Art. 392 c.p.c. — Riassunzione della causa
[1]La riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio puo' essere fatta da ciascuna delle parti non oltre ((tre mesi)) dalla pubblicazione della sentenza della corte di cassazione.
[2]La riassunzione si fa con citazione, la quale e' notificata personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti.
Testo vigente dal 4 luglio 2009
