Art. 334 c.p.c. — Impugnazioni incidentali tardive

[1]Le parti, contro le quali e' stata proposta impugnazione e quelle chiamate ad integrare il contraddittorio a norma dell'articolo 331, possono proporre impugnazione incidentale anche quando per esse e' decorso il termine o hanno fatto acquiescenza alla sentenza.

[2]In tal caso, se l'impugnazione principale e' dichiarata inammissibile o improcedibile, l'impugnazione incidentale perde ogni efficacia. 171 173

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

171

con decorrenza dal 30 giugno 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti". Ha inoltre disposto (con l'art. 35, comma 5) che "Le norme di cui ai capi I e II del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile, come modificate dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte avverso le sentenze depositate successivamente al 30 giugno 2023".

D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197

173

con decorrenza dal 28 febbraio 2023

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto: - (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti"; - (con l'art. 35, comma 4) che "Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023".

Testo vigente dal 1 gennaio 2023

Corte di cassazione

8 pronunce che riguardano l’art. 334 c.p.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 9427/2026

    14 aprile 2026

    Nelle cause scindibili o indipendenti, l'appello incidentale tardivo, pur potendo investire capi diversi da quelli impugnati in via principale, non può determinare un'estensione soggettiva del giudizio e non può, pertanto, essere spiegato contro parti diverse da quelle che hanno proposto l'impugnazione in via principale, nei confronti delle quali deve ritenersi formato il giudicato interno. (Nella specie, la S.C. ha confermato la statuizione della corte territoriale che aveva dichiarato inammissibile l'appello incidentale nei confronti di una parte non evocata nel giudizio di secondo grado, essendo state ritenute scindibili, in considerazione della diversità delle rispettive causae petendi, oltre che tra loro non dipendenti sul piano logico, le cause originate dalle domande di condanna proposte da una società, da un lato, nei confronti di altra società, poi estinta e, dall'altro, nei confronti di un socio della stessa).

    Art. 334 c.p.c. · Art. 324 c.p.c. · Art. 343 c.p.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 84 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 9572/2026

    14 aprile 2026

    In tema di indennità di sopraelevazione ex art. 1127 c.c., ove la sentenza determinativa della stessa sia pronunciata individualmente e proporzionalmente nei confronti dei singoli proprietari dell'ultimo piano ed in favore degli altri condomini, si è in presenza di un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo in cui le cause, per loro natura scindibili, restano distinte, e dunque l'impugnazione della sentenza resa in tale situazione di cumulo di cause scindibili rimane riferita ad uno o ad alcuni dei rapporti processuali cumulati; ne consegue che non è ammissibile l'impugnazione incidentale tardiva, vertendosi in caso di cumulo soggettivo di attori e convenuti per l'accertamento di crediti e di debiti a ciascuno di loro autonomamente spettanti, senza che l'impugnazione principale proposta da uno di essi possa rimettere in discussione le posizioni delle altre parti.

    Art. 334 c.p.c. · Art. 1127 c.c. · Art. 103 c.p.c. · Art. 332 c.p.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 162 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 7236/2026

    25 marzo 2026

    Il ricorso incidentale tardivo, proposto dalla parte parzialmente soccombente su questioni pregiudiziali decise in senso ad essa sfavorevole nel precedente grado di merito, può essere esaminato e deciso con priorità, quando sia fondato su una ragione più liquida, che consenta di modificare l'ordine delle questioni da trattare, in adesione alle esigenze di celerità del giudizio e di economia processuale di cui agli artt. 24 e 111 Cost. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha esaminato prioritariamente la questione, sollevata in sede di ricorso incidentale, della tempestività dell'appello principale ed ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, perché la corte di merito aveva erroneamente ritenuto che la soppressione dell'INPDAP costituisse un evento interruttivo ai fini della proroga del termine per impugnare ex art. 328, comma 3, c.p.c.)

    Art. 334 c.p.c. · Art. 328 c.p.c. · Art. 371 c.p.c. · Art. 24 cost.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 70 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 6472/2026

    18 marzo 2026

    Nel giudizio di cassazione con sole due parti, laddove il ricorrente principale, pur non producendo la relativa relata (e quindi incorrendo nell'improcedibilità ex art. 369 c.p.c.), dichiari che il provvedimento impugnato gli è stato notificato in una certa data, la tempestività del ricorso incidentale dev'essere valutata in relazione al termine breve di cui all'art. 325 c.p.c., decorrente dalla data medesima, salvo che il ricorrente incidentale contesti espressamente la dichiarazione della controparte, affermando che il provvedimento impugnato non è stato notificato o lo è stato in una data diversa.

    Art. 334 c.p.c. · Art. 371 c.p.c. · Art. 325 c.p.c. · Art. 369 c.p.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 216 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di settembre 2025 ↗, novembre 2025 ↗, dicembre 2025 ↗, gennaio 2026 ↗ e marzo/aprile 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2023

Confronto con la versione in vigore dal 18 ottobre 2022 al 1 gennaio 2023.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197

    Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto: - (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti"; - (con l'art. 35, comma 4) che "Le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436-bis, 437 e 438 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art334 · fonte del testo

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