sua discrezione, alla apprensione esecutiva, un rapporto meramente precario come quello nascente da una semplice relazione di temporanea dimora, per ragioni di ospitalità od altre analoghe. Va quindi respinta la censura di incostituzionalità avanzata su tale inesatto presupposto, in riferimento al principio di libertà domiciliare del terzo, estraneo al titolo esecutivo. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 13 e 14 Cost., dell'art. 513, primo e secondo comma, cod. proc. civ.). red.: F.S. rev.: S.P.

    Art. 513 c.p.c. · Art. 13 cost. · Art. 14 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 31 ottobre 2021

Confronto con la versione in vigore dal 4 luglio 1998 al 31 ottobre 2021. 9 parole tolte, 3 parole aggiunte.

Il tolto: presidente del tribunale o un giudice da lui delegato aggiunto: giudice di pace, su ricorso del creditore, puo' autorizzare con decreto l'ufficiale giudiziario a pignorare cose determinate che non si trovano in luoghi appartenenti al debitore, ma delle quali egli puo' direttamente disporre.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Le note di aggiornamento ufficiali

  • D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116

    Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116 ha disposto (con l'art. 32, comma 5) che "A decorrere dal 31 ottobre 2021 ai procedimenti civili contenziosi, di volontaria giurisdizione e di espropriazione forzata introdotti dinanzi al giudice di pace a norma dell'articolo 27 si applicano le disposizioni, anche regolamentari, in materia di processo civile telematico per i procedimenti di competenza del tribunale vigenti alla medesima data. Per i procedimenti di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a), numero 1, lettera c), numero 2), e comma 3, lettera d), capoverso «Art. 60-bis», e lettera e), la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dal 31 ottobre 2025".

  • Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, ha disposto (con l'art. 32, comma 3) che la modifica di cui al terzo comma del presente articolo entra in vigore il 31 ottobre 2025.

  • Il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, come modificato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 117, convertito con modificazioni dalla L. 3 ottobre 2025, n. 148, ha disposto (con l'art. 32, comma 3) che la modifica di cui al terzo comma del presente articolo entra in vigore il 31 ottobre 2026.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art513 · fonte del testo

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