[1]Competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma

[2]1. Sono devolute alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, salvo ulteriori previsioni di legge:

  • a)le controversie relative ai provvedimenti riguardanti i magistrati ordinari adottati ai sensi dell'articolo 17, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, nonche' quelle relative ai provvedimenti riguardanti i magistrati amministrativi adottati dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa;
  • b)le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti dell'Autorita' garante per la concorrenza ed il mercato e quelli dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
  • c)le controversie di cui all'articolo 133, comma 1, lettera l), fatta eccezione per quelle di cui all'articolo 14, comma 2, nonche' le controversie di cui all'articolo 104, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 6 11
  • d)le controversie contro i provvedimenti ministeriali di cui all'articolo 133, comma 1, lettera m), nonche' i giudizi riguardanti l'assegnazione di diritti d'uso delle frequenze, la gara e le altre procedure di cui ai commi da 8 al 13 dell'articolo 1, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, incluse le procedure di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75;
  • e)le controversie aventi ad oggetto le ordinanze e i provvedimenti commissariali adottati in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 nonche' gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emanati ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 4 della medesima legge n. 225 del 1992; 24
  • f)le controversie di cui all'articolo 133, comma 1, lettera o), limitatamente a quelle concernenti la produzione di energia elettrica da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 400 MW nonche' quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti, salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 2;
  • g)le controversie di cui all'articolo 133, comma 1, lettera z);
  • h)le controversie relative all'esercizio dei poteri speciali inerenti alle attivita' di rilevanza strategica nei settori della difesa e della sicurezza nazionale e nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni;
  • h-bis)le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;
  • i)le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti di espulsione di cittadini extracomunitari per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato;
  • l)le controversie avverso i provvedimenti di allontanamento di cittadini comunitari per motivi di sicurezza dello Stato o per motivi di ordine pubblico di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e successive modificazioni;
  • m)le controversie avverso i provvedimenti previsti dal decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109;
  • n)le controversie disciplinate dal presente codice relative alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;
  • o)le controversie relative al rapporto di lavoro del personale del DIS, dell'AISI, dell'AISE e dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;
  • p)le controversie attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo derivanti dall'applicazione del Titolo II del Libro III del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, relative all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata;
  • q)le controversie relative ai provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 142 e 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
  • q-bis)le controversie di cui all'articolo 133, comma 1, lettera z-bis);
  • q-ter)le controversie di cui all'articolo 133, comma 1, lettera z-ter);
  • q-quater)le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti emessi dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in materia di giochi pubblici con vincita in denaro e quelli emessi dall'Autorita' di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro. 12
  • q-quinquies)le controversie relative alle decisioni adottate ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II).
  • q-sexies)le controversie relative ai provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle societa' o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche.26 ((q-septies) le controversie relative alle procedure di risanamento e risoluzione delle controparti centrali di cui al regolamento (UE) 2021/23.)) 2. Restano esclusi dai casi di competenza inderogabile di cui al comma 1 le controversie sui rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti, salvo quelle di cui alla lettera o) dello stesso comma 1.
Gli interventi su questo articolo(5)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

6

La Corte Costituzionale, con sentenza 20 - 27 giugno 2012, n. 162 (in G.U. 1a s.s. 4/7/2012, n. 27) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli articoli 133, comma 1, lettera l), 135, comma 1, lettera c), e 134, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), nella parte in cui attribuiscono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo con cognizione estesa al merito e alla competenza funzionale del TAR Lazio - sede di Roma, le controversie in materia di sanzioni irrogate dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB), e dell'art. 4, comma 1, numero 19), dell'Allegato numero 4, del medesimo d.lgs. n. 104 del 2010".

Corte Costituzionale

11

La Corte Costituzionale, con sentenza 9 - 15 aprile 2014, n. 94 (in G.U. 1a s.s. 23/4/2014, n. 18) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 133, comma 1, lettera l), 134, comma 1, lettera c), e 135, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), nella parte in cui attribuiscono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, con cognizione estesa al merito, e alla competenza funzionale del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - sede di Roma le controversie in materia di sanzioni irrogate dalla Banca d'Italia".

Corte Costituzionale

12

La Corte Costituzionale, con sentenza 11 - 13 giugno 2014, n. 174 (in G.U. 1a s.s. 18/06/2014, n. 26) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo, comma 1, lettera q-quater) "nella parte in cui prevede la devoluzione alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, delle controversie aventi ad oggetto i provvedimenti emessi dall'autorita' di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro".

D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1

24

Il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 ha disposto (con l'art. 47, comma 1, lettera i)) che "Tutti i riferimenti alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ai relativi articoli, contenuti in altre disposizioni, si intendono riferiti al presente decreto e ai corrispondenti articoli. In particolare: [...] i) l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, citato negli articoli 119, comma 1, 133, comma 1, e nell'articolo 135, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, deve intendersi riferito agli articoli 24, 25 e 26 del presente decreto".

L. 30 dicembre 2018, n. 145

26

La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto (con l'art. 1, comma 650) che "Le disposizioni di cui ai commi da 647 a 649 si applicano anche ai processi ed alle controversie in corso alla data di entrata in vigore della presente legge".

Testo vigente dal 31 gennaio 2024

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 135 c.p.a., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 16809/2026

    28 maggio 2026
    • Giustizia amministrativa

    La domanda di risarcimento del danno da abuso del potere disciplinare, proposta da un magistrato amministrativo nei confronti del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa (CPGA) con la quale si contesti la legittimità dell'azione disciplinare e dell'intera attività provvedimentale dell'organo collegiale, compete alla giurisdizione amministrativa in quanto, tenuto conto della qualità di soggetto pubblico del CPGA e della pacifica natura amministrativa degli atti disciplinari da esso adottati, trattasi di pretesa in rapporto di causalità diretta con l'esercizio - che si afferma abusivo ed illegittimo - del potere pubblico in ambito disciplinare.

    Art. 135 c.p.a. · Art. 2043 c.c. · Art. 33 Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 174/2014

    Ha colpito questo articolo
    13 giugno 2014

    È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 125 Cost., l'art. 135, comma 1, lett. q-quater ), del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, nella parte in cui prevede la devoluzione alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, delle controversie aventi ad oggetto i provvedimenti emessi dall'autorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita di denaro. Infatti, le deroghe alla ripartizione ordinaria della competenza territoriale devono essere valutate secondo un criterio rigoroso, nel rispetto del principio del decentramento della giustizia amministrativa e dell'individuazione del giudice di primo grado sulla base del criterio territoriale, a livello regionale. Nel caso di specie, non sussistono quei requisiti - scopo legittimo giustificato da un idoneo interesse pubblico, connessione razionale rispetto al fine perseguito, necessarietà rispetto allo scopo - che legittimerebbero la deroga di cui alla disposizione de qua . (Restano assorbite le ulteriori censure) - In materia di deroghe alla ripartizione ordinaria della competenza territoriale, in particolare con riguardo al requisito della «straordinarietà delle situazioni di emergenza (e nella eccezionalità dei poteri occorrenti per farvi fronte)», v. la citata sentenza n. 237/2007. - Circa i criteri alla stregua dei quali la Corte valuta la legittimità delle deroghe, anche con riguardo all'esigenza di uniformità della giurisprudenza sin dal primo grado di giudizio, v. la citata sentenza n. 159/2014.

    Art. 76 cost. · Art. 135 c.p.a. · Art. 13 c.p.a. · Art. 14 c.p.a.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 162/2012

    Ha colpito questo articolo
    27 giugno 2012

    Sono costituzionalmente illegittimi, per violazione dell'art. 76 Cost., gli articoli 133, comma 1, lettera l), 135, comma 1, lettera c), e 134, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), nella parte in cui attribuiscono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo con cognizione estesa al merito e alla competenza funzionale del TAR Lazio - sede di Roma, le controversie in materia di sanzioni irrogate dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB). Infatti, in base alla delega conferitagli, il legislatore delegato, nel momento in cui interveniva in modo innovativo sul riparto di giurisdizione tra giudici ordinari e giudici amministrativi, doveva tenere conto della «giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori» nell'assicurare la concentrazione delle tutele, secondo quanto prescritto dalla legge di delega; invece, attribuendo le controversie relative alle sanzioni inflitte dalla CONSOB, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (con la competenza funzionale del TAR Lazio - sede di Roma, e con cognizione estesa al merito), il legislatore delegato non ha invece tenuto conto della giurisprudenza delle sezioni unite civili della Corte di cassazione, formatasi specificamente sul punto. - In tema di legge di delegazione, v. citate sentenza n. 293 e n. 230 del 2010 .

    Art. 76 cost. · Art. 133 c.p.a. · Art. 135 c.p.a. · Art. 134 c.p.a.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 5/2025

    Questione infondata
    24 gennaio 2025

    È dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal TAR Piemonte, sez. prima, in riferimento all’art. 111 Cost., dell’art. 135, comma 1, lett. q-quater), prima parte, cod. proc. amm., che devolve alla competenza inderogabile del TAR per il Lazio le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti emessi dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in materia di giochi pubblici con vincita in denaro. L’ordinanza di rimessione ne ha omesso qualsivoglia illustrazione, limitandosi a riportare, tra parentesi, un breve inciso («diritto di impugnazione») il quale, tuttavia, risulta privo di un oggettivo aggancio con la restante parte della motivazione. La censura, pertanto, è del tutto carente di motivazione quanto al requisito della non manifesta infondatezza. (Precedenti: S. 110/2024 - mass. 46241; O. 127/2024 - mass. 46343).

    Art. 111 cost. · Art. 3 cost. · Art. 25 cost. · Art. 76 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

14 versioni dal 2010

2010oggi
  1. 31 gennaio 2024 — oggiin vigoreper 3 anni
  2. 5 agosto 2021 — 31 gennaio 2024per 2 anni
  3. 15 giugno 2021 — 5 agosto 2021per un mese
  4. 1 gennaio 2019 — 15 giugno 2021per 2 anni
  5. 6 febbraio 2018 — 1 gennaio 2019per 11 mesi
  6. 18 febbraio 2017 — 6 febbraio 2018per 12 mesi
  7. 19 giugno 2014 — 18 febbraio 2017per 3 anni
  8. 24 aprile 2014 — 19 giugno 2014per un mese
  9. 18 settembre 2012 — 24 aprile 2014per un anno
  10. 5 luglio 2012 — 18 settembre 2012per 3 mesi
  11. 15 maggio 2012 — 5 luglio 2012per un mese
  12. 29 aprile 2012 — 15 maggio 2012per 16 giorni
  13. 8 dicembre 2011 — 29 aprile 2012per 5 mesi
  14. 7 luglio 2010 — 8 dicembre 2011testo originarioper un anno

Che cosa è cambiato dal 31 gennaio 2024

Confronto con la versione in vigore dal 5 agosto 2021 al 31 gennaio 2024. 21 parole aggiunte.

q-sexies) le controversie relative ai provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle societa' o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche. aggiunto: q-septies) le controversie relative alle procedure di risanamento e risoluzione delle controparti centrali di cui al regolamento (UE) 2021/23. 2. Restano esclusi dai casi di competenza inderogabile di cui al comma 1 …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104~art135 · fonte del testo

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