Corte di cassazione · Massimario

Sottovoce di Obbligazioni in genere

Solidarietà

Sottovoce della voce 113 nella classificazione del Massimario

10 massime, da pronunce dal 22 aprile 2025 al 29 maggio 2026

Massime della Corte di cassazione

10 massime classificate sotto questa sottovoce, dalla più recente.

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 16835/2026

    Obbligazioni solidali passive - Diritto di regresso - Interesse tutelato - Diritto autonomo - Sussistenza - Origine - Termine di prescrizione - Decorrenza.

    Rapporti interni

    In tema di obbligazioni solidali passive, il diritto di regresso - il quale tutela l'interesse del debitore adempiente ad ottenere dagli altri condebitori il rimborso, oltre che del valore capitale della prestazione eseguita (detratta la parte eventualmente destinata a restare a carico del solvens), delle spese necessarie o utili da lui sostenute, con gli interessi pagati, nella consapevole inerzia dei coobbligati - quale diritto autonomo, sorto ex novo per effetto del pagamento dell'intero debito, ex art.1299 c.c., nonché, nella solidarietà ex delicto, dell'accertamento della responsabilità concorrente dei danneggianti, ex art. 2055, comma 2, c.c., è soggetto al termine di prescrizione ordinario decennale, con decorrenza dalla data del pagamento.(Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.).

    Rv. 678774-01Rassegna di maggio 2026, p. 178Art. 1292 c.c. · Art. 1299 c.c. · Art. 2946 c.c. · Art. 2055 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 16835/2026

    Rapporti interni

    In tema di obbligazioni solidali passive, l'istituto della surrogazione legale opera in via di concorrenza e di complementarità funzionale con quello del regresso, nella fase post esecutiva delle obbligazioni solidali passive c.d. "asimmetriche", ossia quelle contratte nell'intesse esclusivo di taluno dei debitori, in quanto l'atto di adempimento di tali obbligazioni, da parte del condebitore estraneo al suddetto detto interesse, si configura come adempimento di una obbligazione totalmente altrui, eseguito da un soggetto terzo rispetto al rapporto obbligatorio originario - ancorché portatore di un interesse giuridicamente qualificato all'adempimento derivante dall'assunzione del debito altrui o da un titolo legale o contrattuale di garanzia, di assicurazione o di responsabilità per fatto illecito altrui - sicché detto pagamento unisce alla causa estintiva una causa traslativa, idonea a determinare il subingresso del solvens nel diritto di credito adempiuto e relativamente estinto.

    Rv. 678774-03Rassegna di maggio 2026, p. 179Art. 1203 c.c. · Art. 1299 c.c. · Art. 1292 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 16835/2026

    Obbligazioni solidali passive c.d. "paritetiche" - Regresso - Operatività - Surrogazione legale - Esclusione - Ragioni.

    Rapporti interni

    Nelle obbligazioni solidali passive c.d. "paritetiche" (o ad interesse comune), ferma l'operatività del regresso, non trova spazio la surrogazione legale, giacché l'adempimento posto in essere dal condebitore - che in tal caso si configura come adempimento di un'obbligazione solo parzialmente altrui - non proviene da un soggetto estraneo al rapporto obbligatorio plurisoggettivo e, per conseguenza, non unisce alla causa estintiva una causa ulteriore, coincidente con un interesse giuridicamente qualificato ad eseguire la prestazione sulla base di un titolo diverso da quello originario, produttiva, oltre che di un effetto estintivo, anche di un effetto di carattere traslativo.

    Rv. 678774-04Rassegna di maggio 2026, p. 180Art. 1292 c.c. · Art. 1298 c.c. · Art. 1299 c.c. · Art. 2055 c.c. e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 13715/2026

    Rinunzia alla solidarietà

    Accettazione del pagamento parziale da un debitore con rilascio di quietanza e senza riserva di azione nei suoi confronti per il residuo - Rinunzia alla solidarietà ex art. 1311 c.c. - Sussistenza - Liberazione degli altri condebitori - Esclusione - Transazione integrale o parziale - Interpretazione - Criteri - Fattispecie.

    Transazione

    In tema di obbligazioni solidali, l'art. 1304, comma 1, c.c., che consente ai condebitori di avvalersi della transazione fatta dal creditore con uno dei debitori in solido, si riferisce unicamente alla transazione che abbia ad oggetto l'intero debito, mentre quella intervenuta in relazione a una parte soltanto del credito determina lo scioglimento del vincolo della solidarietà passiva, ex art. 1311, comma 2, n. 1), c.c., e spiega efficacia limitatamente alla quota attribuita al condebitore stipulante; stabilire, in concreto, se una transazione sia integrale o parziale rientra nei compiti del giudice del merito, il cui accertamento è sindacabile in sede di legittimità, sia sul piano motivazionale, ove sia dedotto l'omesso esame di fatti decisivi, che sul piano della corretta applicazione delle regole di ermeneutica. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione che, in relazione al credito risarcitorio derivante da responsabilità sanitaria, aveva qualificato come transazione integrale la quietanza rilasciata dalla danneggiata alla compagnia assicurativa di uno dei condebitori solidali sulla base del mero dato testuale dell'atto - nella parte in cui si dichiarava di "non avere più nulla a pretendere da chicchessia per tutti i titoli di danno" - senza valutare adeguatamente il comportamento complessivo delle parti e, in particolare, la circostanza che la stessa danneggiata aveva inviato contestuale missiva con la quale si riservava di agire in giudizio per ottenere la residua quota di danno patito).

    Rv. 678053-01Rassegna di maggio 2026, p. 142Art. 1304 c.c. · Art. 1311 c.c. · Art. 1362 c.c. · Art. 2055 c.c. e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 7273/2026

    Regresso

    Estinzione del debito tributario - Adempimento da parte di un coobbligato - Interesse ad agire - Insussistenza - Coobbligato dissenziente - Regresso - Necessità.

    Il pagamento del debito tributario da parte di uno dei coobbligati in solido, estinguendo l'obbligazione tributaria con effetto liberatorio anche per gli altri, fa venir meno l'oggetto del contendere e determina la carenza di interesse ad agire in capo al coobbligato "dissenziente", che lo abbia impugnato sostenendo l'illegittimità della pretesa fiscale e chiedendo l'annullamento del tributo, il quale non può più far valere tali ragioni nel giudizio, ma solo in sede di regresso o di rivalsa nei confronti del coobbligato adempiente.

    Rv. 677648-02Rassegna di marzo 2026, p. 359Art. 1292 c.c. · Art. 57 Testo unico l'imposta di registroDove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 192/2026

    Transazione

    Transazione stipulata dal creditore con uno dei debitori in solido - Instaurazione o prosecuzione della lite da parte di debitore solidale rimastovi estraneo - Rinuncia al diritto potestativo di aderire alla transazione - Configurabilità - Fondamento.

    In tema di obbligazioni solidali, il diritto potestativo di aderire alla transazione stipulata da altri - ai sensi dell'art. 1304 c.c. - deve ritenersi tacitamente rinunciato quando l'interessato opta per la instaurazione o la prosecuzione della lite, invece che per la sua chiusura transattiva, in quanto condotte logicamente antitetiche rispetto all'intenzione di transigere.

    Rv. 676785-01Rassegna di gennaio 2026, p. 13Art. 1304 c.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, sent. n. 29755/2025

    Rapporti interni

    Responsabilità solidale fondata sulla concorrente condotta colposa dei danneggianti - Regresso integrale tra condebitori - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.

    Nel caso in cui la responsabilità solidale da fatto illecito si fondi sull'accertamento delle concorrenti condotte colpose dei danneggianti, nei rapporti interni tra questi ultimi non è configurabile un diritto di regresso per l'intero, essendo quest'ultimo riservato unicamente al condebitore che risponde dell'evento dannoso a titolo di garanzia o per fatto altrui.

    Classificata anche sotto: Responsabilità civile › Solidarietà

    Rv. 676884-02Rassegna di novembre 2025, p. 73Art. 2055 c.c. · Art. 2043 c.c. · Art. 2051 c.c. · Art. 2049 c.c. e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 11614/2025

    Tra condebitori

    Nella liquidazione dei danni da reato il giudice non può detrarre dalla complessiva somma dovuta dal responsabile civile e riconosciuta a titolo di risarcimento l'ammontare della provvisionale - che non è un acconto, ma una condanna parziale e non definitiva - già posta a carico del coobbligato in solido all'esito del corrispondente giudizio penale, in quanto, in base alla disciplina delle obbligazioni solidali, il danneggiato può scegliere di agire, anche in momenti diversi, contro uno o più dei condebitori, ciascuno dei quali è tenuto a risarcire l'intero danno subito. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della Corte d'appello che aveva detratto dall'importo complessivo liquidato a carico del Ministero dell'Istruzione e del Merito - responsabile ex artt. 28 Cost. e 2049 c.c. per gli abusi sessuali commessi da un docente nei confronti di alcuni alunni - la provvisionale al cui pagamento era stato condannato il medesimo insegnante nel giudizio penale).

    Classificata anche sotto: Giudizio civile e penale (rapporto)

    Rv. 674875-02Rassegna di aprile 2025, p. 203Art. 2043 c.c. · Art. 2059 c.c. · Art. 185 c.p. · Art. 539 c.p.p. e altri 1Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 10511/2025

    Regresso

    Domanda di regresso verso più condebitori solidali - Accoglimento nei confronti di uno solo di essi "per l'intero" - Impugnazione della statuizione di rigetto emessa in favore dell'altro - Effetti ex art. 336 c.p.c. sulla statuizione di accoglimento quale parte dipendente dalla decisione impugnata - Configurabilità.

    In presenza di una domanda di regresso avanzata verso più condebitori solidali, la statuizione di accoglimento nei confronti di uno solo di essi "per l'intero" implica il rigetto della stessa domanda proposta contro gli altri, sicché l'accoglimento dell'impugnazione volta a censurare tale rigetto, postulando l'erroneità del riconoscimento del diritto in via esclusiva e totalitaria, produce effetto, ex art. 336 c.p.c., sulla statuizione di accoglimento quale parte dipendente dalla decisione impugnata.

    Classificata anche sotto: Responsabilità civile › Solidarietà

    Rv. 674651-01Rassegna di aprile 2025, p. 178Art. 1299 c.c. · Art. 2055 c.c. · Art. 2909 c.c. · Art. 336 c.p.c.Dove leggere la sentenza

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 10511/2025

    Regresso

    Obbligazione plurisoggettiva solidale ex delicto - Titolo di responsabilità diverso per i vari coobbligati - Regresso da (o contro il) responsabile oggettivo - Questio iuris della sussistenza del diritto di regresso e questio mixta iuri ac facti della ripartizione del carico della prestazione risarcitoria - Distinzione - Necessità.

    In tema di obbligazione plurisoggettiva solidale ex delicto, la sussistenza del diritto di regresso di taluno dei coobbligati nei confronti degli altri è una questione che deve essere tenuta distinta da quella della misura della ripartizione del carico della prestazione risarcitoria nei rapporti interni tra i coobbligati: la prima è una questione di puro diritto che, nell'ipotesi in cui il titolo di responsabilità sia reputato diverso per i vari coobbligati, postula la soluzione del problema del regresso esercitato dal (o contro il) responsabile oggettivo per fatto altrui; la seconda, invece, è una questione sia di fatto che di diritto, che postula la previa individuazione della gravità della colpa di ogni corresponsabile e delle conseguenze che ne sono derivate, ferma nel dubbio la presunzione ex art. 2055, comma 3, c.c.

    Classificata anche sotto: Responsabilità civile › Solidarietà

    Rv. 674651-02Rassegna di aprile 2025, p. 180Art. 1299 c.c. · Art. 2043 c.c. · Art. 2049 c.c. · Art. 2055 c.c. e altri 1Dove leggere la sentenza

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per voce da Iuspedia.

Articoli più citati

Gli articoli che le massime di questa sottovoce indicano nei riferimenti normativi almeno due volte.

Corte costituzionale

Le pronunce che hanno deciso su questi articoli, dichiarandoli illegittimi o giudicando la questione. Il legame con la voce passa per gli articoli ed è ricavato da Iuspedia.

  • Sentenza n. 156/1999Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2043 c.c.

    Dispositivo: Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2043, 2051 e 1227, primo comma, del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, dal giudice di pace di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 29 aprile 1999. Il Presidente: Gr…

  • Ordinanza n. 165/1998Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 2043 c.c.

    Dispositivo: Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2043 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, dal tribunale di Isernia con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1998. Il Presidente: Granata Il redattore: Chiep…

  • Sentenza n. 188/1995Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2043 c.c.

    Dispositivo: Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2043 del codice civile sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, dal Tribunale superiore delle acque pubbliche con l'ordinanza in epigrafe; Dichiara inammissibile ogni altra questione sollevata dal medesimo Tribunale superiore delle acque pubbliche, con la stessa ordinanza. Così deciso…

  • Ordinanza n. 82/1995Questione inammissibile

    Questione giudicata su: Art. 2043 c.c.

    Dispositivo: Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2043, 2051 e 1227, primo comma, del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, dal Pretore di Lecce con l'ordinanza di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 1995. Il Pr…

  • Sentenza n. 372/1994Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2043 c.c.

    Dispositivo: Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2043 cod. civ., sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione, dal Tribunale di Firenze con l'ordinanza in epigrafe; Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2059 cod. civ., sollevata in subordine, con riferimento ai cita…

  • Sentenza n. 88/1979Questione infondata

    Questione giudicata su: Art. 2043 c.c.

    Dispositivo: dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2043 del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 32 della Costituzione, dal tribunale di Camerino con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1979. F.to: LEONETTO…

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Voci, sottovoci e codici sono quelli con cui l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione classifica le massime nelle Rassegne mensili della giurisprudenza civile. Qui sono scritti con le maiuscole e gli accenti dell’uso corrente, e i codici con lo stesso nome stanno in una pagina sola. Una voce o una sottovoce ha una pagina se raccoglie almeno 10 massime e almeno 3 articoli citati da due o più di esse; una sottovoce con più dei quattro quinti delle massime della sua voce resta nella pagina della voce. Un secondo livello fra virgolette senza codici propri, che raccoglie argomenti diversi, non fa sottovoce: lo fa il livello successivo. Le massime che si limitano a dichiararsi conformi a una pronuncia precedente, senza un testo proprio, non sono contate. Gli articoli sono quelli indicati dalle massime nei riferimenti normativi. Le pronunce della Corte costituzionale non fanno parte della classificazione: sono quelle che hanno deciso sugli articoli citati da almeno due massime, un collegamento ricavato da Iuspedia. Le Rassegne raccolte sono 12, da gennaio 2025 a maggio 2026. Fonti e metodologia

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