Art. 2049 c.c. — Responsabilità dei padroni e dei committenti
I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.
In tema di responsabilità ex art. 2049 c.c. della compagnia assicuratrice per l'attività illecita posta in essere dal proprio agente, la condotta oggettivamente colposa del danneggiato, la cui incidenza sull'evento dannoso va sempre valutata, anche di ufficio, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., può assumere efficacia eziologica esclusiva in presenza di un marcato coinvolgimento soggettivo, dato dalla chiara percepibilità che la condotta del preposto si poneva in assenza o al di fuori del rapporto con l'intermediario o dal consapevole coinvolgimento nell'elusione della disciplina legale posta in essere dal preposto o dall'acquiescenza all'irregolare condotta da questi tenuta, desunta da elementi presuntivi quali, ad esempio, il numero o la ripetizione delle operazioni poste in essere con modalità irregolari, il valore complessivo delle stesse, l'esperienza acquisita nell'investimento di prodotti finanziari, la conoscenza del complesso iter funzionale alla sottoscrizione di programmi di investimento e le sue complessive condizioni culturali e socioeconomiche.
Nei procedimenti di affido eterofamiliare, le relazioni d'istituti o di operatori specializzati non integrano una delega a terzi di potere decisorio, poiché le risultanze di dette indagini ed informazioni - che le parti hanno il diritto di esaminare e contestare - sono rimesse, nel quadro di tutte le complessive emergenze istruttorie, alla valutazione finale del giudice procedente, il cui ampio potere di apprezzamento, sovrapponendosi all'iniziativa di servizi sociali e psicologi, assorbe il nesso causale con il danno eventualmente subito.
In tema di responsabilità sanitaria, ai fini dell'applicabilità dell'art. 9 della l. n. 24 del 2017 all'azione di rivalsa della struttura nei confronti del sanitario, rileva unicamente il fatto che il danno si sia prodotto nell'ambito di una prestazione erogata attraverso l'organizzazione della struttura - che abbia messo a disposizione sale operatorie, apparecchiature, personale e supporti logistico-assistenziali - indipendentemente dalla qualificazione, in termini contrattuali o aquiliani, della responsabilità del sanitario verso il paziente, atteso che, in tale ipotesi, l'esercente la professione sanitaria, anche se libero professionista e anche se contrattualmente obbligato nei confronti del paziente, opera quale ausiliario della struttura, ai sensi dell'art. 1228 c.c., con la conseguenza che quest'ultima risponde verso il danneggiato per fatto proprio, mentre nei rapporti interni il sanitario è tenuto nei limiti del dolo o della colpa grave. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto applicabile l'art. 9 della l. n. 24 del 2017, nonostante la dedotta sussistenza di un rapporto contrattuale diretto tra sanitario e paziente, così subordinando l'azione di rivalsa al riscontro del dolo o della colpa grave, escludendone la ricorrenza nel caso concreto).
La Quinta Sezione penale ha affermato che sussiste, nel processo penale, la responsabilità civile di cui all’art. 2049 cod. civ. delle associazioni o delle federazioni sportive, anche dilettantistiche, per i reati commessi dai soggetti dei quali esse si avvalgono per le competizioni, pur in assenza di un rapporto di lavoro dipendente e/o a titolo oneroso tra preponente e preposto, nel caso in cui sia accertato un nesso di occasionalità necessaria tra l’attività di quest’ultimo e l’illecito.
La responsabilità della struttura sanitaria ex art. 1228 c.c. integra una fattispecie di responsabilità contrattuale diretta per l'assunzione del rischio derivante dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento dell'obbligazione sanitaria ed è autonoma, sebbene solidale, rispetto a quella del medico; ne consegue che l'accertamento del fatto colposo del sanitario, operante quale ausiliario, implica necessariamente la responsabilità dell'ente debitore, salvo che la struttura dimostri che la condotta del medico sia stata eccezionale, imprevedibile e del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità. (Nella specie, la S.C. ha cassato, in parte qua, la decisione di merito che, in relazione a un arresto cardiaco occorso a una paziente a causa dell'errata modalità di inoculazione di un farmaco anestetico, aveva escluso la responsabilità solidale della struttura sanitaria, per il sol fatto di aver messo a disposizione dell'anestesista un farmaco idoneo e di aver predisposto procedure per la gestione delle emergenze).
L'assicuratore risponde ex art. 2049 c.c. dell'illecito commesso dal subagente se l'attività di questo, benché svolta in piena autonomia e senza alcuno stabile vincolo di soggezione, è funzionalmente inserita nella rete distributiva dell'impresa assicurativa ed è idonea a ingenerare, in capo al cliente, un affidamento ragionevole circa la riconducibilità dell'operato del sub- intermediario alla sfera organizzativa della compagnia. (Nella specie, la S.C. ha confermato la statuizione di responsabilità dell'assicuratore per avere il subagente - privo di diretto collegamento con la compagnia assicuratrice, ma con operatività canalizzata nella distribuzione dei prodotti dell'impresa - indotto un terzo a stipulare polizze vita "a capitalizzazione" e ottenuto a tal fine il pagamento di ingenti somme senza però instaturare il rapporto assicurativo).
L'inserimento del concessionario dell'attività di organizzazione e di esercizio di giuochi di abilità e concorsi pronostici nell'apparato organizzativo della pubblica amministrazione comporta la responsabilità ex art. 2049 c.c. dell'autorità ministeriale concedente, titolare del potere di vigilanza e controllo, per i danni arrecati dal fatto illecito del concessionario.
In tema di risarcimento del danno da infortunio sul lavoro, la transazione stipulata tra il lavoratore infortunato e la compagnia assicuratrice del datore di lavoro, contenente rinuncia a far valere pretese nei confronti di quest'ultimo e delle persone delle quali egli è chiamato a rispondere, configura un contratto a favore di terzo, che non soggiace - eccetto che per la parte relativa alla rinunzia in favore del datore di lavoro - al regime impugnatorio dell'art. 2113 c.c. nei confronti di soggetti non legati all'infortunato da alcun rapporto contrattuale e non titolari della qualità di "datore di lavoro".
(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva affermato la non contrarietà all'ordine pubblico di una sentenza californiana di condanna ai "treble damages", ossia pari al triplo della perdita subita dal creditore, emessa in base a specifiche disposizioni del diritto straniero applicabile che sono state valutate idonee a garantire un effettivo contraddittorio tra le parti e a rendere esattamente prevedibili le conseguenze economiche delle condotte tipizzate, in base a un semplice calcolo matematico ed entro limiti quantitativi prefissati per legge).
Nel caso in cui la responsabilità solidale da fatto illecito si fondi sull'accertamento delle concorrenti condotte colpose dei danneggianti, nei rapporti interni tra questi ultimi non è configurabile un diritto di regresso per l'intero, essendo quest'ultimo riservato unicamente al condebitore che risponde dell'evento dannoso a titolo di garanzia o per fatto altrui.
Il principio sancito dall'art. 1228 c.c., in forza del quale il debitore risponde dei fatti dolosi o colposi di coloro della cui opera si sia avvalso nell'adempimento dell'obbligazione, è applicabile anche alle ipotesi in cui venga dedotto un concorso di colpa del creditore ex art. 1227 c.c., per accertare il quale occorre, quindi, fare riferimento anche alle condotte tenute dagli ausiliari dello stesso nel compimento delle attività collegate all'esecuzione della prestazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in relazione alla sottrazione di contante, da parte del dipendente di una banca, da una cassaforte che era stata lasciata aperta da altro operatore, aveva escluso la corresponsabilità della banca e del suo direttore, per non aver interdetto all'autore del furto l'accesso alla cassaforte, pur avendogli inibito lo svolgimento di operazioni comportanti maneggio di denaro, tenuto conto altresì della circostanza che egli era stato già condannato per appropriazione indebita presso una delle filiali della medesima banca, oltre che radiato dall'albo dei promotori finanziari).
Nelle controversie volte all'accertamento della responsabilità solidale del preposto e del preponente ex art. 2049 c.c., sussiste il litisconsorzio necessario processuale in sede di impugnazione, posto che tra le distinte posizioni dei coobbligati sussiste un'obiettiva interrelazione, tale per cui, in virtù della loro strutturale subordinazione anche sul piano del diritto sostanziale, l'accertamento della responsabilità dell'uno presuppone necessariamente quello della responsabilità dell'altro.
Lo Stato o l'ente pubblico risponde civilmente del danno cagionato a terzi dal fatto illecito del suo dipendente, anche quando questo ha approfittato delle proprie attribuzioni ed agito per finalità esclusivamente personali od egoistiche ed estranee a quelle dell'amministrazione di appartenenza, purché la sua condotta sia legata da un nesso di occasionalità necessaria con le funzioni o poteri che esercita o di cui è titolare, nel senso che la condotta illecita dannosa - e, quale sua conseguenza, il danno ingiusto a terzi - non sarebbe stato possibile, in applicazione del principio di causalità adeguata e in base ad un giudizio controfattuale riferito al tempo della condotta, senza l'esercizio di quelle funzioni o poteri che, per quanto deviati o abusivi od illeciti, non ne integri uno sviluppo oggettivamente anomalo.
Sussiste la responsabilità civile della P.A. (nella specie, del Ministero dell'Istruzione e del Merito) ai sensi degli artt. 28 Cost. e 2049 c.c. per gli abusi sessuali commessi ai danni di minori da parte di un insegnante durante le attività didattiche, perché tali condotte, ancorché opposte rispetto ai fini istituzionali dell'ente, sono legate da un nesso di occasionalità necessaria con le funzioni svolte e rispetto a queste non costituiscono un'anomalia del tutto imprevedibile, tale cioè da esentare l'Amministrazione dal dovere di adottare le adeguate misure di prevenzione e, in ogni caso, dall'assunzione del rischio conseguente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza dei giudici di merito, che avevano riconosciuto la responsabilità risarcitoria del Ministero per gli abusi e le violenze sessuali, definitivamente accertati in sede penale, compiuti ai danni di alcuni allievi di scuola media da parte di un docente di educazione musicale, nelle ore di lezione e nel corso di una gita scolastica).
In tema di responsabilità dell'intermediario, una volta che sia ravvisato il compimento, da parte del danneggiato, di condotte agevolatrici dell'illecito dell'intermediario, caratterizzate da profili di anomalia, deve ritenersi che al giudice del merito sia preclusa la possibilità di escludere discrezionalmente la sussistenza di un contributo causale del danneggiato medesimo, potendo tale contributo essere escluso solo quando tali condotte non siano direttamente riconducibili al danneggiato stesso, ma derivino da caso fortuito o forza maggiore, oppure da condotte fraudolente dello stesso intermediario aventi caratteri tali da non potere essere percepite, previste e prevenute con l'ordinaria diligenza. (Nella specie, la S.C. ha annullato la decisione di appello che aveva escluso la rilevanza causale della condotta incauta dell'investitore, il quale aveva affidato all'intermediario le credenziali per operare sul proprio conto corrente, non assumendo rilievo contrario la scarsa cultura informatica del medesimo).
La condanna di due coobbligati al risarcimento del danno in una percentuale inferiore del 100%, poiché un terzo (potenziale) coobbligato, benché ne sia stata astrattamente riconosciuta la corresponsabilità (nella specie, in misura del 10%), non è stato evocato in giudizio dal danneggiato, comporta che i due soggetti ritenuti responsabili e condannati al risarcimento dei danni (nella specie, in percentuale pari al 90%) siano vincolati in solido entro i limiti della accertata responsabilità, salvo riparto interno pro quota (nella specie, paritariamente riconosciute nella misura del 45%).
In tema di obbligazione plurisoggettiva solidale ex delicto, la sussistenza del diritto di regresso di taluno dei coobbligati nei confronti degli altri è una questione che deve essere tenuta distinta da quella della misura della ripartizione del carico della prestazione risarcitoria nei rapporti interni tra i coobbligati: la prima è una questione di puro diritto che, nell'ipotesi in cui il titolo di responsabilità sia reputato diverso per i vari coobbligati, postula la soluzione del problema del regresso esercitato dal (o contro il) responsabile oggettivo per fatto altrui; la seconda, invece, è una questione sia di fatto che di diritto, che postula la previa individuazione della gravità della colpa di ogni corresponsabile e delle conseguenze che ne sono derivate, ferma nel dubbio la presunzione ex art. 2055, comma 3, c.c.
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.
Corte costituzionale
L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2049 · fonte del testo
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