Art. 331 c.p.c. — Integrazione del contradittorio in cause inscindibili
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[1]Se la sentenza pronunciata tra piu' parti in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti non e' stata impugnata nei confronti di tutte, il giudice ordina l'integrazione del contradittorio fissando il termine nel quale la notificazione deve essere fatta e, se e' necessario, l'udienza di comparizione.
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[2]L'impugnazione e' dichiarata inammissibile se nessuna delle parti provvede all'integrazione nel termine fissato.
Ricorso alla Corte suprema di cassazione con il contenuto dell’art. 366: parti, provvedimento impugnato, esposizione dei fatti, motivi con il vizio dell’art. 360 e le norme violate, atti e documenti per ciascun motivo, conclusioni, valore, documenti, procura speciale e relata.
Ai fini dell'accoglimento dell'eccezione di non integrità del contraddittorio, per non essere stati evocati in giudizio alcuni degli eredi della parte originaria deceduta nelle more del giudizio, non è sufficiente la prova dell'esistenza di altri potenziali chiamati all'eredità, in virtù del rapporto di parentela con il de cuius, essendo necessaria la dimostrazione dell'avvenuta accettazione di eredità da parte di costoro.
La rinnovazione della notifica nulla, disposta ex art. 291 c.p.c., eseguita nei confronti di soggetti privi di legittimazione passiva, pur integrando errata identificazione del destinatario della vocatio in ius e non della notificazione, non impedisce le decadenze conseguenti alla mancata regolarizzazione del contradditorio nel termine fissato dal giudice, o prorogato ex lege in applicazione analogica dell'art. 328, comma 1, c.p.c., salvo che ricorrano i presupposti per la rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c.. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione, la cui notifica - eseguita invalidamente presso i difensori in primo grado della parte deceduta nel corso del primo grado di giudizio, senza dichiarazione dell'evento, e contumace in appello - era stata rinnovata nei confronti dei chiamati all'eredità che vi avevano rinunciato, dovendo escludersi la remissione in termini, stante l'imputabilità della mancata tempestiva conoscenza del decesso quale conseguenza dell'errata scelta di procedere ad una notifica palesemente nulla).
In tema di impugnazioni, la notificazione della sentenza di primo grado da parte del chiamato in garanzia è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione verso tutti i destinatari della stessa - ivi incluse le parti del rapporto principale controverso cui il garante è estraneo - allorché si tratti di cause inscindibili, come nel caso di litisconsorzio processuale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la tardività dell'impugnazione dell'appaltatore per essere scaduto il termine breve per l'appello, decorrente dalla notifica della sentenza effettuata dalla compagnia assicuratrice - chiamata in garanzia da uno dei litisconsorti -, essendo del tutto irrilevante che l'appaltatore non avesse svolto domande verso la compagnia e che quest'ultima non avesse contestato la fondatezza della domanda principale).
Nei processi con pluralità di parti, quando si verta in ipotesi di litisconsorzio necessario, o anche processuale, opera la regola, propria delle cause inscindibili, della unitarietà del termine per proporre l'impugnazione, con la conseguenza che la notifica della sentenza ad iniziativa di una sola delle parti segna, nei confronti di quest'ultima e della parte destinataria della notificazione, l'inizio del termine per la proposizione della impugnazione nei confronti di tutte le altre parti.
Nel processo tributario, l'omessa impugnazione della sentenza nei confronti di tutte le parti in caso di litisconsorzio processuale - che comporta l'inscindibilità delle cause anche quando non sussiste il litisconsorzio necessario di natura sostanziale - non determina l'inammissibilità del gravame, ma la necessità per il giudice di ordinare l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., nei confronti della parte pretermessa, pena la nullità del procedimento di secondo grado e della sentenza che l'ha concluso, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità.
Nel giudizio di rinvio non è consentito il rilievo d'ufficio della non integrità del contraddittorio in ragione dell'originaria ricorrenza di una fattispecie di litisconsorzio necessario, essendo il giudice vincolato, ex art. 394 c.p.c., non soltanto al principio affermato dalla Corte di cassazione, ma anche alle premesse logico giuridiche che ne costituiscono il presupposto, tra le quali va compresa l'integrità del contraddittorio.
Nei giudizi di impugnazione, la notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili ai sensi dell'art. 331 c.p.c., qualora sia decorso oltre un anno dalla data di pubblicazione della sentenza, deve essere effettuata alla parte personalmente e non già al procuratore costituito davanti al giudice che ha emesso la sentenza impugnata. Tuttavia la notificazione fatta al procuratore, integrando una mera violazione della prescrizione in tema di forma, e non già l'impossibilità di riconoscere nell'atto la rispondenza al modello legale della sua categoria, dà luogo a una nullità sanabile, ai sensi dell'art. 160 c.p.c., con conseguente operatività dei rimedi della rinnovazione (artt. 162, 291 c.p.c.) o della sanatoria (artt. 156, terzo comma, 157, 164 c.p.c.).
Nel caso in cui la sentenza di primo grado venga impugnata, in relazione al solo capo relativo alle spese, nei confronti di alcuni soltanto degli originari litisconsorti necessari, la causa da inscindibile diviene scindibile e la notifica dell'impugnazione alle altre parti ha, pertanto, valore di mera litis denuntiatio, con la conseguenza che nessuna statuizione sulle spese può essere emessa nei confronti di queste ultime, dal momento che, anche se costituite, non possono essere considerate né soccombenti né vittoriose rispetto alla controversia principale, in quanto non destinatarie di alcuna domanda. (Nella specie, la S.C. ha escluso che, nell'ambito di un giudizio di impugnazione di una cartella relativa a sanzioni amministrative per violazioni del c.d.s., il giudice di secondo grado potesse condannare la ricorrente alla refusione delle spese di lite nei confronti dell'agente della riscossione, essendo il thema decidendum del gravame circoscritto alla regolamentazione delle spese del processo di primo grado nei rapporti tra trasgressore ed ente impositore).
Il litisconsorte necessario processuale, la cui posizione è riconducibile a una situazione rilevante ai sensi dell'art. 331 c.p.c., è legittimato a proporre appello incidentale tardivo anche in relazione a capi della sentenza non interessati dall'impugnazione principale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che, a fronte dell'appello di una struttura sanitaria, avente ad oggetto la ripartizione della responsabilità nei rapporti interni con il medico autore di un intervento chirurgico, aveva ritenuto ammissibile l'appello incidentale tardivo proposto dalla compagnia assicuratrice di quest'ultimo, volto all'accertamento dell'inoperatività della polizza, benché non diretto contro l'appellante principale).
Il ricorso per cassazione, da parte di uno dei corresponsabili, avverso la sentenza che lo abbia condannato in solido con altri, al fine di contestare in radice la propria responsabilità, è inammissibile ove non proposto anche nei confronti del creditore litisconsorte necessario, in quanto la mancata impugnazione della pronuncia di condanna nei confronti di quest'ultimo determina il passaggio in giudicato della statuizione principale, precludendo l'esame della questione di responsabilità e rendendo pertanto l'impugnazione, limitata al solo rapporto tra condebitori, inutiliter data.
La chiamata del terzo in garanzia (propria o impropria) determina un litisconsorzio necessario processuale tra quest'ultimo e le parti originarie, con conseguente inscindibilità delle cause ex art. 331 c.p.c., sicché l'attore che impugna la sentenza a sé sfavorevole è tenuto ad evocare nel giudizio di secondo grado vuoi l'originario convenuto vuoi il terzo chiamato, indipendentemente dal fatto che vi sia stata pronuncia sulla causa di garanzia o contestazione da parte del chiamato o estensione al terzo della pretesa iniziale.
In tema di assicurazione sociale, tra la causa per risarcimento del danno promossa dall'assicurato nei confronti dell'autore dell'illecito e quella dell'assicuratore che, intervenuto volontariamente nel giudizio, dichiari di aver risarcito il danneggiato e di volersi surrogare nei suoi diritti verso il responsabile del danno ai sensi dell'art. 1916 c.c., sussiste un rapporto di dipendenza di ordine sostanziale che implica un litisconsorzio cosiddetto processuale, la cui efficacia - qualora l'assicurato non sia stato estromesso dal giudizio - si estende anche alla fase di impugnazione, giacché la pretesa dell'attore costituisce il precedente logico e necessario della pronuncia sulla pretesa dell'assicuratore.
In tema di espropriazione di beni indivisi, nel giudizio con cui si procede alla divisione (cd. divisione endoesecutiva), i creditori procedenti, quelli eventualmente intervenuti, i creditori iscritti e coloro che hanno acquistato diritti sull'immobile in virtù di atti trascritti prima della trascrizione dell'atto di divisione o della trascrizione della domanda di divisione, pur avendo diritto ad intervenire nella divisione non sono tuttavia parti necessarie del giudizio, con la conseguenza che la loro mancata evocazione comporta l'unico effetto di rendere loro inopponibile l'avvenuta divisione degli immobili, come espressamente previsto dall'art. 1113, comma 3, c.c.; tuttavia se sono stati citati in primo grado e sono intervenuti nel processo, si configura un'ipotesi di litisconsorzio processuale, che ne impone la partecipazione al giudizio di appello a pena di nullità della sentenza.
Nelle controversie volte all'accertamento della responsabilità solidale del preposto e del preponente ex art. 2049 c.c., sussiste il litisconsorzio necessario processuale in sede di impugnazione, posto che tra le distinte posizioni dei coobbligati sussiste un'obiettiva interrelazione, tale per cui, in virtù della loro strutturale subordinazione anche sul piano del diritto sostanziale, l'accertamento della responsabilità dell'uno presuppone necessariamente quello della responsabilità dell'altro.
Nel caso di domande alternative proposte dall'attore nei confronti di due diversi convenuti, la sentenza di primo grado che accolga una di esse contiene, al contempo, una statuizione di fondatezza della pretesa accolta ed una di rigetto della pretesa alternativa incompatibile, sicché, in caso d'impugnazione della decisione da parte del convenuto soccombente, la parte vittoriosa, che intende veder accolta la pretesa azionata verso il litisconsorte alternativo assolto in primo grado, non può limitarsi a riproporre, ex art. 346 c.p.c., la rispettiva domanda, esaminata e respinta nella sentenza impugnata, ma deve proporre appello incidentale condizionato.
In caso di cessione del credito nel corso di un processo di opposizione all'esecuzione, l'impugnazione della sentenza da parte del cessionario senza estendere il contraddittorio al cedente è valida quando quest'ultimo non abbia, a sua volta, impugnato la decisione e le controparti, senza formulare eccezioni sul punto o proporre domande al suo indirizzo, abbiano accettato il contraddittorio nei confronti del solo cessionario, configurandosi in tal modo, di fatto, l'estromissione di cui all'art. 111, comma 3, c.p.c. e venendo meno, anche prima di una formale dichiarazione in tal senso, la qualità di litisconsorte necessario del cedente. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte di merito che, nell'ambito di un giudizio di opposizione all'esecuzione, aveva omesso di integrare il contraddittorio nei confronti della società che aveva ceduto il credito in pendenza del giudizio di primo grado, nonostante le contestazioni oggetto dell'appello incidentale proposto dal debitore investissero la titolarità del diritto a procedere ad esecuzione forzata anche di detta società).
Il principio dell'unità del rapporto processuale tra cause inscindibili inibisce che esso possa estinguersi solo in parte e restare in vita per alcune delle azioni che ne costituiscono oggetto e ciò indipendentemente dall'eventuale eccezione di estinzione parziale sollevata da alcuna delle parti, giacché trova applicazione il rilievo officioso di cui al comma 4 dell'art. 307 c.p.c., nel testo modificato dalla l. n. 69 del 2009; ne deriva che la tempestiva riassunzione nei confronti di alcuni soltanto dei litisconsorti necessari non determina l'estinzione dell'intero processo, né delle sole cause non riassunte, dovendo il giudice, piuttosto, ordinare l'integrazione del contraddittorio.
In tema di interruzione del processo, la proposizione di autonomo appello a cura del difensore di una parte deceduta, il quale - munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo - non ha dichiarato, nè notificato il decesso non giustifica l'integrità del contraddittorio alla luce del principio di ultrattività del mandato, quando, prima della scadenza del termine di impugnazione e anteriormente all'impugnazione medesima, altro soccombente notifichi l'atto di gravame a uno degli eredi sulla scorta della circostanza della morte della parte originaria; a fronte di detto fatto processuale, il giudice d'appello deve disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli eredi, con la conseguenza che, in difetto, la sentenza comunque pronunciata è affetta da nullità assoluta, rilevabile anche d'ufficio in Cassazione.
Nel giudizio di risarcimento del danno proposto dalla vittima di un sinistro stradale nei confronti dell'assicuratore del responsabile, non è litisconsorte necessario il proprietario del veicolo condotto dal danneggiato, in quanto la circostanza che il proprietario possa, per effetto di un'accertata corresponsabilità del conducente, "retrocedere" nella classe di rischio assicurativo, venendo così chiamato, in futuro, a corrispondere un maggior premio, non integra quell'evenienza alla quale dà rilievo l'art. 102 c.p.c., il cui scopo è quello di assicurare, dal punto di vista di chi agisce in giudizio, che la sentenza sia "utiliter data".
Nel giudizio di rinvio dalla Corte di cassazione, non può essere eccepita o rilevata d'ufficio la non integrità del contraddittorio a causa di un'esigenza originaria di litisconsorzio (art. 102 c.p.c.) quando tale questione non sia stata dedotta con il ricorso per cassazione e rilevata dal giudice di legittimità, dovendosi presumere che il contraddittorio sia stato ritenuto integro in quella sede, con la conseguenza che nel giudizio di rinvio e nel successivo giudizio di legittimità possono e devono partecipare, in veste di litisconsorti necessari, soltanto coloro che furono parti nel primo giudizio davanti alla Corte di cassazione.
La costituzione volontaria di almeno uno degli eredi di una parte costituita che decede in corso di causa equivale alla legale comunicazione del decesso ex art. 300 c.p.c., ma impedisce l'interruzione del processo, poiché compiuta da uno o da alcuni di coloro ai quali spettava proseguirlo; trattandosi di causa inscindibile, ove la morte intervenga nel corso del giudizio d'appello, la mancata costituzione di taluni eredi determina la necessità di integrare il contraddittorio carente, affinché la causa sia decisa in confronto di tutte le parti della sentenza di primo grado, cosicché è nulla la sentenza d'appello pronunciata in difetto dell'ordine di integrazione, senza che da tale nullità derivi l'estinzione del processo per decorrenza del termine ex art. 305 c.p.c., dovendo invece la causa essere rinviata al giudice d'appello per una nuova decisione in confronto di tutte le parti.
Le Sezioni Unite Civili – pronunciandosi su questione rimessa dalla Sezione Lavoro con l’ordinanza interlocutoria n. 3358 del 6 febbraio 2024 – hanno affermato il seguente principio: «Nel caso di domande avvinte da un nesso di cumulo alternativo soggettivo sostanziale per incompatibilità, proposte dall’attore nei confronti di due diversi convenuti, la sentenza di primo grado che condanna colui che sia individuato come effettivo obbligato contiene una statuizione di fondatezza della rispettiva pretesa e una statuizione di rigetto nel merito della pretesa alternativa incompatibile. Il nesso di dipendenza implicato dal cumulo alternativo comporta in sede di impugnazione l’applicazione dell’art. 331 c.p.c. e la riforma del capo della sentenza inerente alla titolarità passiva del rapporto dedotto in lite, conseguente all’accoglimento dell’appello formulato dal convenuto alternativo rimasto soccombente in primo grado, ha effetto anche sul capo dipendente recante l’enunciazione espressa, o anche indiretta, ma comunque chiara ed inequivoca, di infondatezza della pretesa azionata dall’attore verso l’altro convenuto. Affinché il giudice d’appello, adito in via principale sul punto dal convenuto soccombente, possa altresì accogliere la pretesa azionata verso il litisconsorte alternativo assolto in primo grado e perciò condannare quest’ultimo, l’attore non può limitarsi a riproporre ex art. 346 c.p.c. la rispettiva domanda, esaminata e respinta nella sentenza impugnata, ma deve avanzare appello incidentale condizionato.».
Le Sezioni Unite civili – pronunciandosi su questione di massima di particolare importanza – hanno affermato i seguenti principi: Nel processo tributario con pluralità di parti, l’art. 53, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, laddove prevede la proposizione dell’appello nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado, non fa venir meno la distinzione tra cause inscindibili, dipendenti e scindibili, così come delineata dalle regole processual-civilistiche, e pertanto, nei limiti del rispetto delle regole prescritte dagli artt. 331 e 332, c.p.c.., applicabili al processo tributario, non vi è l’obbligo di integrare il contraddittorio nei confronti delle parti, pur presenti nel giudizio di primo grado, il cui interesse alla partecipazione al grado d’appello, per cause scindibili, sia venuto meno. Nel processo tributario, le modalità di proposizione dell’appello incidentale – che l’art. 54, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 prevede che sia contenuto, a pena di inammissibilità, nell’atto di costituzione dell’appellato, al pari delle modalità di proposizione dell’appello incidentale che, a pena di decadenza, l’art. 343, primo comma, c.p.c., prescrive sia contenuto nella medesima comparsa di risposta depositata – riguardano esclusivamente le ipotesi di processi relativi a cause inscindibili o dipendenti, non anche quei giudizi nei quali siano portate al vaglio dell’organo giudiziario cause scindibili; pertanto, l’appellato che intende impugnare la sentenza anche nei confronti di una parte del giudizio di primo grado non convenuta dall’appellante principale in riferimento a cause scindibili, deve proporre l’appello mediante notifica nel termine di cui all’art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992, decorrente dal momento della conoscenza della sentenza e comunque non oltre i termini di decadenza dal diritto all’impugnazione».
La Sezione Prima civile, in tema di azione di responsabilità promossa ex art. 146 l.fall. nei confronti di più amministratori in solido fra loro, ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite delle seguenti questioni di massima di particolare importanza, ritenute oggetto di difformi soluzioni giurisprudenziali e di rilievo nomofilattico: 1) se l’impugnazione incidentale tardiva sia ammissibile anche quando rivesta le forme della impugnazione adesiva rivolta contro la parte investita della impugnazione principale, in ragione del fatto che l’interesse alla sua proposizione sorge dalla impugnazione principale, oppure se la stessa possa essere esperita soltanto dalla parte “contro” la quale è stata proposta l’impugnazione principale, o da quella chiamata ad integrare il contraddittorio a norma dell’art. 331 c.p.c.; 2) se il principio fissato da Cass., Sez. U., n. 24627/2007, ove confermato, possa essere applicato anche con riferimento all’interesse insorto a seguito di un’impugnazione incidentale tardiva (introdotta, nella specie, con autonomo atto di citazione); 3) se, una volta dichiarata inammissibile l’impugnazione incidentale tardiva proposta reagendo all’impugnazione principale, debba considerarsi inammissibile, per consumazione del diritto di impugnazione, una seconda impugnazione incidentale presentata dalla stessa parte in reazione all’impugnazione incidentale di un diverso coobbligato solidale.
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art331 · fonte del testo
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