Codice civile

Art. 1916 c.c. — Diritto di surrogazione dell'assicuratore

[1]L'assicuratore che ha pagato l'indennita' e' surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili.

[2]Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno e' causato dai figli, ((...)) dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. 41

[3]L'assicurato e' responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

[4]Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali. 79

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

41

La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 21 maggio 1975, n. 117 (in G.U. 1a s.s. 28/05/1975, n. 140), ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 1916, comma secondo, del codice civile, nella parte in cui non annovera, tra le persone nei confronti delle quali non e' ammessa surrogazione, il coniuge dell'assicurato".

Corte Costituzionale

79

La Corte Costituzionale, con sentenza 11 - 18 luglio 1991, n. 356 (in G.U. 1a s.s. 24/07/1991, n. 29), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1916 del codice civile nella parte in cui consente all'assicuratore di avvalersi, nell'esercizio del diritto di surrogazione nei confronti del terzo responsabile, anche delle somme da questi dovute all'assicurato a titolo di risarcimento del danno biologico".

Testo vigente dal 7 febbraio 2014

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte di cassazione

9 pronunce che riguardano l’art. 1916 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 9419/2026

    14 aprile 2026

    In tema di risarcimento del danno del terzo trasportato, l'adesione alla convenzione CARD delle imprese assicurative dei veicoli coinvolti costituisce presupposto indefettibile della azione di rivalsa interna (c.d. interassicurativa), secondo il modulo semplificato previsto dall'art. 141, comma 4, c.ass., sicché, in suo difetto, l'assicuratore del vettore che ha liquidato il danno potrà, in caso di corresponsabilità tra il proprio assicurato e l'antagonista, ripetere da quest'ultimo e dal suo assicuratore quanto versato alla vittima ricorrendo alle ordinarie azioni recuperatorie previste dal codice civile, ossia l'azione di regresso ex art. 1299 c.c. o la surrogazione ex art. 1203 c.c. nel diritto al risarcimento spettante al danneggiato o quella assicurativa di cui all'art. 1916 c.c. nel diritto di regresso spettante all'assicurato.

    Art. 1916 c.c. · Art. 141 Codice delle assicurazioni private · Art. 144 Codice delle assicurazioni private · Art. 150 Codice delle assicurazioni private

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 31164/2025

    28 novembre 2025

    Nel giudizio promosso, nei confronti del terzo responsabile, dall'assicuratore surrogatosi nei diritti dell'assicurato ex art. 1916 c.c., quest'ultimo non è litisconsorte necessario, sia perché la surrogazione legale è una forma di successione a titolo particolare nel diritto al risarcimento del danno, sia perché l'assicurato-danneggiato, con il pagamento ricevuto dall'assicuratore, ha perso il credito risarcitorio - trasferitosi ope legis in capo all'assicuratore - e non ha, pertanto, né titolo né interesse di partecipare al giudizio, non essendogli opponibile la sentenza che lo definisce.

    Art. 1916 c.c. · Art. 102 c.p.c.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 30699/2025

    21 novembre 2025

    Il danneggiato che abbia ricevuto un assegno di invalidità successivamente revocato non è legittimato ad agire ex art. 2041 c.c., nei confronti dell'INPS, per la corresponsione della somma da quest'ultimo conseguita, in surrogazione ex art. 14 della l. n. 222 del 1984, in virtù di una transazione con la compagnia assicuratrice del responsabile, essendo quest'ultima l'unico soggetto ad aver subito un depauperamento privo di idonea causa giustificativa, in conseguenza del ristoro di un pregiudizio rivelatosi inesistente.

    Art. 1916 c.c. · Art. 14 Revisione della disciplina della invalidita' pensionabile · Art. 2041 c.c.

  • Cass. civ., Sez. Lav., sent. n. 29754/2025

    11 novembre 2025

    La degradazione al chirografo del credito per t.f.r. pattuita in sede di concordato preventivo omologato, dalla quale discenda un pregiudizio al diritto di surroga dell'Inps, non preclude il diritto alla prestazione previdenziale a carico del Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 2 della l. n. 297 del 1982, potendo l'Inps far valere la responsabilità dell'assicurato ai sensi dell'art. 1916, comma 3, c.c.

    Art. 1916 c.c. · Art. 2 Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica · Art. 2751-bis c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 356/1991

    Ha colpito questo articolo
    18 luglio 1991

    Il diritto di surrogazione dell'assicuratore, disciplinato dall'art. 1916 cod. civ., una volta esercitato, delimita la pretesa risarcitoria che l'assicurato può azionare nei confronti del danneggiato, facendogli perdere la legittimazione ad agire in via risarcitoria fino alla concorrenza dell'indennità corrisposta. Va quindi respinta l'eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e 38 Cost., dell'art. 1916 cod. civ., nella parte in cui non esclude dal regresso dell'assicuratore - ed in particolare dell'I.N.A.I.L. - le somme dovute dal terzo danneggiante per titoli di danno autonomi rispetto a quelli che costituiscono oggetto del rischio assicurato, ed in particolare le somme dovute per danno biologico e per danno morale.

    Art. 1916 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 32 cost. · Art. 38 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 404/1990

    Questione inammissibile
    31 luglio 1990

    Manifesta inammissibilità della questione per difetto di motivazione della rilevanza della stessa.

    Art. 1916 c.c. · Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 32 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 50/1979

    Questione infondata
    18 giugno 1979

    Il datore di lavoro che - in forza del rapporto, sospeso ma non risolto - continui a corrispondere la retribuzione al lavoratore infortunato per cause non professionali, non solo e` privo dello "status" d'impresa di assicurazioni, ma neppure assume la veste di garante in via sussidiaria del lavoratore stesso, e, pertanto, la sua posizione non e` assimilabile a quella dell'assicuratore ai fini della surrogazione, "ex" art. 1916 cod. civ., nei diritti del danneggiato verso il terzo responsabile dell'infortunio. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 1916 cod. civ., nella parte in cui non estende ai rapporti tra datore di lavoro e terzo responsabile dell'infortunio non professionale del lavoratore il diritto di surrogazione riservato all'assicuratore).

    Art. 1916 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (4)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Nell'assicurazione contro i danni la prestazione dell'assicuratore è limitata al danno sofferto (art. 1905, primo comma). Questo danno comprende anche i profitti sperati se il risarcimento per la mancata realizzazione di essi è previsto in contratto (art. 1905, secondo comma); nell'assicurazione della responsabilità civile poi l'indennizzo, entro i limiti determinati dalla stessa legge, si estende anche alle spese sostenute dall'assicurato per resistere all'azione del danneggiato (articolo 1917, terzo comma). Nell'assicurazione di una somma eccedente il valore delle cose, l'assicurato di buona fede deve corrispondere non più l'indennità di cui all'art. 428, secondo comma, cod. comm., di complicata determinazione, ma l'importo del premio proporzionalmente diminuito (art. 1909); per una migliore disciplina delle assicurazioni con polizze stimate si è detto che non equivale a stima la dichiarazione di valore delle cose assicurate contenute nella polizza o in altri documenti (art. 1908 terzo comma). È consentito assicurare lo stesso rischio presso più assicuratori, sia separatamente (art. 1910) che congiuntamente (art. 1911). Nel primo caso l'assicurato deve dare avviso a ciascun assicuratore delle altre assicurazioni concluse (art. 1910 primo comma); se omette questo avviso in buona fede l'assicurato è tenuto ai danni, e se l'omette con dolo perde il diritto all'indennità (art. 1910, secondo comma). Il risarcimento è dovuto da ciascun assicuratore secondo il rispettivo contratto, e cioè nei limiti della somma da ognuno assicurata (art. 1910, terzo comma); salvo il diritto di chi ha pagato al regresso verso gli altri assicuratori, in proporzione del rischio da ciascuno coperto (art. 1914, quarto comma). In tali casi v'è quindi una situazione di solidarietà; invece nel caso di coassicurazione con ripartizione di quote, ciascun assicuratore risponde del danno in proporzione della rispettiva quota (art. 1911). Circa l'obbligo di avviso del sinistro e di salvataggio delle cose assicurate, si distingue tra inadempimento colposo e inadempimento doloso: nella prima ipotesi l'indennizzo si riduce in proporzione del danno che l'assicuratore ha eventualmente sofferto a causa dell'inadempimento da parte dell'assicurato (art. 1915, secondo comma); nella seconda ipotesi l'assicurato perde il diritto all'indennità (art. 1915, primo comma). Il diritto di surroga dell'assicuratore verso il responsabile del danno è concesso anche nelle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali (art. 1916, quarto comma); ma è negato quando il danno è causato senza dolo dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato, stabilmente con lui conviventi, o da domestici (art. 1916, secondo comma). In queste ultime ipotesi le conseguenze della surroga ricadrebbero direttamente o indirettamente sull'assicurato, rendendo priva di effetti la copertura del rischio.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 754

Che cosa è cambiato dal 7 febbraio 2014

Confronto con la versione in vigore dal 25 luglio 1991 al 7 febbraio 2014. 2 parole tolte.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno e' causato dai figli, tolto: dagli affiliati,aggiunto: ... dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1916 · fonte del testo

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