In tema di responsabilità penale del dipendente pubblico, sussiste la giurisdizione contabile in ordine alla domanda con la quale l'ente pubblico, condannato in solido con l'autore del reato, invochi da quest'ultimo il rimborso delle somme versate alla parte civile a titolo di risarcimento del danno, dal momento che essa non è riconducibile a un'azione di regresso (non discutendosi di ripartizione interna della prestazioni) bensì a un'azione di responsabilità ex art. 1 della l. n. 20 del 1994, fondandosi su una causa petendi di natura risarcitoria (in quanto rivolta contro il dipendente che, quale autore del reato, ha dato luogo alla soccombenza dell'Amministrazione nel giudizio penale) e su un petitum sostanziale costituito dalla richiesta di risarcimento del danno erariale derivante dalla diminuzione patrimoniale subita dalla P.A., corrispondente alle somme versate in esecuzione della condanna. (Nella specie, la S.C. ha ricondotto alla giurisdizione contabile l'azione svolta, nei confronti degli ufficiali della Polizia di Stato condannati per i fatti accaduti nella scuola "A. Diaz" di Genova, in occasione del G8, nella notte tra il 21 e il 22 luglio 2001, dal Ministero dell'Interno e dal Ministero della Giustizia, volta al recupero, rispettivamente, delle somme versate, quale responsabile civile, a titolo di provvisionali e spese legali in favore delle parti civili, e di quelle per le spese legali anticipate in favore delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato).
Art. 1299 c.c. · Art. 1 Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti