Art. 2 — Intese restrittive della libertà di concorrenza

Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonche' le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attivita' consistenti nel:

  • a)fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali;
  • b)impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico;
  • c)ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;
  • d)applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, cosi da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza;
  • e)subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con l'oggetto dei contratti stessi. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto.

Testo vigente dal 13 ottobre 1990

Corte di cassazione

4 pronunce che riguardano l’art. 2, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 34049/2025

    24 dicembre 2025

    Il rilievo della nullità parziale del contratto di fideiussione omnibus che sia stato stipulato in epoca successiva a quello oggetto di istruttoria da parte della Banca d'Italia con il provvedimento n. 55/2005 postula la prova dell'effettiva esistenza di un'intesa anticoncorrenziale o comunque di una prassi contrattuale in violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990, in quanto l'accertamento della Banca d'Italia non consente di reputare persistente, anche in epoca successiva, il pregresso accordo anticoncorrenziale.

    Art. 2 · Art. 1957 c.c. · Art. 1419 c.c.

    Rassegna di dicembre 2025, p. 128 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 18851/2025

    10 luglio 2025

    In tema di intese restrittive della concorrenza, una fideiussione omnibus, conformata a un modello contrattuale predisposto dall'ABI prima dell'ottobre 2002, può essere qualificata contratto "a valle" di un'intesa restrittiva "a monte", in base al provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia, ove il giudice compia una ricognizione di tale provvedimento, per verificare se esso integri una prova privilegiata anche con riguardo all'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale presente all'epoca e, in difetto di positivo riscontro in tal senso, accerti, sulla scorta di altri mezzi di prova, l'esistenza dell'intesa restrittiva che trovi espressione in una o più clausole del contratto di garanzia.

    Art. 2 · Art. 1957 c.c. · Art. 2697 c.c. · Art. 115 c.p.c.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 47 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 18854/2025

    10 luglio 2025

    In tema di illecito concorrenziale accertato con provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005, il giudicato sull'assenza di fatti impeditivi al soddisfacimento del credito avente titolo nel contratto "a valle" dell'intesa restrittiva "a monte" osta all'accoglimento della domanda risarcitoria il cui danno si assuma discendere, in via diretta o indiretta, da un'esecuzione del contratto stesso, quando tale esecuzione abbia potuto dispiegarsi in forza delle clausole preposte a dare attuazione a quell'intesa.

    Art. 2 · Art. 2043 c.c. · Art. 2909 c.c.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 49 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 1851/2025

    25 gennaio 2025

    La nullità parziale del contratto di fideiussione "a valle", dipendente da intesa restrittiva della concorrenza "a monte", è rilevabile d'ufficio a condizione che risultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla sua integrazione e la concreta ricaduta della nullità delle clausole conformi al modello ABI, con la precisazione che - al detto fine - si deve considerare che l'eccezione di estinzione della garanzia ex art. 1957 c.c. ha natura di eccezione propria e non di mera difesa, con la conseguenza che il rilievo officioso della nullità della clausola di deroga non interferisce con la eventualmente ormai consumata preclusione dell'eccezione fondata sulla stessa.

    Art. 2 · Art. 3 Norme per la tutela della concorrenza e del mercato · Art. 99 c.p.c. · Art. 100 c.p.c.

    Rassegna di gennaio 2025, p. 35 ↗

Tutte le 5 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗ e dicembre 2025 ↗.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

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urn:nir:stato:legge:1990-10-10;287~art2 · fonte del testo

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