Codice civile

Art. 2598 c.c. — Atti di concorrenza sleale

Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto, compie atti di concorrenza sleale chiunque:

  • 1)usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attivita' di un concorrente;
  • 2)diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attivita' di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente;
  • 3)si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

9 pronunce che riguardano l’art. 2598 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 12201/2026

    1 maggio 2026

    In tema di concorrenza sleale, la violazione di norme pubblicistiche non integra necessariamente un atto anticoncorrenziale ex art. 2598, n. 3, c.c., dovendosi distinguere tra norme volte a porre limiti all'esercizio dell'attività imprenditoriale, la cui violazione è sempre riconducibile entro il paradigma contemplato da detta disposizione, e norme che impongono costi alle imprese operanti sul mercato, la cui violazione non costituisce di per sé l'illecito in parola, occorrendo che l'imprenditore che si duole degli atti del concorrente ne dimostri l'attitudine potenzialmente lesiva dei propri diritti, mediante malizioso ed artificioso squilibrio delle condizioni di mercato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la sussistenza di un illecito concorrenziale nell'illegittima apertura di un punto vendita mediante accorpamento di due unità preesistenti, in assenza di previa autorizzazione amministrativa, nonché la mancata dimostrazione del nesso causale tra detta apertura e la flessione dei ricavi dell'esercizio commerciale gestito dall'asserita danneggiata).

    Art. 2598 c.c.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 30212/2025

    16 novembre 2025

    Nel caso di vendita di beni contraffatti tramite sito internet, ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente, il luogo della commissione del fatto, ai sensi dell'art. 120, comma 6, c.p.i., inteso come luogo dove è stata tenuta la condotta lesiva, va individuato in quello di stabilimento dell'inserzionista in cui è stato avviato il processo tecnico finalizzato alla visualizzazione dell'annuncio e alla conclusione dell'acquisto (anche con pagamento del corrispettivo), o, in alternativa, nel luogo in cui ha sede la società che gestisce il sito, non anche nel luogo dove la consegna del bene è in concreto avvenuta.

    Art. 2598 c.c. · Art. 20 c.p.c. · Art. 120 c.p.i.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 21848/2025

    29 luglio 2025

    In tema di concorrenza sleale, qualora l'atto lesivo nei confronti dell'imprenditore danneggiato sia stato posto in essere da un terzo, la mera circostanza che l'imprenditore concorrente si giovi dell'operato del terzo non è sufficiente a far ritenere consumato l'illecito concorrenziale, essendo all'uopo necessario che il concorrente abbia concorso scientemente al compimento dell'atto del terzo per lui vantaggioso, o l'abbia comunque approvato prestandovi consapevole acquiescenza.

    Art. 2598 c.c.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 14098/2025

    27 maggio 2025

    Costituisce concorrenza sleale la condotta di un imprenditore che, per il tramite di propri dipendenti già alle dipendenze del concorrente, si appropria di tabulati recanti i nominativi di clienti e distributori di quest'ultimo, non rilevando la circostanza che essi fossero già noti al medesimo imprenditore ed a tali dipendenti, trattandosi di un complesso strutturato di informazioni aziendali comunque riservate, e non divulgabili ove esse superino la capacità mnemonica e l'esperienza del singolo normale individuo e configurino così una banca dati, il cui trasferimento è idoneo ad arricchire la conoscenza del concorrente e a fornirgli un vantaggio competitivo che trascende la capacità e le esperienze del lavoratore acquisito.

    Art. 2598 c.c. · Art. 2105 c.c. · Art. 2596 c.c. · Art. 2125 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • La materia della concorrenza sleale ha acquistato in questi ultimi tempi una straordinaria importanza, e le controversie relative, rare ancora qualche lustro or sono, sono diventate oggi numerosissime, involgendo talora cospicui interessi. È nota la singolare condizione in cui si trovava al riguardo il nostro ordinamento. Nella mancanza di norme speciali, la giurisprudenza nostra ha lavorato per molti anni alla repressione della sleale concorrenza con l'unica arma della responsabilità extracontrattuale fondata sull'art. 1151 del codice civile del 1865. Condizione di evidente disagio, sia perchè questa norma appariva solo come una norma complementare per la difesa di un diritto che nella specie non era definito in modo positivo, sia perchè coartava la disciplina della concorrenza sleale in considerazione di una semplice funzione di risarcimento, e ne rendeva indispensabili presupposti l'elemento della colpa e quello del danno. Con la legge 29 dicembre 1927, n. 2701, che convertiva in legge - con modifiche - il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 169, per l'esecuzione della convenzione internazionale di Parigi, riveduta all'Aja, si dichiarò espressamente che le norme in tema di concorrenza sleale diventavano norme di diritto interno. Da allora la nostra magistratura ebbe la possibilità di trovare un più sicuro fondamento legislativo per la repressione della concorrenza sleale nell'art. 10-bis di detta convenzione. Ciò ha potuto dare all'opera della giustizia in questo campo più libero corso e più completo svolgimento, fino alla sanzione, da parte del supremo collegio, della massima che dell'azione di concorrenza sleale non sono indispensabili presupposti nè la colpa nè il danno, il che costituisce un singolare potenziamento della funzione preventiva di tale azione.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1047

  • Nel nuovo codice che affronta la disciplina dell'impresa nel suo complesso e si propone la tutela del lavoro in tutte le sue manifestazioni, una regolamentazione della concorrenza sleale non poteva mancare. Il codice segue nelle sue linee generali il sistema della convenzione internazionale che ha dato buona prova, tanto più che le nostre corti hanno ormai ripetutamente precisato nella loro applicazione le forme specifiche ipotizzate dalla norma della convenzione. Il principio generale che condanna gli atti di concorrenza, in quanto non conformi alla correttezza professionale e idonei a danneggiare l'altrui azienda, risulta dall'art. 2598, n. 3, con un implicito riferimento agli usi delle diverse attività professionali. I numeri 1 e 2 dello stesso art. 2598 rappresentano l'esemplificazione delle forme più tipiche di concorrenza sleale, nell'ambito del principio posto dal n. 3. Come casi tipici di concorrenza sleale sono menzionati gli atti di confusione e gli atti di denigrazione. In sede di coordinamento ho preferito prevedere gli atti di imitazione servile non come ipotesi a sè stante - il che poteva indurre a ritenere che essi fossero considerati dalla legge indipendentemente dalla possibilità di confusione con i prodotti del concorrente - e ne ho inclusa la menzione nel n. 1 dell'art. 2598, che per l'appunto prevede le ipotesi di concorrenza sleale per confusione. Ciò, del resto, concorda con l'orientamento nel quale si è ormai consolidata la giurisprudenza, e risponde alla retta interpretazione del concetto di concorrenza, la quale non può aversi se non vi è possibilità di sviamento della clientela altrui. La tutela che, per questo titolo, la legge accorda è indipendente da quella ben più rigorosa, ma anche più circoscritta, che possa derivare dal brevetto, se trattasi di prodotti brevettabili: nel quale ultimo caso la protezione che la legge appresta prescinde dalla possibilità di confusione dei prodotti e si afferma come tutela dei risultati del lavoro. Per il resto la disciplina della concorrenza sleale ha potuto essere sobria, tenute presenti le disposizioni del nuovo codice di procedura civile in materia probatoria e cautelare, che soccorrono ottimamente alle esigenze particolari del processo in tema di concorrenza sleale. In particolare si è affermata la facoltà del magistrato di inibire con sentenza la continuazione dell'attività illecita, e di dettare gli opportuni provvedimenti per eliminarne gli effetti (art. 2599); si è fissato l'obbligo del risarcimento, circoscritto all'ipotesi di attività dolosa o colposa, ma si è affermata la presunzione iuris tantum di colposità; e nell'ipotesi di attività dolosa o colposa si è data al magistrato la facoltà di ordinare la pubblicazione della sentenza (art. 2600). D'indubbia importanza pratica e di particolare significato politico è infine la norma dell'art. 2601, per cui, sviluppando il principio corporativo, si dichiarano legittimate ad agire per concorrenza sleale le associazioni professionali e gli enti che rappresentano legalmente la categoria, nell'ambito della quale l'atto di sleale concorrenza è compiuto. Dei consorzi per il coordinamento della produzione e degli scambi.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1048

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2598 · fonte del testo

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