Codice civile

Art. 2058 c.c. — Risarcimento in forma specifica

[1]Il danneggiato puo' chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile.

[2]Tuttavia il giudice puo' disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

8 pronunce che riguardano l’art. 2058 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 7494/2026

    29 marzo 2026

    Il proprietario di un immobile danneggiato da infiltrazioni, che abbia ottenuto la rifusione delle spese necessarie al relativo ripristino, non può pretendere anche il risarcimento del danno da deprezzamento del bene, salvo che dimostri che, nonostante il suddetto ripristino, esso abbia comunque perduto parte del suo valore.

    Art. 2058 c.c. · Art. 2043 c.c. · Art. 2056 c.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 1785/2026

    26 gennaio 2026

    La domanda di reintegrazione nella disponibilità di un immobile illegittimamente confiscato, ancorché proposta come risarcimento del danno in forma specifica, implica ex se quella di riduzione in pristino del bene, la quale, quindi, può essere validamente avanzata in corso di causa, non integrando domanda nuova né modificazione di quella originaria bensì mera precisazione di quest'ultima.

    Art. 2058 c.c. · Art. 2043 c.c. · Art. 30 Testo unico in materia edilizia. (Testo A) · Art. 44 Testo unico in materia edilizia. (Testo A)

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 29798/2025

    12 novembre 2025

    La P.A., in quanto tenuta a osservare le regole tecniche o i canoni di diligenza e prudenza nella gestione dei propri beni - e, quindi, il principio del neminem laedere - è responsabile dei danni conseguenti alla lesione dei diritti soggettivi dei privati, cagionata da immissioni provenienti da aree pubbliche, potendo conseguentemente essere condannata al risarcimento del danno, così come al facere necessario a ricondurre le dette immissioni al di sotto della soglia della normale tollerabilità, dal momento che tali domande non investono di per sé atti autoritativi e discrezionali, bensì un'attività materiale soggetta al richiamato principio del neminem laedere. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva condannato Roma Capitale a disporre idonee misure affinché nel tratto stradale interessato dall'immissione di polveri sottili fosse collocato il limite di velocità di 30/kmh, oltre che a provvedere, a proprie cure e spese, all'eliminazione delle immissioni sonore nocive attraverso il posizionamento di pannelli fonoassorbenti, trattandosi di attività materiali adottate ai sensi dell'art. 2058 c.c.).

    Art. 2058 c.c. · Art. 32 cost. · Art. 844 c.c. · Art. 2043 c.c.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 26266/2025

    26 settembre 2025

    Il concetto di pregiudizio all'economia nazionale, di cui all'art. 2933, comma 2, c.c., che limita l'eseguibilità in forma specifica degli obblighi di non fare, si riferisce esclusivamente alle cose insostituibili ovvero di eccezionale importanza per l'economia nazionale la cui perdita risulti pregiudizievole per l'intera collettività là dove viene ad incidere sulle fonti di produzione o di distribuzione della ricchezza, e, pertanto, non è invocabile al fine di evitare la demolizione totale o parziale di un edificio ad uso di abitazione.

    Art. 2058 c.c. · Art. 2933 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Al pari del creditore nelle obbligazioni ex contractu. Il danneggiato, in quelle per fatto illecito, ha diritto innanzi tutto alla reintegrazione in forma specifica della situazione patrimoniale anteriore: questa norma è consacrata nel primo comma dell'art. 2058. Peraltro, in omaggio al principio immanente di solidarietà, che impone in ogni campo la considerazione corporativa degli interessi delle parti in conflitto e di quelli preminenti della collettività (n. 558) si è stabilito nel secondo comma che il giudice possa, alla reintegrazione in forma specifica, sostituire il risarcimento per equivalente economico, se la prima sia eccessivamente onerosa per il debitore o, s'intende, sia contraria alle esigenze dell'economia nazionale. Al dovere primario di riparare in natura il danno illecitamente cagionato si può collegare anche il disposto dell'articolo 2057, secondo il quale al danno permanente che consiste nella soppressione o nella menomazione di attività del soggetto destinata presumibilmente a procacciargli i mezzi di sussistenza, può farsi corrispondere l'assegnazione di una rendita vitalizia: questa norma fa meglio aderire la misura del risarcimento alla natura e alla durata del danno, che nei casi suddetti è continuativo.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 802

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2058 · fonte del testo

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