Codice civile

Art. 1299 c.c. — Regresso tra condebitori

[1]Il debitore in solido che ha pagato l'intero debito puo' ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi.

[2]Se uno di questi e' insolvente, la perdita si ripartisce per contributo tra gli altri condebitori, compreso quello che ha fatto il pagamento.

[3]La stessa norma si applica qualora sia insolvente il condebitore nel cui esclusivo interesse l'obbligazione era stata assunta.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

13 pronunce che riguardano l’art. 1299 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 16835/2026

    29 maggio 2026

    In tema di obbligazioni solidali passive, il diritto di regresso - il quale tutela l'interesse del debitore adempiente ad ottenere dagli altri condebitori il rimborso, oltre che del valore capitale della prestazione eseguita (detratta la parte eventualmente destinata a restare a carico del solvens), delle spese necessarie o utili da lui sostenute, con gli interessi pagati, nella consapevole inerzia dei coobbligati - quale diritto autonomo, sorto ex novo per effetto del pagamento dell'intero debito, ex art.1299 c.c., nonché, nella solidarietà ex delicto, dell'accertamento della responsabilità concorrente dei danneggianti, ex art. 2055, comma 2, c.c., è soggetto al termine di prescrizione ordinario decennale, con decorrenza dalla data del pagamento.(Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.).

    Art. 1299 c.c. · Art. 1292 c.c. · Art. 2946 c.c. · Art. 2055 c.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 9419/2026

    14 aprile 2026

    In tema di risarcimento del danno del terzo trasportato, l'adesione alla convenzione CARD delle imprese assicurative dei veicoli coinvolti costituisce presupposto indefettibile della azione di rivalsa interna (c.d. interassicurativa), secondo il modulo semplificato previsto dall'art. 141, comma 4, c.ass., sicché, in suo difetto, l'assicuratore del vettore che ha liquidato il danno potrà, in caso di corresponsabilità tra il proprio assicurato e l'antagonista, ripetere da quest'ultimo e dal suo assicuratore quanto versato alla vittima ricorrendo alle ordinarie azioni recuperatorie previste dal codice civile, ossia l'azione di regresso ex art. 1299 c.c. o la surrogazione ex art. 1203 c.c. nel diritto al risarcimento spettante al danneggiato o quella assicurativa di cui all'art. 1916 c.c. nel diritto di regresso spettante all'assicurato.

    Art. 1299 c.c. · Art. 141 Codice delle assicurazioni private · Art. 144 Codice delle assicurazioni private · Art. 150 Codice delle assicurazioni private

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 9095/2026

    10 aprile 2026

    In tema di fideiussione, ove vi sia una pluralità di debitori principali obbligati in solido, ma la garanzia sia stata prestata solo per alcuni di essi, l'azione di regresso del fideiussore può essere esercitata, per l'intero, solo nei confronti del condebitore garantito, al quale spetta, poi, il regresso verso gli altri condebitori, ex art. 1299 c.c.

    Art. 1299 c.c. · Art. 1950 c.c. · Art. 1951 c.c. · Art. 1291 c.c.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 7187/2026

    25 marzo 2026

    Il diritto del genitore al rimborso pro quota delle spese sostenute per il mantenimento del figlio fino all'autosufficienza economica insorge per il solo fatto della nascita di quest'ultimo, seppur quale diritto patrimoniale latente, esercitabile a condizione e dal momento del passaggio in giudicato della sentenza di accertamento della filiazione; ne discende che un simile diritto patrimoniale deve intendersi come ricompreso nella successione del genitore che si sia fatto carico per intero dell'obbligo di mantenimento, anche se il suo decesso avvenga prima che lo status di figlio sia definitivamente acclarato. (In applicazione di tale principio, la S.C., decidendo in una controversia nella quale il figlio, agendo quale erede universale della madre, chiedeva la condanna del convenuto al rimborso pro quota delle spese sostenute per il suo mantenimento, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda attorea, in quanto la morte della madre era avvenuta anteriormente all'instaurazione del giudizio per il riconoscimento della paternità).

    Art. 1299 c.c. · Art. 30 cost. · Art. 315-bis c.c. · Art. 316-bis c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1299 · fonte del testo

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