[1]Salvi i casi di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395, l'acquiescenza risultante da accettazione espressa o da atti incompatibili con la volonta' di avvalersi delle impugnazioni ammesse dalla legge ne esclude la proponibilita'.
[2]
[2]L'impugnazione parziale importa acquiescenza alle parti della sentenza non impugnate.
Appello contro la sentenza del tribunale o del giudice di pace: svolgimento del primo grado, motivi con capo impugnato, censure in fatto e violazioni di legge, istanza di sospensione, conclusioni di riforma, procura in calce e relata.
Il principio secondo cui sussiste litisconsorzio necessario, in riferimento a società di persone, nelle controversie in cui debba essere accertato unitariamente il rapporto tra società e soci, come nel caso della rettifica del reddito di una società di persone e conseguente automatica imputazione dei redditi stessi a ciascun socio, non trova applicazione nella diversa ipotesi in cui si verta in tema di impugnazione di cartelle esattoriali notificate separatamente alla società e ai soci sulla base di corrispondenti distinti avvisi di accertamento, giacché esse trovano titolo nei rispettivi avvisi, la cui legittimità ben può essere autonomamente e separatamente valutata.
Nel processo tributario, l'integrale sgravio del ruolo disposto dall'Amministrazione finanziaria dopo la sentenza di primo grado favorevole al contribuente non integra acquiescenza alla decisione e non preclude la proposizione dell'impugnazione, potendo tale comportamento essere giustificato dalla mera esigenza di evitare le ulteriori spese dell'esecuzione forzata; a tal fine, è irrilevante sia l'esistenza di atti prodromici all'atto impugnato, sia la circostanza che lo sgravio determini la cessazione della materia del contendere.
Nel caso in cui due soggetti giuridici, originariamente diversi, confluiscono nella medesima persona giuridica, l'interesse all'impugnazione si concentra su tale unico soggetto il quale, proposta impugnazione in merito ad una sola delle due obbligazioni, consuma il proprio potere, ex art. 329, comma 2, c.p.c., e non può più impugnare statuizioni già oggetto del primo ricorso.
Nel caso in cui più danneggiati si siano costituiti parte civile nel processo penale, il rapporto processuale di ciascuno di essi con l'imputato danneggiante è autonomo rispetto agli altri, di modo che l'impugnazione di una sola delle parti civili o del P.M. avverso la sentenza penale assolutoria non produce effetti estensivi in favore delle altre, nei cui confronti può formarsi, pertanto, il giudicato, a seguito di acquiescenza alla sentenza o di rigetto dell'impugnazione dalle stesse proposta. (Nella specie, la S.C., correggendo la motivazione ex art. 384 c.p.c., ha confermato la decisione di merito che, a fronte della cassazione con rinvio ai soli effetti civili della sentenza di assoluzione dell'imputato, aveva dichiarato inammissibili le domanda risarcitorie avanzate, nel giudizio riassunto, da soggetti che, pur originariamente costituitisi parte civile, non avevano proposto il ricorso per cassazione, nonché da una parte nei cui confronti il suddetto ricorso era stato rigettato).
Nel caso in cui la sentenza di secondo grado abbia rigettato l'appello con una doppia motivazione, involgente profili di inammissibilità e di merito, che non possa ritenersi in nessuna parte espressione di meri obiter dicta, sebbene debba escludersi che il giudice, con la prima statuizione, si sia spogliato della potestas iudicandi, l'impugnazione delle sole parti afferenti al merito rende inammissibile per difetto di interesse il ricorso per cassazione, in quanto, essendo divenuta definitiva l'autonoma statuizione in rito non impugnata, non potrebbe comunque giungersi all'annullamento della decisione. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione che, a fronte di una sentenza di secondo grado contenente, al contempo, statuizioni di inammissibilità dell'appello per un vizio della relativa notificazione e di rigetto nel merito dell'impugnazione, censurava unicamente queste ultime).
Il decreto ingiuntivo di condanna al pagamento di una somma di denaro, una volta divenuto definitivo, acquista efficacia di giudicato non solo in ordine al credito azionato, ma anche in relazione al titolo che ne rappresenta il fondamento, con la conseguenza che, laddove il debitore intenda contestare la pretesa mediante la deduzione di autonomi controdiritti, ha l'onere di impugnare la sentenza che abbia erroneamente qualificato le sue domande riconvenzionali come eccezioni, altrimenti formandosi, sul punto, un giudicato preclusivo di un'autonoma azione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello - resa in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in materia locatizia - che aveva ritenuto formatosi il giudicato, in assenza di specifica impugnazione della sentenza di primo grado sul punto, circa la qualificazione come eccezioni e non come domande riconvenzionali delle difese dell'opponente, nonostante queste avessero ad oggetto la dedotta inesigibilità della restituzione del deposito cauzionale e la asserita sussistenza di controcrediti del locatore, compensabili con il suo debito restitutorio).
In tema di giudicato interno, la parte vittoriosa non è tenuta a proporre appello incidentale su una questione che, nella sentenza di primo grado, non sia stata oggetto di statuizione, anche implicita o necessariamente presupposta, essendo sufficiente la mera reiterazione della relativa deduzione. (Nella specie, la S.C. ha cassato in parte qua la sentenza d'appello che, a fronte di una sentenza di primo grado che aveva ritenuto violati, da parte di una struttura sanitaria, gli obblighi informativi inerenti al rischio di una gestione tempestiva delle urgenze ostetriche, aveva ritenuto che, al fine di veicolare la deduzione dell'omessa informazione relativa anche alla metodica di parto prescelta, la paziente avrebbe dovuto proporre appello incidentale, anziché limitarsi alla relativa riproposizione).
Il giudice d'appello, in caso di accoglimento del gravame sul merito della domanda, non può provvedere d'ufficio sulle spese del giudizio di primo grado erroneamente non liquidate, in quella sede, in ragione della mancanza di una specifica domanda della parte vittoriosa, trattandosi di statuizione sulla quale, in mancanza di specifica impugnazione, si è formato il giudicato interno, e che, in quanto dotata di un'autonoma ratio decidendi, non dipende da quella sul merito e non è, quindi, suscettibile di caducazione ex art. 336 c.p.c..
La riassunzione della causa dinanzi al giudice indicato come competente, quando sia ancora in corso il termine per l'impugnazione della sentenza dichiarativa dell'incompetenza, non integra acquiescenza tacita, ai sensi dell'art. 329 c.p.c., alla suddetta statuizione né rende inammissibile l'impugnazione successivamente proposta (nella specie, l'appello avverso la sentenza declinatoria della competenza del giudice di pace), trattandosi di iniziativa rispondente ad esigenze cautelative e, comunque, non incompatibile con la volontà di avvalersi dell'impugnazione.
In tema di giudicato implicito, la parte che ha interesse a far valere un vizio processuale rilevabile d'ufficio (in base alla norma del processo o desumibile dallo scopo di interesse pubblico, indisponibile alle parti), sul quale il giudice di primo grado abbia omesso di pronunciare espressamente, decidendo la controversia nel merito, è onerata di proporre, nel grado successivo, impugnazione sul punto, la cui omissione determina la formazione del giudicato interno sulla questione processuale, in applicazione del principio di conversione del vizio in motivo di gravame ex art. 161, comma 1, c.p.c., rimanendo precluso - tanto al giudice del gravame, quanto a quello di legittimità - il potere di rilevare per la prima volta tale vizio ex officio; a tale regola si sottraggono i vizi processuali rilevabili, in base ad espressa previsione legale, in ogni stato e grado del processo e quelli relativi a questioni "fondanti" (la cui omessa rilevazione si risolverebbe in una pronuncia inutiliter data), nonché le ipotesi in cui il giudice abbia esternato la propria decisione come fondata su una "ragione più liquida", inidonea a ravvisare una decisione implicita sulla questione processuale implicata. (Nella specie, la S.C. ha affermato la natura fondante del difetto di potestas iudicandi conseguente all'omessa tempestiva riassunzione a seguito di declaratoria di incompetenza per territorio, così confermando la sentenza di appello che, pur in assenza di proposizione di appello incidentale sul punto, aveva rilevato il vizio e dichiarato l'estinzione del processo).
In tema di appello, la cognizione del giudice di secondo grado resta circoscritta alle questioni prospettate dall'appellante, anche incidentale, attraverso la formulazione di specifiche censure, salvo che si tratti di questioni in rapporto di diretta connessione con quelle espressamente dedotte, costituendone il necessario antecedente logico e giuridico. (In applicazione di tali principi, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza della corte d'appello che, investita del tema di indagine relativo alla scientia decoctionis da parte del creditore in una revocatoria fallimentare, non aveva esteso l'ambito del giudizio al profilo - ritenuto privo di alcun rapporto di connessione diretta con quello oggetto di impugnazione - riguardante la natura dei pagamenti posti in essere dalla fallita).
Nel caso in cui, in ragione dell'accoglimento del ricorso proposto in via principale, resti assorbito il ricorso incidentale proposto avverso un capo autonomo della sentenza, quest'ultimo non passa in giudicato, con la conseguenza che la relativa questione è rimessa alla cognizione del giudice del rinvio, ove dinanzi allo stesso ritualmente riproposta.
In caso di espresso rigetto, da parte della sentenza di primo grado, dell'eccezione preliminare di inammissibilità della domanda poi respinta nel merito, la parte appellata, che intenda ribadire tale eccezione, ha l'onere di proporre gravame incidentale. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello che si era pronunciata sull'eccezione relativa al divieto di cumulo delle azioni ex artt. 141 e 144 c.ass., nonostante la compagnia assicuratrice del responsabile civile avesse omesso di proporre appello incidentale avverso la decisione di primo grado che l'aveva disattesa, limitandosi a riproporla ai sensi dell'art. 346 c.p.c.).
In tema di giudicato implicito, la parte che ha interesse a far valere un vizio processuale rilevabile d'ufficio (in base alla norma del processo o desumibile dallo scopo di interesse pubblico, indisponibile alle parti), sul quale il giudice di primo grado abbia omesso di pronunciare espressamente, decidendo la controversia nel merito, è onerata di proporre, nel grado successivo, impugnazione sul punto, la cui omissione determina la formazione del giudicato interno sulla questione processuale, in applicazione del principio di conversione del vizio in motivo di gravame ex art. 161, comma 1, c.p.c., rimanendo precluso - tanto al giudice del gravame, quanto a quello di legittimità - il potere di rilevare per la prima volta tale vizio ex officio; a tale regola si sottraggono i vizi processuali rilevabili, in base ad espressa previsione legale, in ogni stato e grado del processo e quelli relativi a questioni "fondanti" (la cui omessa rilevazione si risolverebbe in una pronuncia inutiliter data), nonché le ipotesi in cui il giudice abbia esternato la propria decisione come fondata su una "ragione più liquida", inidonea a ravvisare una decisione implicita sulla questione processuale implicata.
In tema di opposizione allo stato passivo, è vietata al giudice dell'opposizione la reformatio in peius del provvedimento adottato dal giudice delegato nei confronti del creditore opponente in mancanza dell'impugnazione da parte del curatore del fallimento o di un altro creditore, eventualmente incidentale, ai sensi dell'art. 98, comma 3, l.fall., attesa la natura impugnatoria del giudizio di opposizione, nell'ambito del quale vale il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato da ricondurre alla necessità di rispettare il giudicato interno formatosi sulle parti della decisione non oggetto di impugnazione.
In tema di ricorso avverso sentenza emessa in sede di rinvio, ove sia in discussione, in rapporto al "petitum" concretamente individuato dal giudice di rinvio, la portata del "decisum" della sentenza di legittimità, la Corte di cassazione, nel verificare se il giudice di rinvio si sia uniformato al principio di diritto da essa enunciato, deve interpretare la propria sentenza in relazione alla questione decisa e al contenuto della domanda proposta in giudizio dalla parte, con la quale la pronuncia rescindente non può porsi in contrasto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della corte territoriale che, in sede di rinvio, non si era uniformata al principio di diritto in precedenza enunciato secondo cui, a fronte della domanda della condomina proprietaria di un box auto interrato, danneggiato dalle infiltrazioni di acqua piovana provenienti da soprastante terrazzo-giardino a livello stradale di proprietà esclusiva, la ripartizione delle spese deve operarsi non già in base all'art. 1126 c.c., ma in applicazione analogica dell'art. 1125 c.c. e, cioè, ponendo l'intervento di copertura del pavimento a carico di chi, facendone uso, determina la necessità di tale manutenzione, ovvero a carico della collettività dei condomini).
Se una sentenza, formalmente unica, è resa tra litisconsorti facoltativi (nella specie progettista dei lavori ed imprese incaricate delle loro realizzazione), il capo concernente l'uno è autonomo rispetto all'altro sì che passa in giudicato quello non impugnato, e perciò non è modificabile dal giudice del gravame dell'altro, neppure se lo ritiene presupposto logico di questo.
Qualora la sentenza respinga la domanda di risoluzione del contratto di locazione - indicato dal locatore come ad uso abitativo - per morosità ex art. 55 l. n. 392 del 1978 e ometta di pronunciarsi sulla riconvenzionale del conduttore volta all'accertamento dell'uso non abitativo, l'accoglimento dei motivi di ricorso riguardanti la minuspetizione è sufficiente ad impedire la formazione di un giudicato implicito sulla tipologia della locazione, con la conseguenza che sono inammissibili, per difetto di interesse, gli ulteriori motivi volti a censurare il rigetto della domanda di risoluzione, decisione di per sé vantaggiosa per il locatario.
Il divieto di "reformatio in peius" - ricavabile dagli artt. 329 e 342 c.p.c. - opera anche nel processo tributario; perciò, una volta stabilito il "quantum devolutum" in assenza di impugnazione della parte parzialmente vittoriosa (appello o ricorso incidentale), se la decisione di secondo grado è più sfavorevole all'impugnante e più favorevole alla controparte di quanto non sia stata la sentenza impugnata, incorre nel vizio di extrapetizione e deve essere cassata con conferma della statuizione di prime cure.
L'erronea declaratoria di inammissibilità in rito di un'eccezione riconvenzionale comporta che il giudice si spogli della sua "potestas iudicandi", con la conseguenza che la successiva statuizione, anche in relazione al merito della controversia, deve essere in realtà considerata come una mera argomentazione spesa ad abundantiam, come tale non rilevante ai fini decisori.
La regola generale della consumazione del diritto d'impugnazione - secondo cui la parte che ha già proposto appello contro alcune statuizioni della sentenza di primo grado non può, nell'ambito dello stesso rapporto processuale, presentare un secondo appello, incidentale, in presenza d'impugnazione proposta dalla parte avversa - vale ogni qual volta l'impugnazione principale concerna una sentenza articolata in più capi tutti astrattamente suscettibili d'impugnazione, perché sorretti da un corrispondente interesse attuale e concreto della parte che impugna in via principale; non può trovare applicazione, invece, nella diversa ipotesi in cui la pronuncia impugnata consti di più capi e in relazione soltanto ad alcuno di essi sussista, per l'impugnante, un interesse all'impugnazione, essendo egli risultato, quantunque per ragioni parzialmente differenti da quelle da lui prospettate nel precedente grado del giudizio, in parte vittorioso, sicché una sua impugnazione principale involgente anche i capi favorevoli della decisione (impugnati, questi, al solo fine di ottenere una motivazione conforme ad altre sue richieste) sarebbe, in relazione a tali capi, inammissibile per carenza d'interesse.
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.
Norme correlate
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Citate insieme nelle massime
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art329 · fonte del testo
Iuspedia
Diritto · Norme · Conoscenza
Prima di continuare
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
FunzionalitàFanno funzionare il sitoSempre attive
StatisticheMisurano chi visitaNon usate
EsperienzaContenuti su misuraNon usata
Annunci su GoogleMisura se funzionanoSolo se acconsenti
Banner animatiAnnunci del circuito AwinSolo se acconsenti
Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari