[1]Se il fatto dannoso e' imputabile a piu' persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno.
[2]
[2]Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravita' della rispettiva colpa e dall'entita' delle conseguenze che ne sono derivate.
[3]
[3]Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.
In tema di obbligazioni solidali passive, il diritto di regresso - il quale tutela l'interesse del debitore adempiente ad ottenere dagli altri condebitori il rimborso, oltre che del valore capitale della prestazione eseguita (detratta la parte eventualmente destinata a restare a carico del solvens), delle spese necessarie o utili da lui sostenute, con gli interessi pagati, nella consapevole inerzia dei coobbligati - quale diritto autonomo, sorto ex novo per effetto del pagamento dell'intero debito, ex art.1299 c.c., nonché, nella solidarietà ex delicto, dell'accertamento della responsabilità concorrente dei danneggianti, ex art. 2055, comma 2, c.c., è soggetto al termine di prescrizione ordinario decennale, con decorrenza dalla data del pagamento.(Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.).
Ai fini della configurabilità di una responsabilità solidale ex delicto, ex art. 2055 cod. civ., in presenza plurime condotte lesive autonome e non coordinate, non è sufficiente che queste insistano sul medesimo bene o interesse giuridicamente rilevante, essendo, altresì, necessario che esse concorrano a determinare conseguenze dannose non autonomamente distinguibili oppure distinguibili solo sul piano quantitativo della loro incidenza, dovendosi, pertanto, escludere la solidarietà ogniqualvolta, pur a fronte di un medesimo bene o interesse inciso, le diverse condotte abbiano dato luogo a esiti pregiudizievoli tra loro autonomi e separabili in ragione della loro distinta identità. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento impugnato che, in relazione ai danni da infiltrazioni, verificatesi in un fabbricato a causa di un difetto di impermeabilizzazione risalente alla fase di costruzione, aveva escluso la responsabilità solidale del progettista, limitandone il coinvolgimento ai soli danni provocati dal suo operato, nonostante i diversi contributi causali accertati, riferibili a soggetti distinti, avessero concorso alla produzione di un danno-conseguenza unitario).
In tema di obbligazioni solidali, l'art. 1304, comma 1, c.c., che consente ai condebitori di avvalersi della transazione fatta dal creditore con uno dei debitori in solido, si riferisce unicamente alla transazione che abbia ad oggetto l'intero debito, mentre quella intervenuta in relazione a una parte soltanto del credito determina lo scioglimento del vincolo della solidarietà passiva, ex art. 1311, comma 2, n. 1), c.c., e spiega efficacia limitatamente alla quota attribuita al condebitore stipulante; stabilire, in concreto, se una transazione sia integrale o parziale rientra nei compiti del giudice del merito, il cui accertamento è sindacabile in sede di legittimità, sia sul piano motivazionale, ove sia dedotto l'omesso esame di fatti decisivi, che sul piano della corretta applicazione delle regole di ermeneutica. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che, in relazione al credito risarcitorio derivante da responsabilità sanitaria, aveva qualificato come transazione integrale la quietanza rilasciata dalla danneggiata alla compagnia assicurativa di uno dei condebitori solidali sulla base del mero dato testuale dell'atto - nella parte in cui si dichiarava di "non avere più nulla a pretendere da chicchessia per tutti i titoli di danno" - senza valutare adeguatamente il comportamento complessivo delle parti e, in particolare, la circostanza che la stessa danneggiata aveva inviato contestuale missiva con la quale si riservava di agire in giudizio per ottenere la residua quota di danno patito).
In tema di responsabilità sanitaria, il concorso di colpa di uno dei danneggiati congiunto della vittima, salva la proposizione di domanda di regresso nei suoi confronti, non assume rilievo, a fini riduttivi dell'obbligazione risarcitoria, in relazione ai danni patiti iure proprio dagli altri congiunti della vittima stessa, dei quali il medico risponde in via solidale, e, dunque, per l'intero; per il danno di cui il sanitario risponde nei confronti del suddetto danneggiato che abbia colposamente concorso alla sua causazione, trova, invece, applicazione il disposto dell'art. 1227, comma 1, c.c.
In caso di danno da infiltrazioni all'appartamento sottostante, provocato da più soggetti - quali il locatore e il conduttore titolari del diritto di uso esclusivo della terrazza a livello e il condominio, ovvero i condomini proprietari delle unità sottostanti -, nel concorso di diversi titoli di responsabilità extracontrattuale, il regime di solidarietà imposto dall'art. 2055 c.c. comporta che la domanda del danneggiato va sempre intesa come volta a conseguire per intero il risarcimento da ciascuno degli obbligati, in ragione del comune contributo causale alla determinazione del danno, non rilevando, quindi, rispetto all'attore, i limiti del terzo o dei due terzi, pari alle frazioni imputabili all'uno o agli altri, a norma dell'art. 1126 c.c.
In tema di responsabilità sanitaria, ai fini dell'individuazione del regime normativo applicabile all'azione di rivalsa della struttura nei confronti del sanitario - ossia l'art. 9 della l. n. 24 del 2017, che la subordina al riscontro del dolo o della colpa grave in capo al sanitario, ovvero il regime di diritto comune delle obbligazioni solidali, anteriore alla suddetta norma, fondato sul regresso "pro quota" e sulla presunzione di pari contribuzione, ai sensi degli artt. 1298 e 2055 c.c. - occorre aver riguardo al momento in cui si colloca la vicenda generatrice della corresponsabilità solidale, e non, invece, a quello dell'avvenuta liquidazione e corresponsione del risarcimento, che costituisce unicamente un presupposto di concreta azionabilità del regresso.
Nel contratto di deposito fiduciario avente ad oggetto il residuo corrispettivo di una compravendita condizionata al rilascio della certificazione urbanistica, stipulato nell'interesse di entrambe le parti del contratto principale, l'inadempimento del fiduciario fa sorgere il diritto del depositante ad ottenere dal venditore la restituzione del percepito e, dal fiduciario, il risarcimento del danno, operando la responsabilità solidale ex art. 2055 c.c. e fermo restando il diritto del fiduciante ad ottenere una sola volta l'importo complessivamente dovutogli. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva condannato il notaio fiduciario il quale, nonostante il dissenso manifestato espressamente dalla parte acquirente depositante, aveva considerato realizzata la condizione contrattuale, valutando l'idoneità della rilasciata certificazione urbanistica, al fine di consentire alla venditrice di incassare il residuo prezzo dovuto).
La responsabilità della struttura sanitaria ex art. 1228 c.c. integra una fattispecie di responsabilità contrattuale diretta per l'assunzione del rischio derivante dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento dell'obbligazione sanitaria ed è autonoma, sebbene solidale, rispetto a quella del medico; ne consegue che l'accertamento del fatto colposo del sanitario, operante quale ausiliario, implica necessariamente la responsabilità dell'ente debitore, salvo che la struttura dimostri che la condotta del medico sia stata eccezionale, imprevedibile e del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità. (Nella specie, la S.C. ha cassato, in parte qua, la decisione di merito che, in relazione a un arresto cardiaco occorso a una paziente a causa dell'errata modalità di inoculazione di un farmaco anestetico, aveva escluso la responsabilità solidale della struttura sanitaria, per il sol fatto di aver messo a disposizione dell'anestesista un farmaco idoneo e di aver predisposto procedure per la gestione delle emergenze).
In tema di Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, qualora, a seguito di pronunce in distinti giudizi penali, più corresponsabili dello stesso reato siano stati condannati, in favore delle parti civili, al pagamento di provvisionali di diverso importo, l'obbligazione del Fondo di cui alla l. n. 512 del 1999 non corrisponde necessariamente alla somma di tali provvisionali, dovendosi procedere a una valutazione caso per caso del pregiudizio concretamente considerato dall'uno e dall'altro giudice penale nella relativa quantificazione, onde verificare se il secondo giudicante, nella consapevolezza della prima condanna, ha inteso compiere una nuova valutazione complessiva del pregiudizio, come provato allo stato degli atti.
Nelle edificazioni interrate, ancorché destinate solo alla presenza non continuativa dell'uomo, come nel caso di garage, box e cantine, particolarmente curata deve essere la realizzazione di opere che ne assicurino la piena impermeabilizzazione secondo la migliore tecnica del momento, cosicché, in assenza di esse, in caso di infiltrazioni, sussiste la responsabilità del costruttore ex art. 1669 c.c., nonché quella solidale del progettista e del direttore dei lavori, per quanto a costoro imputabile.
L'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando riveste le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell'impugnazione principale, in ragione del fatto che l'interesse alla sua proposizione può sorgere dall'impugnazione principale o da un'impugnazione incidentale tardiva. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello che, in un giudizio avente ad oggetto il risarcimento del danno patito dai congiunti di un lavoratore deceduto in conseguenza di un infortunio sul lavoro, aveva ritenuto inammissibile, in quanto tardivo, l'appello incidentale proposto dai danneggiati, nonostante fosse volto a far valere, come quello principale proposto da uno degli originari convenuti, la responsabilità solidale anche delle altre figure di garanzia coinvolte, nei cui confronti il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda).
La responsabilità del proprietario di un edificio ex art. 2053 c.c. è compatibile con quella, concorrente, del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c., dal momento che le due fattispecie si fondano su differenti presupposti di fatto e di diritto e sono assoggettate a diversificati regimi probatori e cause di esenzione. (Nella specie, la S.C., in relazione alla caduta occorsa a un minore in conseguenza del cedimento della ringhiera del balcone su cui si trovava, ha cassato la sentenza di merito che, dopo aver accertato la responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'usufruttuaria e locatrice dell'immobile, aveva omesso di esaminare la domanda con la quale gli attori avevano evocato la concorrente responsabilità della proprietaria dello stesso, ai sensi dell'art. 2053 c.c.).
La vittima di reati di tipo mafioso, in caso di pluralità di condanne risarcitorie - rese, per il medesimo fatto, in distinti giudizi penali a carico dei diversi concorrenti -, ha diritto a un'unica prestazione dal Fondo di rotazione di cui alla l. n. 512 del 1999.
Il ricorso per cassazione, da parte di uno dei corresponsabili, avverso la sentenza che lo abbia condannato in solido con altri, al fine di contestare in radice la propria responsabilità, è inammissibile ove non proposto anche nei confronti del creditore litisconsorte necessario, in quanto la mancata impugnazione della pronuncia di condanna nei confronti di quest'ultimo determina il passaggio in giudicato della statuizione principale, precludendo l'esame della questione di responsabilità e rendendo pertanto l'impugnazione, limitata al solo rapporto tra condebitori, inutiliter data.
In tema di utilizzazione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti è legittima, trovando fondamento anche nel diritto positivo, la presunzione di equa ripartizione del vantaggio fiscale tra cedente e cessionario, gravando sul contribuente l'onere di fornire la prova contraria.
La responsabilità dell'intermediario finanziario per la perdita del capitale investito dal risparmiatore ha natura contrattuale e concorre ex art. 2055 c.c. con quella aquiliana, di tipo omissivo, della CONSOB, preposta alla vigilanza sull'intermediario, con la conseguenza che l'istanza di insinuazione al passivo del fallimento dell'intermediario, anche ove preordinata unicamente alla restituzione delle somme definitivamente perdute (e salva diversa ed inequivoca manifestazione di volontà), determina l'interruzione della prescrizione anche nei confronti della CONSOB, in considerazione della comune matrice risarcitoria, sia pure a diverso titolo, dei crediti rispettivamente vantati contro i due soggetti.
In caso di condanna solidale della struttura sanitaria pubblica e del medico al risarcimento dei danni patiti dal paziente - in fattispecie cui è inapplicabile, ratione temporis, l'art. 9 della l. n. 24 del 2017 -, l'azione con la quale la prima, avendo adempiuto al pagamento integrale del debito solidale, invoca la condanna del secondo al versamento della parte di sua spettanza dev'essere qualificata come azione di regresso e rientra, pertanto, nella giurisdizione del giudice ordinario, fondandosi sulla responsabilità solidale civilistica, cui sono del tutto estranei profili di responsabilità amministrativa contabile.
In tema di appalto, la clausola che pone a esclusivo carico dell'appaltatore i danni subiti dai terzi, esonerando il committente, non può essere invocata da quest'ultimo per escludere la propria responsabilità verso il terzo danneggiato, poiché opera soltanto nei rapporti inter partes ai sensi dell'art. 1372 c.c., sicché, verso i terzi, opera la responsabilità solidale ex art. 2055 c.c. di committente-progettista, direttore dei lavori e appaltatore quando i rispettivi inadempimenti abbiano concorso a cagionare il danno, restando valida nei rapporti interni la manleva, mentre l'assicuratore che abbia indennizzato i danneggiati e si sia surrogato ai sensi dell'art. 1916 c.c. subentra nella loro identica posizione di terzo rispetto al contratto e le clausole di esonero non gli sono opponibili.
L'assicuratore della responsabilità civile del soggetto corresponsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., di un sinistro stradale, il quale paghi quanto dovuto dal proprio assicurato in esecuzione della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, secondo la quota di corresponsabilità ivi stabilita, ove detta ripartizione venga, poi, riformata, in senso riduttivo, in appello (nella specie dall'80 al 20%), non ha diritto all'azione di regresso o di surrogazione nei confronti dell'assicuratore del corresponsabile civile ex art. 2054 c.c., potendo valersi unicamente dell'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. nei riguardi dell'accipiens danneggiato, in quanto la solidarietà ex lege che lega l'assicuratore della RCA e l'assicurato verso il danneggiato rappresenta un'ipotesi atipica, non estensibile all'assicuratore del danneggiante per un titolo diverso da quello presidiato dall'art. 18 della l. n. 990 del 1969 (ratione temporis applicabile).
Quando il danneggiato da condotte illecite ascrivibili a più soggetti esercita l'azione di risarcimento dei danni cumulativamente nei confronti di tutti, postulandone la responsabilità solidale ai sensi dell'art. 2055 c.c., il giudicato, in mancanza di una espressa domanda sul punto, non si estende anche all'accertamento della concausazione collettiva dell'evento. (Nella specie, la S.C. ha escluso che nel giudizio instaurato dal danneggiato nei confronti di una struttura sanitaria e del Ministero della Salute, in cui quest'ultimo, restando contumace, non aveva proposto alcuna domanda nei confronti dell'altro convenuto, si fosse formato il giudicato sulla loro responsabilità comune, preclusivo del successivo accertamento, in distinto giudizio, della responsabilità esclusiva del Ministero stesso).
Qualora la rovina o il difetto di bene immobile sia imputabile a più appaltatori, la responsabilità di questi, nei confronti del committente o degli aventi causa del committente, a norma dell'art 1669 c.c., è regolata dal principio della solidarietà, sancito dall'art 2055 c.c., con la conseguenza che i predetti danneggiati possono pretendere l'intera prestazione risarcitoria da uno solo dei coobbligati, indipendentemente dalla misura del suo apporto causale (rilevante solo nei rapporti interni fra debitori solidali), ed ancorché, per decorso dei termini di decadenza e prescrizione fissati dal citato art. 1669 c.c., sia loro precluso di rivolgersi nei confronti degli altri coobbligati.
In materia di responsabilità per fatto illecito, anche nei rapporti condominiali, ove alla condotta di un condomino ai danni della cosa comune si aggiunga quella di altro condomino, entrambi possono essere indifferentemente chiamati a risponderne, senza che debba aversi riguardo alla priorità nella commissione del fatto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso che la collocazione, da parte di un condomino, di pannelli in cartongesso su una delle due "facce" di una parete vetrata avesse pregiudicato, rispetto alla situazione precedente, la luminosità del vano scala poiché l'oscuramento era già stato realizzato da altro condomino sull'altra faccia).
Nell'appalto di opere pubbliche, la stazione appaltante è tenuta ad esercitare precisi poteri e ad assolvere contestualmente a specifici obblighi legali previsti dalla normativa pubblicistica, che impongono di mettere in atto le necessarie attività di ingerenza, di propulsione e di adeguata, oltre che la continua sorveglianza nella realizzazione dell'opera, al fine di garantire il corretto svolgimento dei lavori e la loro esatta esecuzione e, quindi, implicanti l'indispensabile controllo, preliminare e successivo, della conformità a legge e alle prescritte regole tecniche delle opere stesse. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva omesso di verificare se - in relazione alle lesioni subite da un immobile a causa di un evento franoso conseguente ai lavori commissionati dall'ente pubblico - potesse configurarsi una eventuale corresponsabilità dell'ente committente, alla luce degli obblighi sul medesimo incombenti a seguito dell'approvazione del progetto preliminare e definitivo dell'opera in una zona soggetta a scivolamenti caratterizzati da movimenti traslatori e rotatori).
In tema di assicurazione della responsabilità civile, nel caso di clausola di delimitazione dell'oggetto del contratto alla sola quota di responsabilità dell'assicurato, il rischio assicurato è circoscritto alla quota di danno effettivamente cagionato da quest'ultimo, con esclusione di quella a lui non causalmente riconducibile e derivante dall'insolvenza degli altri responsabili o dalla scelta discrezionale del danneggiato, cosicché tale clausola incide sulla determinazione del premio assicurativo.
Nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità del danno da fatto illecito imputabile a più persone, il giudice di merito adito dal danneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei condebitori ha esercitato l'azione di regresso verso gli altri oppure se ha chiesto l'accertamento di tale ripartizione interna in vista del regresso; ne consegue che, quando il presunto autore dell'illecito si limita a negare la propria responsabilità senza chiedere espressamente, neppure in via gradata, l'accertamento della percentuale di responsabilità propria e altrui in ordine al verificarsi del fatto dannoso, non formula alcuna domanda nei confronti degli altri convenuti e tale istanza, se proposta per la prima volta in appello, è inammissibile in quanto nuova.
Il mutamento imprevisto di un orientamento di giurisprudenza consolidato (cd. prospective overruling) legittima la rimessione in termini della parte incorsa in una preclusione soltanto quando riguardi l'interpretazione di norme processuali e non quando investa princìpi di diritto sostanziale. (Nel caso di specie, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha affermato che il mutamento giurisprudenziale relativo alla qualificazione della responsabilità di una struttura ospedaliera per il fatto del medico come responsabilità per fatto proprio e non per fatto altrui attiene a princìpi di diritto sostanziale e non può, quindi, legittimare la rimessione in termini di una clinica che non aveva formulato nei confronti della propria compagnia assicuratrice la domanda di manleva per la responsabilità scaturente dalla condotta di un sanitario).
In caso di esercizio dell'azione diretta nei confronti del Fondo di garanzia per le vittime della strada, obbligato ex lege a una prestazione avente natura risarcitoria sostitutiva e non solidale, la decisione assunta in ordine alla responsabilità e al danno deve essere uniforme per tutte le parti che partecipano al processo, diversamente risultando inutiliter data; ne consegue che, in un tale giudizio, l'impugnazione di un capo della sentenza che attenga ai presupposti della domanda impedisce il passaggio in giudicato dell'intera pronuncia con riguardo a tutte le parti e gli effetti favorevoli dell'impugnazione proposta soltanto da alcuna delle parti si estendono anche a quelle non impugnanti o contumaci, che condividono la stessa posizione processuale.
In presenza di una domanda di regresso avanzata verso più condebitori solidali, la statuizione di accoglimento nei confronti di uno solo di essi "per l'intero" implica il rigetto della stessa domanda proposta contro gli altri, sicché l'accoglimento dell'impugnazione volta a censurare tale rigetto, postulando l'erroneità del riconoscimento del diritto in via esclusiva e totalitaria, produce effetto, ex art. 336 c.p.c., sulla statuizione di accoglimento quale parte dipendente dalla decisione impugnata.
Ai fini della responsabilità solidale di cui all'art. 2055, comma 1, c.c., norma sulla causalità materiale integrata nel senso dell'art. 41 c.p., è richiesto solo che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, ancorché le condotte lesive siano fra loro autonome e pure se diversi siano i titoli di responsabilità - contrattuale ed extracontrattuale - in quanto la norma considera essenzialmente l'unicità del fatto dannoso e riferisce tale unicità unicamente al danneggiato, senza intenderla come identità delle norme giuridiche violate; la fattispecie di responsabilità implica che sia accertato il nesso di causalità tra le condotte, caso per caso, in modo da potersi escludere se a uno degli antecedenti causali possa essere riconosciuta efficienza determinante e assorbente tale da escludere il nesso tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ridotti al semplice rango di occasioni. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva escluso una responsabilità solidale dell'agenzia immobiliare e del promittente venditore, in relazione alle domande restitutorie e risarcitorie proposte relativamente ad un contratto preliminare di vendita di immobile da costruire su un'area che, diversamente da quanto garantito, era in larga parte di proprietà di soggetti terzi).
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.
Norme correlate
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Citate insieme nelle massime
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Circa la responsabilità solidale tra i coautori del fatto dannoso, l'art. 2055 riproduce le disposizioni dell'art. 1156 del codice civile e dell'art. 187, secondo comma, del codice penale. Poichè aveva formato oggetto di qualche dubbio, si afferma il diritto di regresso, contro i coautori, di colui che ha risarcito il danno. Come per le altre obbligazioni in solido, la solidarietà non opera nei rapporti tra i coobbligati e l'avente diritto al regresso (art. 1299); ciascuno risponde della sua parte di debito, che è determinata dal grado di partecipazione al risultato.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 800
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