Codice penale

Art. 50 c.p. — Consenso dell'avente diritto

Non e' punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che puo' validamente disporne.

Testo vigente dal 26 ottobre 1930

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 50 c.p., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 14848/2026

    18 maggio 2026

    La norma contenuta nell'art. 50 del cod. pen., secondo la quale non è punibile chi lede un diritto con il consenso della persona che può validamente disporne, è espressione di un principio generale di autoresponsabilità, operante anche nella sfera del diritto privato, il quale implica, in materia di responsabilità aquiliana, l'esclusione della antigiuridicità dell'atto illecito e lesivo per effetto del consenso del titolare del diritto, purché validamente prestato in relazione ad un diritto disponibile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della Corte territoriale che aveva ritenuta scriminata l'occupazione sine titulo da parte della P.A. di un albergo di proprietà privata, protrattasi dopo la scadenza del termine previsto dai decreti di requisizione, in ragione del consenso del titolare del diritto, manifestatosi nella non opposizione al perdurare dell'occupazione e desumibile dalla mancata richiesta di liberazione dell'immobile e dalla continuativa erogazione delle prestazioni alberghiere).

    Art. 50 c.p. · Art. 2043 c.c. · Art. 832 c.c. · Art. 835 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • A proposito del così detto consenso dell'avente diritto la Commissione parlamentare ha esattamente osservato che non si può propriamente parlare di «persona offesa», nei casi in cui il consenso di questa persona esclude la possibilità dell'offesa. La Commissione consigliò poi la sostituzione della parola «legittimamente» con un'altra più precisa, in modo da indicare la fonte (legge, consuetudine, ecc.), alla quale il giudice deve attingere per decidere la questione della disponibilità di un determinato diritto soggettivo. Si potrebbe rispondere a questa seconda osservazione che con il termine «legittimamente» ci si riferisce al complesso dell'ordinamento giuridico e si comprende ogni possibile fonte del diritto. È poi impossibile indicare caso per caso la fonte a cui il giudice deve ricorrere, perchè è impossibile fare l'elenco di tutti i diritti disponibili. Uno stesso bene giuridico, del resto, come, ad esempio, la integrità personale, può essere disponibile per alcuni rapporti, e indisponibile, per altri (es: mutilazione volontaria di chi è soggetto ad obblighi militari), ed anche nei primi può essere disponibile sino ad un certo punto. Comunque, ho ritenuto opportuno dare alla disposizione una formula più concettosa e sintetica, stabilendo che non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporne (art. 50), anche fuori dei casi in cui, ben s'intende, il dissenso dell'avente diritto è espressamente richiesto dalla legge penale come elemento costitutivo di un determinato reato.

    Relazione al Codice penale (1930), n. 34

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urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art50 · fonte del testo

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