Codice civile

Art. 1123 c.c. — Ripartizione delle spese

[1]Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprieta' di ciascuno, salvo diversa convenzione.

[2]Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno puo' farne.

[3]Qualora un edificio abbia piu' scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae utilita'.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

15 pronunce che riguardano l’art. 1123 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 14892/2026

    18 maggio 2026

    In materia di condominio, la stipulazione di polizza assicurativa del fabbricato rientra tra le prerogative dell'assemblea e le spese relative devono essere ripartite fra tutti i condomini in base ai criteri stabiliti dall'art. 1123 c.c., trattandosi di esborso concernente la gestione comune dell'edificio e con una finalità generale di tutela del condominio.

    Art. 1123 c.c. · Art. 1135 c.c.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 13855/2026

    12 maggio 2026

    In tema di tabelle millesimali condominiali, per la rettifica o modificazione delle stesse è sufficiente, ai sensi dell'art. 69, disp. att. c.c. la maggioranza qualificata di cui all'art. 1136, comma 2, c.c., nei soli casi in cui ciò avvenga con funzione ricognitiva dei valori e dei criteri stabiliti dalla legge - ovvero quando risulta che sono conseguenza di un errore, oppure quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell'unità immobiliare anche di un solo condomino - mentre è necessaria l'approvazione unanime dei condomini in caso di deroga al regime legale di ripartizione delle spese, ovvero di approvazione della "diversa convenzione" di cui all'art. 1123, comma 1, c.c.

    Art. 1123 c.c. · Art. 1136 c.c.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 11400/2026

    27 aprile 2026

    In tema di condominio di edifici, qualora l'assemblea abbia deliberato la sostituzione dell'impianto di riscaldamento centralizzato, consentendo, in via provvisoria e pro bono pacis, il mantenimento in esercizio del vecchio impianto, i condomini che continuano ad avvalersene non hanno titolo per ottenere il rimborso dei costi di esercizio nei confronti dei condomini che abbiano ottemperato alla delibera assembleare allacciandosi al nuovo impianto, dovendosi escludere la sussistenza di un credito in favore dei perduranti utilizzatori del sistema dismesso.

    Art. 1123 c.c. · Art. 1135 c.c.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 10534/2026

    21 aprile 2026

    In tema di condominio negli edifici, nel caso di infiltrazioni provenienti dal lastrico solare o dalla terrazza a livello, di proprietà o di uso esclusivo di uno dei condomini, che copra una sola unità immobiliare, il riparto delle spese di riparazione va effettuato secondo il criterio di cui all'art. 1125 c.c., particolare declinazione di quello ex art. 1123 c.c. e non secondo il criterio derogatorio di cui all'art. 1126 c.c., giacché, in tale situazione, viene meno la ratio di quest'ultima disposizione, che è quella di non far gravare iniquamente sui condomini serviti dalla copertura una spesa che avvantaggia, in modo particolare, colui che trae da tale porzione immobiliare benefici ulteriori rispetto a quelli derivanti dalla funzione di copertura della stessa.

    Art. 1123 c.c. · Art. 1125 c.c. · Art. 1126 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Nell'art. 1123 ho fuso le disposizioni degli articoli 13 e 14 del R. decreto-legge 15 gennaio 1934, concernenti la ripartizione delle spese per la conservazione e per il godimento delle parti comuni, nonchè la ripartizione delle spese per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza nei limiti dei suoi poteri. Ho poi dettato negli articoli 1124, 1125 e 1126 particolari norme, come già faceva il codice del 1865 negli articoli 562 e 563, per le spese di manutenzione e di ricostruzione delle scale, dei soffitti, delle volte, dei solai e di quei lastrici solari che siano di uso esclusivo. Per quanto riguarda le scale, ho abbandonato il sistema del codice del 1865 (art. 562, quarto comma), che poneva le spese relative a carico dei proprietari di quei piani a cui serviva ciascun tratto di scala, in ragione del valore dei piani stessi. Tale sistema infatti portava a conseguenze non del tutto eque, aggravando eccessivamente l'onere dei proprietari degli ultimi piani. Ho ripartito invece le spese per la manutenzione e ricostruzione tra i proprietari dei diversi piani, a cui le scale servono, per metà in ragione del valore dei singoli piani o porzioni di piano e per l'altra metà in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo (art. 1124, primo comma). È giusto che i proprietari degli ultimi piani contribuiscano in misura maggiore, perchè è da presumere che col maggior uso diano luogo al maggior consumo delle scale. Sarebbe però eccessivo che i proprietari delle soffitte o camere a tetto e dei palchi morti contribuissero in ragione dell'altezza, perchè in questi casi viene meno la presunzione del maggior logorio in conseguenza dell'uso, trattandosi di locali non destinati ad abitazione; perciò ho stabilito che questi proprietari, come quelli delle cantine, concorrano soltanto nella metà delle spese stesse che è ripartita in ragione del valore dei singoli piani o porzioni di piano (art. 1124, secondo comma). Circa le spese relative alla manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai, ho creduto giusto disporre (art. 1125) che tali spese siano sostenute in parti eguali dai proprietari dei due piani l'uno all'altro sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore l'intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto. Le spese di manutenzione e di ricostruzione dei lastrici solari sono a carico dei condomini che ne traggono utilità, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di proprietà di ciascuno. Siccome però può darsi che del lastrico solare alcuni condomini traggano soltanto l'utilità che deriva dalla funzione principale nel lastrico, che è quella di servire, come il tetto, alla copertura dell'edificio o di una parte dell'edificio, mentre altri condomini, oltre che trarre tale utilità, abbiano del lastrico solare l'uso esclusivo, il godimento diretto, in quanto si servono di esso come potrebbero servirsi di una terrazza, è sembrato giusto per questa ipotesi porre le spese di manutenzione e di ricostruzione per un terzo a carico dei condomini che del lastrico hanno l'uso esclusivo e per gli altri due terzi a carico di tutti i condomini dell'edificio a cui il lastrico serve di copertura, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascun condomino (art. 1126). In fondo, la distinzione tra i due gruppi di condomini era già contenuta nell'art. 563 del codice del 1865, il quale disponeva che, ove l'uso del lastrico solare non fosse comune a tutti i condomini, quelli che ne avevano l'uso esclusivo, per ragion del calpestio erano tenuti a contribuire per un quarto - quota che mi è sembrata troppo esigua - nelle spese di riparazione e di ricostruzione, mentre gli altri tre quarti erano a carico così di costoro come degli altri condomini nelle proporzioni indicate dal precedente art. 562.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 529

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1123 · fonte del testo

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