Codice civile

Art. 2055 c.c. — Responsabilità solidale

[1]Se il fatto dannoso e' imputabile a piu' persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno.

[2]Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravita' della rispettiva colpa e dall'entita' delle conseguenze che ne sono derivate.

[3]Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

29 pronunce che riguardano l’art. 2055 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 16835/2026

    29 maggio 2026

    In tema di obbligazioni solidali passive, il diritto di regresso - il quale tutela l'interesse del debitore adempiente ad ottenere dagli altri condebitori il rimborso, oltre che del valore capitale della prestazione eseguita (detratta la parte eventualmente destinata a restare a carico del solvens), delle spese necessarie o utili da lui sostenute, con gli interessi pagati, nella consapevole inerzia dei coobbligati - quale diritto autonomo, sorto ex novo per effetto del pagamento dell'intero debito, ex art.1299 c.c., nonché, nella solidarietà ex delicto, dell'accertamento della responsabilità concorrente dei danneggianti, ex art. 2055, comma 2, c.c., è soggetto al termine di prescrizione ordinario decennale, con decorrenza dalla data del pagamento.(Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.).

    Art. 2055 c.c. · Art. 1292 c.c. · Art. 1299 c.c. · Art. 2946 c.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 16924/2026

    29 maggio 2026

    Ai fini della configurabilità di una responsabilità solidale ex delicto, ex art. 2055 cod. civ., in presenza plurime condotte lesive autonome e non coordinate, non è sufficiente che queste insistano sul medesimo bene o interesse giuridicamente rilevante, essendo, altresì, necessario che esse concorrano a determinare conseguenze dannose non autonomamente distinguibili oppure distinguibili solo sul piano quantitativo della loro incidenza, dovendosi, pertanto, escludere la solidarietà ogniqualvolta, pur a fronte di un medesimo bene o interesse inciso, le diverse condotte abbiano dato luogo a esiti pregiudizievoli tra loro autonomi e separabili in ragione della loro distinta identità. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato che, in relazione ai danni da infiltrazioni, verificatesi in un fabbricato a causa di un difetto di impermeabilizzazione risalente alla fase di costruzione, aveva escluso la responsabilità solidale del progettista, limitandone il coinvolgimento ai soli danni provocati dal suo operato, nonostante i diversi contributi causali accertati, riferibili a soggetti distinti, avessero concorso alla produzione di un danno-conseguenza unitario).

    Art. 2055 c.c. · Art. 1218 c.c. · Art. 2043 c.c. · Art. 1294 c.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 13715/2026

    11 maggio 2026

    In tema di obbligazioni solidali, l'art. 1304, comma 1, c.c., che consente ai condebitori di avvalersi della transazione fatta dal creditore con uno dei debitori in solido, si riferisce unicamente alla transazione che abbia ad oggetto l'intero debito, mentre quella intervenuta in relazione a una parte soltanto del credito determina lo scioglimento del vincolo della solidarietà passiva, ex art. 1311, comma 2, n. 1), c.c., e spiega efficacia limitatamente alla quota attribuita al condebitore stipulante; stabilire, in concreto, se una transazione sia integrale o parziale rientra nei compiti del giudice del merito, il cui accertamento è sindacabile in sede di legittimità, sia sul piano motivazionale, ove sia dedotto l'omesso esame di fatti decisivi, che sul piano della corretta applicazione delle regole di ermeneutica. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che, in relazione al credito risarcitorio derivante da responsabilità sanitaria, aveva qualificato come transazione integrale la quietanza rilasciata dalla danneggiata alla compagnia assicurativa di uno dei condebitori solidali sulla base del mero dato testuale dell'atto - nella parte in cui si dichiarava di "non avere più nulla a pretendere da chicchessia per tutti i titoli di danno" - senza valutare adeguatamente il comportamento complessivo delle parti e, in particolare, la circostanza che la stessa danneggiata aveva inviato contestuale missiva con la quale si riservava di agire in giudizio per ottenere la residua quota di danno patito).

    Art. 2055 c.c. · Art. 1304 c.c. · Art. 1311 c.c. · Art. 1362 c.c.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 13076/2026

    6 maggio 2026

    In tema di responsabilità sanitaria, il concorso di colpa di uno dei danneggiati congiunto della vittima, salva la proposizione di domanda di regresso nei suoi confronti, non assume rilievo, a fini riduttivi dell'obbligazione risarcitoria, in relazione ai danni patiti iure proprio dagli altri congiunti della vittima stessa, dei quali il medico risponde in via solidale, e, dunque, per l'intero; per il danno di cui il sanitario risponde nei confronti del suddetto danneggiato che abbia colposamente concorso alla sua causazione, trova, invece, applicazione il disposto dell'art. 1227, comma 1, c.c.

    Art. 2055 c.c. · Art. 1227 c.c. · Art. 2043 c.c. · Art. 2059 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Circa la responsabilità solidale tra i coautori del fatto dannoso, l'art. 2055 riproduce le disposizioni dell'art. 1156 del codice civile e dell'art. 187, secondo comma, del codice penale. Poichè aveva formato oggetto di qualche dubbio, si afferma il diritto di regresso, contro i coautori, di colui che ha risarcito il danno. Come per le altre obbligazioni in solido, la solidarietà non opera nei rapporti tra i coobbligati e l'avente diritto al regresso (art. 1299); ciascuno risponde della sua parte di debito, che è determinata dal grado di partecipazione al risultato.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 800

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2055 · fonte del testo

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