Cass. civ., Sez. III, sent. n. 16835/2026
Obbligazioni solidali passive - Diritto di regresso - Interesse tutelato - Diritto autonomo - Sussistenza - Origine - Termine di prescrizione - Decorrenza.
In tema di obbligazioni solidali passive, il diritto di regresso - il quale tutela l'interesse del debitore adempiente ad ottenere dagli altri condebitori il rimborso, oltre che del valore capitale della prestazione eseguita (detratta la parte eventualmente destinata a restare a carico del solvens), delle spese necessarie o utili da lui sostenute, con gli interessi pagati, nella consapevole inerzia dei coobbligati - quale diritto autonomo, sorto ex novo per effetto del pagamento dell'intero debito, ex art.1299 c.c., nonché, nella solidarietà ex delicto, dell'accertamento della responsabilità concorrente dei danneggianti, ex art. 2055, comma 2, c.c., è soggetto al termine di prescrizione ordinario decennale, con decorrenza dalla data del pagamento.(Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.).
Rv. 678774-01Rassegna di maggio 2026, p. 178Art. 1292 c.c. · Art. 1299 c.c. · Art. 2946 c.c. · Art. 2055 c.c.Dove leggere la sentenza