Cass. civ., Sez. III, sent. n. 13244/2026
Pronuncia in rito - Passaggio in giudicato - Giudicato "formale" - Preclusione alla riproposizione della stessa domanda in altro giudizio - Esclusione - Fattispecie.
La pronuncia in rito d'inammissibilità della domanda dà luogo ad un giudicato meramente formale, con effetti circoscritti al solo rapporto processuale nel cui ambito è emanata, talché non è idonea a produrre, né sul piano oggettivo né sul piano soggettivo, gli effetti del giudicato sostanziale ex art. 2909 c.c. e non preclude, pertanto, la riproposizione della domanda in altro giudizio. (Nella specie, la S.C. ha escluso che il giudicato formatosi in altro giudizio, promosso contro gli stessi convenuti da altre parti, in ordine ad una questione di natura processuale, quale la legittimazione all'esperimento dell'azione surrogatoria, precludesse l'esame dell'eccezione di carenza di legittimazione all'esercizio dell'azione surrogatoria, ex artt. 1917 e 2900 c.c., in ipotesi di sopravvenuto fallimento del debitore inerte surrogato, nel diverso giudizio conclusosi con la sentenza impugnata).
Rv. 678689-01Rassegna di maggio 2026, p. 139Art. 324 c.p.c. · Art. 2900 c.c. · Art. 2909 c.c.Dove leggere la sentenza