Art. 392 c.p.c. — Riassunzione della causa

[1]La riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio puo' essere fatta da ciascuna delle parti non oltre ((tre mesi)) dalla pubblicazione della sentenza della corte di cassazione.

[2]La riassunzione si fa con citazione, la quale e' notificata personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti.

Testo vigente dal 4 luglio 2009

Corte di cassazione

15 pronunce che riguardano l’art. 392 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 17140/2026

    31 maggio 2026

    In tema di giudizio ex art. 392 c.p.c., il giudice del rinvio non può procedere a una diversa qualificazione giuridica del negozio posto a fondamento della decisione quando essa non sia imposta dalla sentenza di cassazione, né dal riesame di questioni assorbite ad essa necessariamente connesse; è pertanto inammissibile l'introduzione di una distinta ratio decidendi estranea all'ambito segnato dalla pronuncia rescindente e incompatibile con i relativi presupposti logico-giuridici, in quanto non costituente sviluppo interno della questione rimessa al giudice del rinvio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza resa in sede di rinvio che, nonostante la precedente pronuncia rescindente avesse assunto quale presupposto logico- giuridico la natura di contratto preliminare della scrittura posta a fondamento della domanda ex art. 2932 c.c., ne aveva operato una diversa qualificazione come contratto definitivo, dichiarando per tale ragione l'inammissibilità della domanda proposta).

    Art. 392 c.p.c. · Art. 384 c.p.c. · Art. 394 c.p.c. · Art. 2932 c.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 127 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 15599/2026

    21 maggio 2026

    In caso di conflitto negativo di competenza risolto dalla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 9- bis l. fall., il termine per la riassunzione del processo davanti al giudice dichiarato competente decorre sempre dalla comunicazione della relativa ordinanza ai sensi dell'art. 50 c.p.c., anche nel caso in cui, non avendo le parti svolto difese nel giudizio di legittimità, a tale comunicazione abbia provveduto il giudice dichiarato competente; ne consegue che il vizio derivante dal mancato rilievo d'ufficio dell'estinzione conseguente alla tardiva riassunzione del procedimento prefallimentare, non riguardando i presupposti "fondanti", la struttura e il funzionamento del processo, è coperto da giudicato implicito, qualora la sentenza di fallimento non sia stata fatta oggetto di rituale reclamo su tale punto specifico.

    Art. 392 c.p.c. · Art. 9-bis fallimento · Art. 18 fallimento · Art. 50 c.p.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 53 ↗

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 14941/2026

    19 maggio 2026

    In tema di decorrenza dei termini processuali per proporre impugnazione ai sensi dell'art. 327 c.p.c. e di rimessione in termini, l'errore materiale consistente nello scambio dell'indicazione tra parte vittoriosa e parte soccombente nel corpo del dispositivo, incidendo direttamente sulla comprensione del dictum e del decisum, costituisce errore materiale non irrilevante e non rilevabile ictu oculi, ed è quindi idoneo a giustificare la rimessione in termini, sicché la parte interessata può legittimamente attendere la correzione del provvedimento per acquisire piena certezza circa la reale portata della statuizione giudiziale, ai fini della proposizione dell'impugnazione, con conseguente differimento del decorso del termine di impugnazione alla data della correzione. (Nella specie, la S.C. ha applicato detto principio al termine di riassunzione a seguito di cassazione con rinvio, cassando a propria volta la decisione che aveva dichiarato estinto il giudizio per mancata tempestiva riassunzione, ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. n. 546 del 1992, facendo erroneamente decorrere il termine dalla pubblicazione della sentenza e non dalla sua correzione relativa alla indicazione della parte vittoriosa).

    Art. 392 c.p.c. · Art. 327 c.p.c. · Art. 391-bis c.p.c. · Art. 63 Disposizioni sul processo tributario

    Rassegna di maggio 2026, p. 252 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 13234/2026

    7 maggio 2026

    Ai fini della riassunzione del giudizio in sede di rinvio è necessario il conferimento di una nuova procura alle liti in favore del difensore che abbia già assistito la parte nel solo giudizio di legittimità, atteso che, per un verso, il giudizio di rinvio si configura quale prosecuzione non del giudizio di cassazione, ma di quello di primo o di secondo grado culminato nella sentenza cassata, e, per un altro, il mandato conferito per il giudizio di legittimità, in quanto speciale, non può estendere i propri effetti anche alla successiva fase di rinvio.

    Art. 392 c.p.c. · Art. 83 c.p.c. · Art. 125 c.p.c. · Art. 394 c.p.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 74 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗, aprile/maggio 2025 ↗, giugno 2025 ↗, luglio/agosto 2025 ↗, settembre 2025 ↗, dicembre 2025 ↗, febbraio 2026 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 4 luglio 2009

Confronto con la versione in vigore dal 28 ottobre 1940 al 4 luglio 2009. 2 parole tolte, 2 parole aggiunte.

La riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio puo' essere fatta da ciascuna delle parti non oltre tolto: un anno aggiunto: tre mesi dalla pubblicazione della sentenza della corte di cassazione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art392 · fonte del testo

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