Art. 384 c.p.c. — Enunciazione del principio di diritto e decisione della causa nel merito

[1]La Corte enuncia il principio di diritto quando decide il ricorso proposto a norma dell'articolo 360, primo comma, n. 3), e in ogni altro caso in cui, decidendo su altri motivi del ricorso, risolve una questione di diritto di particolare importanza.

[2]La Corte, quando accoglie il ricorso, cassa la sentenza rinviando la causa ad altro giudice, il quale deve uniformarsi al principio di diritto e comunque a quanto statuito dalla Corte, ovvero decide la causa nel merito qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

[3]Se ritiene di porre a fondamento della sua decisione una questione rilevata d'ufficio, la Corte riserva la decisione, assegnando con ordinanza al pubblico ministero e alle parti un termine non inferiore a venti e non superiore a sessanta giorni dalla comunicazione per il deposito ((...)) di osservazioni sulla medesima questione. 178

[4]Non sono soggette a cassazione le sentenze erroneamente motivate in diritto, quando il dispositivo sia conforme al diritto; in tal caso la Corte si limita a correggere la motivazione.

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477

67

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti."

72

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti."

D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164

178

Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

Testo vigente dal 26 novembre 2024

ImpugnazioniVersione 0.1

Ricorso per cassazione

Ricorso alla Corte suprema di cassazione con il contenuto dell’art. 366: parti, provvedimento impugnato, esposizione dei fatti, motivi con il vizio dell’art. 360 e le norme violate, atti e documenti per ciascun motivo, conclusioni, valore, documenti, procura speciale e relata.

Corte di cassazione

10 pronunce che riguardano l’art. 384 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 17140/2026

    31 maggio 2026

    In tema di giudizio ex art. 392 c.p.c., il giudice del rinvio non può procedere a una diversa qualificazione giuridica del negozio posto a fondamento della decisione quando essa non sia imposta dalla sentenza di cassazione, né dal riesame di questioni assorbite ad essa necessariamente connesse; è pertanto inammissibile l'introduzione di una distinta ratio decidendi estranea all'ambito segnato dalla pronuncia rescindente e incompatibile con i relativi presupposti logico-giuridici, in quanto non costituente sviluppo interno della questione rimessa al giudice del rinvio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza resa in sede di rinvio che, nonostante la precedente pronuncia rescindente avesse assunto quale presupposto logico- giuridico la natura di contratto preliminare della scrittura posta a fondamento della domanda ex art. 2932 c.c., ne aveva operato una diversa qualificazione come contratto definitivo, dichiarando per tale ragione l'inammissibilità della domanda proposta).

    Art. 384 c.p.c. · Art. 392 c.p.c. · Art. 394 c.p.c. · Art. 2932 c.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 127 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 15148/2026

    20 maggio 2026

    Il termine di prescrizione del diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di condanna di primo grado, riformata in appello, comincia a decorrere, ai sensi dell'art. 2935 c.c., dalla data di pubblicazione della sentenza di riforma, in ragione dell'immediata efficacia di quest'ultima, e non è interrotto, tantomeno con effetti sospensivi, né dalla mera proposizione del gravame - occorrendo altresì che il diritto alla ripetizione sia rivendicato con apposita domanda - né, in difetto di disposizione di legge in tal senso, dalla cassazione con rinvio della sentenza di riforma, atteso che da tale statuizione, la quale non determina reviviscenza della pronuncia di primo grado né regola, neppure provvisoriamente, in termini di effetto espansivo, il diritto controverso, non discende alcun impedimento all'esercizio del diritto alla ripetizione.

    Art. 384 c.p.c. · Art. 2935 c.c. · Art. 2943 c.c. · Art. 2945 c.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 201 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 9323/2026

    13 aprile 2026

    Il giudicato esterno é rilevabile d'ufficio nel giudizio di rinvio a condizione che a) la questione del giudicato non sia preclusa, quantomeno implicitamente, dalla sentenza rescindente; b) il giudicato non si sia formato nei precedenti gradi di merito, in quanto, in tale ipotesi, lo strumento processuale é l'impugnazione per revocazione delle pregresse statuizioni, per contrasto di giudicati.

    Art. 384 c.p.c. · Art. 2909 c.c. · Art. 324 c.p.c. · Art. 383 c.p.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 83 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 7658/2026

    30 marzo 2026

    Nel caso in cui più danneggiati si siano costituiti parte civile nel processo penale, il rapporto processuale di ciascuno di essi con l'imputato danneggiante è autonomo rispetto agli altri, di modo che l'impugnazione di una sola delle parti civili o del P.M. avverso la sentenza penale assolutoria non produce effetti estensivi in favore delle altre, nei cui confronti può formarsi, pertanto, il giudicato, a seguito di acquiescenza alla sentenza o di rigetto dell'impugnazione dalle stesse proposta. (Nella specie, la S.C., correggendo la motivazione ex art. 384 c.p.c., ha confermato la decisione di merito che, a fronte della cassazione con rinvio ai soli effetti civili della sentenza di assoluzione dell'imputato, aveva dichiarato inammissibili le domanda risarcitorie avanzate, nel giudizio riassunto, da soggetti che, pur originariamente costituitisi parte civile, non avevano proposto il ricorso per cassazione, nonché da una parte nei cui confronti il suddetto ricorso era stato rigettato).

    Art. 384 c.p.c. · Art. 336 c.p.c. · Art. 329 c.p.c. · Art. 75 c.p.p.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 230 ↗

Tutte le 12 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, giugno 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, novembre 2025 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 149/2013

    Questione infondata
    20 giugno 2013

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., impugnato, in riferimento agli artt. 23, 24 e 53 Cost., poiché, in guisa di «automatismo», stabilisce che la Corte di cassazione, quando accoglie il ricorso, cassa la sentenza rinviando la causa ad altro giudice (il quale deve uniformarsi al principio di diritto e comunque a quanto statuito dalla Corte), ovvero decide la causa nel merito qualora non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto. In primo luogo, si palesano insussistenti i denunciati profili di contrasto dell'art. 384 cod. proc. civ. con gli artt. 23 e 53 Cost., in quanto il dubbio di costituzionalità, che fa leva sulla paventata lesione, per ingiustificata imposizione, dei diritti dei contribuenti, non è direttamente riferito in astratto alla previsione della disposizione censurata, bensì è ipotizzato come solo indirettamente conseguente, sul piano fattuale, alla esegesi, eventualmente errata, che, nel caso specifico, la Corte di cassazione abbia in concreto dato alla disposizione tributaria che la Commissione rimettente è chiamata, in sede di rinvio, ad applicare. Del pari, risulta priva di consistenza la asserita lesione dell'art. 24 Cost., sotto ognuno dei dedotti profili di censura. Difatti, questa Corte, già in precedenti occasioni (sentenze nn. 50/1970, 21/1982, 294/1995, 224/1996; ordinanze nn. 11/1999 e 501/2000), ha messo in evidenza come censure analoghe a quelle proposte dall'attuale rimettente si risolvano, in pratica, «nella rivendicazione di un sindacato del giudice del rinvio su (presunti) errores in iudicando e in procedendo della Corte di cassazione: sindacato da ritenere peraltro incompatibile con il sistema delle impugnazioni, anche nel suo "volto costituzionale"». L'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., nell'ambito del giudizio civile, risponde all'esigenza, propria del principio di definitività delle sentenze di cassazione, di far sì che il processo pervenga ad una soluzione finale e che questa assuma «valore definitivo, così da impedire la perpetuazione dei giudizi». Una siffatta esigenza di definitività e certezza rappresenta un valore costituzionalmente protetto, «in quanto ricollegabile sia al diritto alla tutela giurisdizionale (art. 24 Cost.), la cui effettività risulterebbe gravemente compromessa se fosse sempre possibile discutere sulla legittimità delle pronunce di cassazione (sentenza n. 224 del 1996), sia al principio della ragionevole durata del processo, ora assunto a rango di precetto costituzionale alla luce del secondo comma dell'art. 111 della Costituzione, come modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2». L'impianto, già saldo, dei richiamati principi è altresì corroborato dal rilievo che assume, nell'ambito del sistema processuale e secondo una direttrice che è alimentata dal valore della certezza del diritto, la funzione nomofilattica assegnata dall'ordinamento alla Cassazione - di recente ulteriormente valorizzata dal legislatore a seguito delle riforme processuali del 2006 e del 2009 - della quale è sicuramente partecipe il vincolo del "principio di diritto", le cui fondamenta poggiano anche sul principio costituzionale di eguaglianza (art. 3 Cost.), in forza del quale casi analoghi devono essere giudicati, per quanto possibile, in modo analogo.

    Art. 384 c.p.c. · Art. 23 cost. · Art. 24 cost. · Art. 53 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 224/1996

    Questione infondata
    3 luglio 1996

    Non è fondata, con riferimento agli artt. 3, 24 e 101, comma secondo, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 384 cod. proc. civ. (nella parte in cui prevede la soggezione del giudice di rinvio al principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione anche nell'ipotesi in cui una delle parti non abbia potuto, senza sua colpa e contro la sua volontà, esercitare in alcun modo il proprio diritto di difesa nella fase di legittimità), in quanto - posto che il principio della definitività delle sentenze della Corte di cassazione, il quale preclude, salvo i rimedi straordinari, l'ulteriore riesame di ogni questione di rito o di merito, è espressivo dell'esigenza di certezza circa i rapporti giuridici controversi, costituzionalmente protetta in quanto direttamente collegabile alla effettività del diritto alla tutela giurisdizionale - da tale inoppugnabilità consegue anche che il vincolo derivante al giudice di rinvio dall'affermazione del principio di diritto contenuto nella sentenza di cassazione non può essere rimosso, in assenza della formale caducazione della sentenza medesima, a seguito di un inammissibile controllo da parte dello stesso giudice di rinvio, sulla sussistenza o meno di vizi 'in procedendò nella fase del giudizio di legittimità; ed in quanto, comunque, il vizio costituito da assoluta violazione del principio del contraddittorio nel corso di tale giudizio - ove non rimediabile attraverso lo strumento della revocazione ex art. 391-bis cod. proc. civ. - potrebbe essere rimosso soltanto attraverso la previsione di idoneo mezzo straordinario di impugnazione che rientra nelle attribuzioni discrezionali del legislatore. - S. nn. 51/1970, 136/1972, 21/1982, 17/1986, 36/1991, 247/1995, 294/1995; O. n. 222/1995. red.: S. Di Palma

    Art. 384 c.p.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 101 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 26 novembre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 2 marzo 2006 al 26 novembre 2024. 2 parole tolte.

… inferiore a venti e non superiore a sessanta giorni dalla comunicazione per il deposito tolto: in cancelleriaaggiunto: ... di osservazioni sulla medesima questione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164

    Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art384 · fonte del testo

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