Art. 2050 c.c. — Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose

Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attivita' pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, e' tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

6 pronunce che riguardano l’art. 2050 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 17126/2026

    31 maggio 2026

    In tema di responsabilità da prodotto difettoso, ai fini della prova liberatoria gravante sul produttore, ai sensi dell'art. 118 del d.lgs. n. 206 del 2005 (codice del consumo) e dell'art. 7, lett. a) e b), della direttiva 85/374/CEE - consistente nella dimostrazione di non aver messo in circolazione il prodotto o che il difetto non esisteva nel momento in cui il prodotto è stato messo in circolazione - la nozione di "messa in circolazione", quale momento rilevante della valutazione del livello di sicurezza presentato dal bene, non si esaurisce nella fase di trasformazione del prodotto, ma comprende l'intero processo che conduce alla sua immissione nel circuito commerciale, ivi incluse le operazioni di confezionamento, etichettatura, imballaggio, trasporto e stoccaggio, le quali, lungi dal collocarsi al di fuori del processo produttivo, ne costituiscono parte integrante fino al momento dell'ingresso del bene nel mercato; ne consegue che la prova liberatoria non può limitarsi al mero riscontro della regolarità del ciclo produttivo in senso stretto, ma richiede che sia esclusa la sussistenza del difetto con riferimento all'intero arco procedimentale che precede la commercializzazione del bene. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso la responsabilità del produttore in relazione ai danni da ingestione di latte contaminato valorizzando esclusivamente l'assenza di irregolarità nella fase di trasformazione del latte, senza estendere la verifica alle successive operazioni di confezionamento, imballaggio, etichettatura, trasporto e stoccaggio, astrattamente idonee a costituire il momento di insorgenza della contaminazione).

    Art. 2050 c.c. · Art. 117 cod. cons. · Art. 118 cod. cons. · Art. 114 cod. cons.

    Rassegna di maggio 2026, p. 184 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 2352/2026

    4 febbraio 2026

    In tema di responsabilità per l'esercizio di attività pericolose ex art. 2050 c.c., l'esercente di una giostra autoscontro è gravato da un onere probatorio rigoroso che non si esaurisce nella prova negativa di non aver violato norme di legge o di comune prudenza ma esige la dimostrazione positiva di aver adottato ogni misura atta ad impedire l'evento secondo lo sviluppo della tecnica, con la conseguenza che la mancanza di dispositivi di sicurezza (quali le cinture di sicurezza), pur se non espressamente imposti da specifiche norme regolamentari, integra un'omissione qualificata idonea a fondare la responsabilità del gestore, concorrente ex art. 1227, comma 1, c.c., con quella del genitore del minore danneggiato che abbia esposto quest'ultimo al rischio in condizioni ambientali o temporali non appropriate, senza che tale ultima scelta volitiva sia idonea, da sola, a recidere il nesso di causalità.

    Art. 2050 c.c. · Art. 1227 c.c. · Art. 41 c.p. · Art. 2048 c.c.

    Rassegna di febbraio 2026, p. 69 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 21919/2025

    30 luglio 2025

    Nella responsabilità per attività pericolosa (avente natura oggettiva), l'art. 2050 c.c. attribuisce rilevanza all'attività produttiva in sé, sicché la prova liberatoria richiede che l'esercente dimostri di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire il danno, comprese quelle aggiuntive che la situazione del caso concreto o i progressi della tecnica consigliano, non essendo sufficiente la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza; diversamente, la responsabilità da prodotto difettoso, di cui agli artt. 114 ss. cod. cons., attiene alla dimensione circolatoria del prodotto finale, con la conseguenza che la valutazione della pericolosità si cristallizza al momento dell'immissione in commercio, con esonero del produttore in caso di cd. rischio da sviluppo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità del produttore di una protesi d'anca - in relazione sia agli artt. 114 e ss. cod. cons., sia all'art. 2050 c.c. - sulla sola base della conformità del prodotto agli standard tecnici, nonostante l'evidenza di alcuni studi scientifici, antecedenti all'intervento di impianto, che avevano già evidenziato problematiche connesse all'utilizzo di tale tipologia di protesi, tanto che lo stesso produttore aveva successivamente deciso di ritirarle dal commercio).

    Art. 2050 c.c. · Art. 2043 c.c. · Art. 117 cod. cons. · Art. 118 cod. cons.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 239 ↗

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 20381/2025

    21 luglio 2025

    La domanda proposta da privati nei confronti dell'ENI, del Ministero dell'Economia e della Cassa depositi e prestiti s.p.a. per il risarcimento dei danni conseguenti al cambiamento climatico derivante dall'incremento della concentrazione di CO2 nell'atmosfera è devoluta alla cognizione del giudice ordinario, trattandosi di pretesa fondata sulla prospettazione di una responsabilità extracontrattuale dei convenuti ex artt. 2043, 2050, 2051 e 2058 c.c., conseguente alla lesione del diritto alla salute, alla vita e al rispetto della vita privata e familiare, di cui agli artt. 2 e 8 CEDU, nonché nella violazione degli artt. 9, terzo comma, e 41, secondo e terzo comma, Cost., come modificati dalla l. cost. n. 1 del 2022.

    Art. 2050 c.c. · Art. 2043 c.c. · Art. 2051 c.c. · Art. 2058 c.c.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 13 ↗

Tutte le 8 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗, aprile/maggio 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, febbraio 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 79/1992

    Questione inammissibile
    4 marzo 1992

    La possibilità per le vittime della circolazione stradale e non anche per le vittime di altre attività pericolose, come la caccia, di ottenere il risarcimento del danno quando, essendo una sola lesiva fra più condotte simultanee e uniformi, non sia identificabile l'unico autore dell'evento dannoso, non deriva da una differenziazione del rispettivo onere probatorio - la cui inversione resta, in entrambi i casi, limitata alla colpa e non si estende al nesso di casualità fra condotta ed evento - ma dalla previsione, nell'un caso e non nell'altro, dall'intervento assicurativo del Fondo di garanzia di cui all'art. 19, L. n. 990 del 1969. Tale essendo il "tertium comparationis" invocato dal giudice rimettente, la parificazione fra le due situazioni non può realizzarsi mediante il richiesto ampliamento della presunzione relativa di responsabilità posta dall'impugnato art. 2050 cod. civ. - ciò che comporterebbe ingiustificata disparità di trattamento rispetto al regime 'ex' art. 2054 cod.civ. - bensì attraverso l'estensione (attinente a norma diversa da quella impugnata) del meccanismo di intervento assicurativo del suddetto art. 19, così come ha fatto, proprio per la caccia, la sopravvenuta L. n. 157 del 1992, modificando l'originario art. 8, L. n. 968 del 1977 (non impugnato dal giudice 'a quò), che simile meccanismo non contemplava. (Inammissibilità - per incoerenza tra la censura e il "tertium comparationis" - della questione di costituzionalità dell'art. 2050 cod.civ., in riferimento all'art. 3 Cost. e in relazione all'art. 19, L. n. 990 cit.).

    Art. 2050 c.c. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2050 · fonte del testo

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