Codice civile

Art. 1243 c.c. — Compensazione legale e giudiziale

[1]La compensazione si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di danaro o una quantita' di cose fungibili dello stesso genere e che sono ugualmente liquidi ed esigibili.

[2]Se il debito opposto in compensazione non e' liquido ma e' di facile e pronta liquidazione, il giudice puo' dichiarare la compensazione per la parte del debito che riconosce esistente, e puo' anche sospendere la condanna per il credito liquido fino all'accertamento del credito opposto in compensazione.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte di cassazione

6 pronunce che riguardano l’art. 1243 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 14529/2026

    16 maggio 2026

    In tema di omissioni contributive derivanti da riqualificazione di rapporti di collaborazione coordinata continuativa in rapporti di lavoro subordinato, il relativo credito dell'INPS per contributi afferenti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti non può essere oggetto di compensazione impropria con le somme versate, in relazione agli stessi lavoratori, nella gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, trattandosi di un rapporto trilatere tra Istituto di previdenza, datore di lavoro e prestatore di lavoro, con l'ulteriore particolarità della diversità delle gestioni in cui confluisce il versamento dei differenti contributi di lavoro autonomo e dipendente; ne consegue che eventuali eccedenze scaturenti dal versamento eseguito dal datore di lavoro in differenti gestioni dell'Inps, relativamente agli stessi rapporti di lavoro, possono dar vita solo ad un eventuale indebito, suscettibile, in presenza dei necessari presupposti, di ripetizione.

    Art. 1243 c.c.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 33950/2025

    24 dicembre 2025

    (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.). Il credito verso l'assicuratore per il pagamento dell'indennizzo non è suscettibile di compensazione legale con il debito avente ad oggetto il pagamento del premio assicurativo. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.).

    Art. 1243 c.c. · Art. 1901 c.c. · Art. 1241 c.c.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 28378/2025

    27 ottobre 2025

    La facoltà del giudice penale di pronunciare una condanna generica al risarcimento del danno ed alla provvisionale, prevista dall'art. 539 c.p.p., non incontra restrizioni in ipotesi di incompiutezza della prova sul quantum, bensì trova implicita conferma nei limiti dell'efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile per la restituzione e il risarcimento del danno fissati dall'art. 651 c.p.p. quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità ed all'affermazione che l'imputato l'ha commesso, con la conseguenza che deve escludersi che il giudicato penale si estenda alle conseguenze economiche del fatto illecito commesso dall'imputato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva dichiarato estinto il credito azionato in sede civile, ritenendo che il giudicato penale, recante condanna generica al risarcimento del danno con rinvio al giudice civile per la liquidazione, accertasse in favore del debitore un credito risarcitorio di importo superiore, così da consentire la compensazione per le somme corrispondenti).

    Art. 1243 c.c. · Art. 1223 c.c. · Art. 2043 c.c. · Art. 1241 c.c.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 24670/2025

    6 settembre 2025

    Nell'ambito dell'esecuzione forzata fondata su titolo esecutivo giudiziale, la compensazione può essere fatta valere, mediante opposizione ex art. 615 c.p.c., soltanto in relazione a crediti sorti successivamente alla formazione del titolo, dovendo altrimenti essere eccepita in seno al giudizio di merito in cui il titolo suddetto si è formato.

    Art. 1243 c.c. · Art. 474 c.p.c. · Art. 615 c.p.c. · Art. 2909 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1243 · fonte del testo

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