Corte costituzionale

Ordinanza n. 82/1995

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/03/1995 · relatore Cesare Ruperto

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2043, 2051, e

1227, primo comma, del codice civile, promosso con ordinanza emessa

il 7 aprile 1994 dal Pretore di Lecce nel procedimento civile

vertente tra Gigante Anna, in proprio e nella qualità di legale

rappresentante della figlia minore Melcarne Sara, e l'Amministrazione

provinciale di Lecce, iscritta al n. 353 del registro ordinanze 1994

e pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica n. 26, prima

serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1995 il Giudice

relatore Cesare Ruperto;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 7 aprile 1994 il Pretore di

Lecce ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2043

c.c., "ove interpretato nel senso che l'inerzia colposa della p.a.

atta a creare o non rimuovere situazioni di pericolo non è causa di

responsabilità della stessa, nel caso in cui non si sia in presenza

di una situazione di pericolo insidiosa"; dell'art. 2051 c.c., "ove

interpretato nel senso che non sia applicabile anche alla P.A. per i

beni demaniali soggetti ad uso ordinario, generale e diretto da parte

dei cittadini"; e dell'art. 1227, primo comma, c.c., "ove

interpretato nel senso di escludere, in presenza di un'insidia, un

accertamento del concorso di colpa del danneggiato e del

responsabile";

che, secondo il giudice a quo, l'interpretazione

giurisprudenzialeche esclude la responsabilità della p.a. in caso di

insidia visibile e prevedibile potrebbe fornire un supporto

all'inerzia di quest'ultima in violazione del precetto di buon

andamento;

che, inoltre, non sarebbe richiesta alla p.a. neppure la

dimostrazione che all'origine del pericolo vi siano state circostanze

non tempestivamente evitabili e/o segnalabili, con conseguenti

difficoltà processuali per il danneggiato, tenuto a provare

l'imprevedibilità dell'insidia, mentre, per converso, quest'ultimo

non sarebbe mai riconosciuto come concorrente nella colpa

eventualmente accertata a carico della p.a.;

che, infine, ad avviso del Pretore remittente, i proprietari di

strade private sarebbero gravati da una più marcata responsabilità,

in quanto chiamati a rispondere a titolo di custodia;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso

per l'inammissibilità o comunque per l'infondatezza della questione.

Considerato che il giudice a quo dubita della legittimità

costituzionale, non delle denunziate norme, bensì

dell'interpretazione che di esse verrebbe data in giurisprudenza;

che tale interpretazione egli non fa propria ma, al contrario,

la considera come effetto di deviazione da un corretto procedimento

ermeneutico, comportante la "pratica .. disapplicazione di alcune

norme fondamentali sulla disciplina dell'illecito extracontrattuale",

e non manca poi di osservare - ricordando quanto questa Corte ha più

volte avuto occasione di precisare - che "tra due interpretazioni

d'un testo di legge, l'una conforme e l'altra contrastante con la

Costituzione, deve sempre preferirsi la prima";

che pertanto la prospettazione, essenzialmente ipotetica, appare

articolata come un quesito interpretativo e legata ad una lettura

incompleta della giurisprudenza;

che il giudizio di legittimità costituzionale non può

conseguentemente essere ammesso;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 2043, 2051 e 1227, primo comma, del codice

civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della

Costituzione, dal Pretore di Lecce con l'ordinanza di cui in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1995.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: RUPERTO

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 6 marzo 1995.

Il cancelliere: FRUSCELLA

ECLI:IT:COST:1995:82 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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