Corte costituzionale

Ordinanza n. 4/2001

Questione dichiarata infondata · depositata il 04/01/2001 · relatore Fernando Santosuosso

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2052 del codice

civile promosso con ordinanza emessa il 27 aprile 2000 dal giudice di

pace di Ceva nel procedimento civile vertente tra Fornaciari

Alessandro e il Ministero delle finanze, iscritta al n. 442 del

registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 35, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 2000 il giudice

relatore Fernando Santosuosso.

Ritenuto che, nel corso di un giudizio di risarcimento del danno

causato da un capriolo a un motociclista, il giudice di pace di Ceva,

con ordinanza del 27 aprile 2000, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale dell'art. 2052 del codice civile in

riferimento all'art. 3 Cost., in quanto la disposizione censurata,

così come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità,

escludendo dall'ambito della sua applicazione la responsabilità

dello Stato per i danni causati dalla fauna selvatica, contrasterebbe

con il principio costituzionale di uguaglianza;

che, secondo il rimettente, la legge 27 dicembre 1977, n. 968

(Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della

fauna e la disciplina della caccia), sul punto non innovata dalla

successiva legge n. 157 del 1992, nel prevedere che la fauna

selvatica è entrata a far parte del patrimonio indisponibile dello

Stato, avrebbe comportato la proprietà di detta fauna in capo alla

P.A., con conseguente applicabilità dell'art. 2052 cod. civ., atteso

che il fondamento della responsabilità per il danno cagionato da

animali risiede nel concetto di utilità che dall'animale il

proprietario o chi se ne serve ritrae;

che, pertanto, sussisterebbe una disparità di trattamento

tra il privato proprietario di un animale, il quale è responsabile

ex art. 2052 cod. civ., salvo che provi il caso fortuito, e la P.A.,

pure proprietaria della fauna selvatica, che di fatto è esonerata

dal risarcimento dei danni de quibus in quanto, "in virtù di una

sorta di privilegio", non è tenuta ad alcun obbligo di sorveglianza

sulla fauna di natura selvatica;

che la disparità di trattamento sarebbe ancor più evidente

ove si consideri che, mentre per i danni causati dalla fauna

selvatica alle colture esiste un fondo costituito presso ogni

regione, il cui scopo è quello di prevenire e risarcire tale

tipologia di danni (art. 26 della legge n.157 del 1992), un'analoga

disposizione mancherebbe totalmente nel caso di danni alle persone

e/o alle cose;

che infine, in ordine alla rilevanza della questione, il

giudice a quo osserva che nella causa sottoposta al suo esame si

prospetta in concreto l'applicabilità dell'art. 2052 cod.civ;

che nel presente giudizio di legittimità costituzionale è

intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo il rigetto

della questione.

Considerato che l'irragionevolezza e la disparità di trattamento

lamentata dal rimettente e da questo ricollegata all'interpretazione

restrittiva dell'art. 2052 cod. civ. fornita dalla giurisprudenza di

legittimità non sussiste poiché la disposizione in parola è

applicabile solo in presenza di danni provocati da animali domestici,

mentre per quelli cagionati da animali selvatici si applica invece

l'art. 2043 cod. civ;

che tale diversità trova la sua giustificazione, nonostante

i dubbi espressi in dottrina, nella diversità delle situazioni poste

a raffronto, considerato lo stato di naturale libertà che

caratterizza la fauna selvatica e il differente interesse che

distingue i soggetti proprietari degli animali di cui si tratta;

che, infatti, nel caso in cui il danno è arrecato da un

animale domestico (o in cattività), è naturale conseguenza che il

soggetto nella cui sfera giuridica rientra la disponibilità e la

custodia di questo si faccia carico dei pregiudizi subiti da terzi

secondo il criterio di imputazione ex art. 2052 cod. civ; laddove i

danni prodotti dalla fauna selvatica, e quindi da animali che

soddisfano il godimento dell'intera collettività, costituiscono un

evento puramente naturale di cui la comunità intera deve farsi

carico secondo il regime ordinario e solidaristico di imputazione

della responsabilità civile ex art 2043 cod. civ;

che, parimenti, non sussiste il lamentato vulnus all'art. 3

della Costituzione dal momento che, ad avviso di questa Corte,

l'esigenza di una parità di trattamento tra la situazione di fatto

di chi patisce un danno alla produzione agricola e di chi invece vede

danneggiata la propria persona o i propri beni dalla fauna selvatica

non sussiste, atteso che non solo sono differenti le predette due

fattispecie, ma la ratio stessa della normativa di cui alla legge

n. 157 del 1992 risiede nella specificità della protezione offerta

in relazione ai danni subiti dalle produzioni agricole a causa della

fauna selvatica; il legislatore - nella sua scelta discrezionale,

suscettibile ovviamente di variare nel tempo - ha inteso approntare

una tutela peculiare dell'agricoltura indennizzando gli effetti

negativi ad essa derivanti dalla presenza di quegli animali sul

territorio, presenza che nell'attuale contesto storico sociale è

ritenuta meritevole di protezione nel quadro di un armonico

equilibrio ambientale;

che, pertanto, la questione sollevata deve ritenersi sotto

ogni profilo, manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 2052 del codice civile

sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal giudice

di pace di Ceva con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 2000.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 4 gennaio 2001.

Il cancelliere: Fruscella

ECLI:IT:COST:2001:4 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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