Art. 3 — Modifiche all'articolo 4 ed abrogazione dell'articolo 5 della legge 13 aprile 1988, n. 117

All'articolo 4 della legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 2, secondo periodo, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni»;
  • b)al comma 4, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni». L'articolo 5 della legge 13 aprile 1988, n. 117, e' abrogato.

Testo vigente dal 4 marzo 2015

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 3, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 33241/2025

    19 dicembre 2025

    Nel caso di azione risarcitoria contro lo Stato per grave violazione del diritto europeo da parte di un provvedimento giudiziario, l'onere del previo esperimento dei rimedi finalizzati alla rimozione dell'atto lesivo - previsto dall'art. 4, comma 2, della l. n. 117 del 1988 - non può essere esteso sino a ricomprendere la necessità di impugnare atti diversi ed anteriori, al fine di prevenire eventuali provvedimenti giudiziari dannosi futuri, posto che la ratio della disposizione risiede, sotto il profilo oggettivo, nella previsione di una forma obbligatoria di risarcimento in forma specifica, e, sotto il profilo soggettivo, nel dovere di evitare il danno ex artt. 1227, comma 2, e 2056, comma 1, c.c., dovendosi, pertanto, considerare l'onere in discorso come specificazione di una regola generale di limitazione del danno risarcibile ordinariamente stabilita dal diritto interno per l'esercizio di qualunque pretesa risarcitoria e non come espressione di una eccezionale (ed illegittima) limitazione di accesso alla tutela risarcitoria. (Nella specie, la S.C. ha escluso che l'ammissibilità dell'azione risarcitoria, proposta ai sensi della l. n. 117 del 1988 da una società di telefonia per far valere la violazione, da parte di una sentenza del Consiglio di Stato, della direttiva 97/13/CE - come interpretata dalla CGUE nella sentenza del 21 febbraio 2008, in causa C-296/06 - fosse preclusa in ragione della mancata coltivazione del giudizio di impugnazione del d.P.R. n. 318 del 1997, che alla suddetta direttiva aveva dato attuazione nell'ordinamento nazionale).

    Art. 3 · Art. 2043 c.c. · Art. 4 Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilita' civile dei magistrati · Art. 2 Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilita' civile dei magistrati

    Rassegna di dicembre 2025, p. 110 ↗

Tutte le 7 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di dicembre 2025 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 164/2017

    Questione infondata
    12 luglio 2017

    Sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma 1, lett. a), b) e c), 3, comma 2, e 4 della legge n. 18 del 2015, e dell'art. 9, comma 1, della legge n. 117 del 1988, come modificato dall'art. 6 della legge n. 18 del 2015; degli artt. "4 e/o 7", 7 e 8, comma 3, della legge n. 117 del 1988, come modificati o sostituiti dalla legge n. 18 del 2015; degli artt. 4, comma 3, 7, 8, comma 3, e 9, comma 1, della legge n. 117 del 1988, come modificati o sostituiti dalla legge n. 18 del 2015, e dell'art. 3, comma 2, della legge n. 18 del 2015; e dell'art. 2, commi 2 e 3, della legge n. 117 del 1988, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. b) e c), della legge n. 18 del 2015, censurati dai Tribunali di Verona, di Treviso, di Catania e di Enna - in riferimento, complessivamente, agli artt. 3, 24, 25, 25, primo comma, 28, 81, terzo comma, 101, 101, secondo comma, "101 e seguenti", "101-113", 104, 104, primo comma, 107, terzo comma, 111, 111, secondo comma, 113 e 134 Cost. - nelle parti in cui, modificando la disciplina della responsabilità civile dei magistrati, includono tra le ipotesi di colpa grave il "travisamento del fatto o delle prove" e la "violazione manifesta" della legge nell'interpretazione di norme di diritto e nella valutazione del fatto e delle prove, introducono la "colpa grave" del magistrato che non si conformi a pronunce interpretative di rigetto rese dalla Corte costituzionale in un diverso procedimento, consentono di agire per il risarcimento quando il grado di giudizio in cui si è verificato il fatto dannoso non si sia concluso nel termine di tre anni, rendono obbligatorio l'esercizio dell'azione di rivalsa statuale, aboliscono la fase preliminare (c.d. "filtro di ammissibilità") dell'azione risarcitoria, comportano l'avvio immediato del procedimento disciplinare nei confronti del magistrato, consentono - in esecuzione della rivalsa - la trattenuta sullo stipendio fino a un terzo, anziché fino a un quinto. A differenza degli incidenti scrutinati dalla sentenza n. 18 del 1989, le odierne questioni delineano la semplice e sola "potenzialità" dell'evenienza di una responsabilità civile dello Stato (e della successiva, eventuale, azione di rivalsa nei confronti del magistrato) connessa ai provvedimenti che i rimettenti sono chiamati ad adottare in giudizi aventi altro oggetto, risultando perciò prive della necessaria relazione di "dipendenza funzionale" con il giudizio a quo. Esse, inoltre, sono state delibate a prescindere da qualsiasi considerazione circa una loro diretta incidenza sullo statuto di autonomia e di indipendenza dei magistrati, tale da condizionare strutturalmente e funzionalmente lo ius dicere, ma facendo esclusivo riferimento alle sue modalità di esercizio. Né rileva che tali modalità possano costituire elementi variamente perturbatori della condizione psicologica di questo o quel magistrato.

    Art. 2 Disciplina della responsabilita' civile dei magistrati · Art. 3 Disciplina della responsabilita' civile dei magistrati · Art. 4 Disciplina della responsabilita' civile dei magistrati · Art. 9 Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilita' civile dei magistrati

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:legge:2015-02-27;18~art3 · fonte del testo

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