Responsabilità sanitaria

Art. 7 gelli bianco

Responsabilita' civile della struttura e dell'esercente la professione sanitaria La struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorche' non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria ovvero nell'ambito di attivita' di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonche' attraverso la telemedicina. L'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta dell'esercente la professione sanitaria ai sensi dell'articolo 5 della presente legge e dell'articolo 590-sexies del codice penale, introdotto dall'articolo 6 della presente legge. Il danno conseguente all'attivita' della struttura sanitaria o sociosanitaria, pubblica o privata, e dell'esercente la professione sanitaria e' risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, integrate, ove necessario, con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti alle attivita' di cui al presente articolo. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme imperative ai sensi del codice civile.

Testo vigente dal 17 marzo 2017

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Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 7 gelli bianco, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 7615/2026

    30 marzo 2026

    L'esito infausto della sperimentazione globale di un farmaco non giustifica la mancata adozione - ricorrendone i presupposti - delle procedure volte ad ottenerne la somministrazione "off label" ai sensi del d.m. 8 maggio 2003, dovendosi adeguare la condotta del sanitario alla specifica storia clinica del paziente e non già a una media statistica astratta.

    Art. 7 gelli bianco · Art. 32 cost. · Art. 5 gelli bianco

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 6499/2026

    18 marzo 2026

    La responsabilità della struttura sanitaria ex art. 1228 c.c. integra una fattispecie di responsabilità contrattuale diretta per l'assunzione del rischio derivante dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento dell'obbligazione sanitaria ed è autonoma, sebbene solidale, rispetto a quella del medico; ne consegue che l'accertamento del fatto colposo del sanitario, operante quale ausiliario, implica necessariamente la responsabilità dell'ente debitore, salvo che la struttura dimostri che la condotta del medico sia stata eccezionale, imprevedibile e del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità. (Nella specie, la S.C. ha cassato, in parte qua, la decisione di merito che, in relazione a un arresto cardiaco occorso a una paziente a causa dell'errata modalità di inoculazione di un farmaco anestetico, aveva escluso la responsabilità solidale della struttura sanitaria, per il sol fatto di aver messo a disposizione dell'anestesista un farmaco idoneo e di aver predisposto procedure per la gestione delle emergenze).

    Art. 7 gelli bianco · Art. 1228 c.c. · Art. 1218 c.c. · Art. 2055 c.c.

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 27404/2025

    14 ottobre 2025

    In caso di condanna solidale della struttura sanitaria pubblica e del medico al risarcimento dei danni patiti dal paziente - in fattispecie cui è inapplicabile, ratione temporis, l'art. 9 della l. n. 24 del 2017 -, l'azione con la quale la prima, avendo adempiuto al pagamento integrale del debito solidale, invoca la condanna del secondo al versamento della parte di sua spettanza dev'essere qualificata come azione di regresso e rientra, pertanto, nella giurisdizione del giudice ordinario, fondandosi sulla responsabilità solidale civilistica, cui sono del tutto estranei profili di responsabilità amministrativa contabile.

    Art. 7 gelli bianco · Art. 1292 c.c. · Art. 1298 c.c. · Art. 1299 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

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urn:nir:stato:legge:2017-03-08;24~art7 · fonte del testo

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